TAR Piemonte Torino, Sez. I n. 1319 del 11 dicembre 2012
Urbanistica.Definizione di ristrutturazione edilizia
La ristrutturazione edilizia, per essere tale e per non coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente, e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurne le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi . In mancanza di tali richiesti, l’intervento edilizio va qualificato come nuova costruzione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01319/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01898/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1898 del 1995, proposto da:
Salvaguardia Caterina e Salvaguardia Diego, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Piovano, con domicilio eletto presso lo studio di quets’ultimo in Torino, corso G. Ferraris, 53;
contro
Comune Volpiano, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Paolo Sacchi, 44;
per l'annullamento
della demolizione lavori eseguiti senza concessione edilizia – provvedimento 1088 del 31.7.1995, del Sindaco di Volpiano;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio connesso e conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Volpiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) I sigg.ri SALVAGUARDIA Caterina e SALVAGUARDIA Diego hanno impugnato l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe, concernente lavori edilizi eseguiti in assenza di concessione su un fondo sito in Volpiano, distinto al Catasto Terreni al F. 45 n. 299 (ex 208/a).
I ricorrenti risultano destinatari dell’ordinanza in qualità, rispettivamente, di proprietaria del fondo sul quale insiste il manufatto abusivo, e di responsabile dell’abuso ed esecutore materiale delle opere.
A seguito di dichiarazione di perenzione avvenuta con decreto del 20.06.2011, SALVAGUARDIA Diego, divenuto unico proprietario dell’area ove sorge l’immobile, ha dichiarato di avere interesse alla trattazione del ricorso. Si è fatto luogo, quindi, alla revoca del decreto di perenzione limitatamente alla sua posizione.
2) Sostiene il ricorrente che l’intervento sanzionato è qualificabile come “ristrutturazione” di un precedente manufatto avente destinazione agricola. Risulterebbe applicabile, quindi, il regime sanzionatorio di cui all’art. 9 L. 47/1985, in luogo di quello di cui all’art. 7 L. 47/1985, cui fa riferimento l’ordinanza impugnata.
Sotto diverso profilo, l’ordinanza impugnata risulterebbe contraddittoria nella parte in cui dispone il ripristino dello stato dei luoghi, posto che il manufatto edilizio nell’originaria destinazione agricola non esiste più.
Si è costituita la parte resistente, contestando gli assunti avversi di cui ha chiesto l’integrale rigetto.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensiva, il ricorso è pervenuto a decisione all’udienza del 6.12.2012.
3) In via preliminare va rilevata l’improcedibilità del ricorso, stante l’intervenuta perenzione del ricorso proposto – in separato giudizio – avverso l’atto di diniego di condono delle opere per cui è causa e in considerazione del principio per cui l’autore di un abuso edilizio, che abbia prestato acquiescenza al diniego di concessione di costruzione in sanatoria, decade dalla possibilità di rimettere in discussione l'abuso accertato in sede di impugnazione dell' ordine di demolizione , atteso che quest'ultimo rinviene nel diniego di sanatoria il suo presupposto (Cons. St., Sez. V, 17 settembre 2008, n. 4446; T.A.R. Bari Puglia sez. II, 05 gennaio 2011, n. 8).
4) Nondimeno, il ricorso risulterebbe infondato anche nel merito.
Il punto centrale del thema decidendum attiene alla corretta qualificazione dei lavori edilizi realizzati in assenza di titolo edilizio. Questa è desumibile dalle planimetrie e dai documenti allegati in atti.
Il contenuto dell’ordinanza impugnata mostra che il nuovo immobile, avente destinazione ad uso civile abitazione, consiste in un fabbricato in muratura, con copertura in tegole, ad un piano fuori terra, di circa mq 100.
Dagli atti di causa risulta, per contro, che in data 25.11.91 la sig.ra SALVAGUARDIA Caterina formulò istanza al Comune di Volpiano per essere autorizzata a mantenere una baracca per uso deposito attrezzi agricoli sul terreno distinto al catasto terreni al F. 45, mappali 151-208.
Con una successiva istanza di “sanatoria edilizia”, presentata in data 27.02.1995, ai sensi dell’art. 39 L. 72471994, la stessa SALVAGUARDIA Caterina, nella sua qualità di proprietaria del terreno sopra indicato, diede atto di aver “costruito abusivamente” - “entrostante a detto appezzamento di terreno” - “un fabbricato destinato a civile abitazione di circa 100 mq di area coperta, elevato ad un solo piano fuori terra”.
Orbene, dal confronto delle planimetrie allegate alle due istanze si evincono la diversa estensione e il diverso posizionamento dei due manufatti.
La discrepanza risulta decisiva per escludere che l’opera oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata possa essere iscritta nella categoria della “ristrutturazione”, non potendo la stessa essere posta in continuità con la preesistente baracca ad uso deposito attrezzi agricoli.
Per integrare tale tipologia di intervento edilizio è condizione essenziale l'identità di volumetria e sagoma tra il preesistente e il nuovo edificio.
In altri termini, la ristrutturazione edilizia, per essere tale e per non coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente, e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurne le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (cfr. Cons. St., sez. V, 10 settembre 2012, n. 4771; T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 26 ottobre 2012, n. 1154; T.A.R. Firenze Toscana sez. III, 06 luglio 2012, n. 1289).
In mancanza dei requisiti richiesti, l’intervento edilizio va qualificato come nuova costruzione.
Alla stregua dei menzionati criteri discretivi, l’assunto posto a base del ricorso appare destituito di fondamento, in quanto poggiante su basi del tutto difformi dalle risultanze istruttorie.
5) Quanto al secondo motivo di censura, è sufficiente rilevare che non paiono ravvisabili profili di incoerenza o contraddittorietà nel dispositivo del provvedimento, posto che il ripristino dello stato dei luoghi va interpretato in relazione all’esito della demolizione, e non già al recupero di preesistenti manufatti, nemmeno menzionati.
Stante la natura delle questioni trattate e considerato l’esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Lo dichiara improcedibile per quanto attiene alla posizione di SALVAGUARDIA Diego.
Dà atto della dichiarazione di perenzione del ricorso per quanto attiene alla posizione di SALVAGUARDIA Caterina.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)