Consiglio di Stato, Sez. III, n. 917, del 26 febbraio 2014
Elettrosmog.Illegittimità installazione s.r.b. su immobile non vincolato ex d.lgs. n. 42/2004, ma tutelato dalla strumentazione urbanistica e paesaggistica del Comune

E’ illegittima l’autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base su edificio non vincolato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, ma oggetto di specifiche disposizioni di tutela dettate dalla strumentazione urbanistica e paesaggistica del Comune, che ha inteso così salvaguardarne il suo valore architettonico e poi anche il suo pregio storico-culturale e testimoniale. In particolare, nel PRG l’immobile è considerato di valore architettonico, con applicazione delle relative disposizioni conservative. Inoltre, la tutela comunale si estende anche all’area di pertinenza nella quale è inclusa l’area nella quale si colloca l’impianto per la telefonia mobile. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00917/2014REG.PROV.COLL.

N. 06308/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6308 del 2013, proposto da: 
Pietro Santoni, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Gualandi, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Graziosi, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2; 
Comune di Bagnacavallo e Arpa-Sezione Provinciale di Ravenna, n.c.;

nei confronti di

Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano De Luca, con domicilio eletto in Roma, via Salaria, n. 400;
Pierpaolo Giangrandi, Stefano Giangrandi e Marta Luisa Perini, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 69 del 31 gennaio 2013, resa tra le parti, concernente l’autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 5243 del 30 ottobre 2013;

Vista la nota trasmessa dal Responsabile dell’Area Territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in data 19 novembre 2013;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Benedetto Graziosi, Federico Gualandi e Galione su delega di Massimiliano De Luca;

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, come era stato anche preannunciato alle parti nell’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 5243 del 30 ottobre 2013.

2.- Con la suddetta ordinanza il Collegio aveva ritenuto, anche ai fini di una possibile decisione del ricorso nel merito, di dover acquisire dal Dirigente p.t. del Settore Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna una dettagliata relazione nella quale:

1) doveva «essere chiarita la disciplina urbanistica dettata dal PRG per la “Villa Ballotta”, di proprietà dell’appellante, e per l’area circostante, specificando se, come affermato dallo stesso appellante, l’immobile in questione, anche prima delle disposizioni di tutela dettate dal RUE, era classificato come “edificio di valore ambientale” (con codice 02) e se (e quali) norme di tutela erano previste (anche prima dell’adozione del RUE) a seguito di tale classificazione»;

2) doveva «essere precisato se, già prima dell’adozione del RUE, la cartografia di PRG riportava l’indicazione del “valore ambientale” della Villa (con codice 02) »;

3) doveva «essere indicata la disciplina urbanistica ed edilizia dettata per la “Villa Ballotta” (e per le aree adiacenti) a seguito dell’adozione del RUE, con i relativi ambiti di tutela»;

4) doveva «essere indicata la disciplina dettata per il funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Bagnacavallo»;

5) doveva «essere chiarito se la documentazione cartografica, trasmessa da Ericsson per l’acquisizione dell’autorizzazione necessaria alla realizzazione della nuova stazione radio base, riportava anche la “Villa Ballotta”, con l’indicazione del codice attestante il suo “valore ambientale” e se tale documentazione è stata trasmessa alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio per l’esercizio delle sue funzioni».

La Sezione aveva richiesto al Dirigente p.t. del Settore Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna anche copia delle disposizioni richiamate e «una planimetria riportante l’esatta collocazione della Villa Ballotta e della nuova stazione radio, con l’indicazione della distanza fra i punti più vicini dei due manufatti, misurati in linea retta, e con la perimetrazione dell’area interessata dalle misure di tutela eventualmente dettate dal PRG e dal nuovo RUE».

3.- Il Responsabile dell’Area Territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, arch. Monica Cesari, ha trasmesso, in data 19 novembre 2013, una dettagliata relazione sulle richieste formulate ed ha inviato gli atti richiesti.

3.1.- In particolare, sul primo quesito, concernente la disciplina urbanistica dettata dal PRG per la “Villa Ballotta”, la Dirigente dell’Area Territorio, dopo aver citato le disposizioni urbanistiche di riferimento, ha affermato che «sull’immobile denominato Villa Ballotta non insistono né vincoli territoriali di tutela paesistica, né puntuali sull’edificio, ai sensi del D. Lgs 42/2004». Per quanto riguarda la disciplina di PRG, la Dirigente dell’Area Territorio, ha affermato che «l’edificio ricade in zona agricola ed è classificato come “edificio di valore architettonico” ai sensi dell’art. 25 delle norme tecniche di attuazione “edifici di valore architettonico e ambientale”, gli interventi ammessi sul fabbricato sono esclusivamente interventi di carattere conservativo, mentre non sono presenti tutele relative agli annessi e all’area di pertinenza dell’edificio».

3.2.- Sul secondo quesito, riguardante l’indicazione nella cartografia di PRG, anche prima dell’adozione del RUE, del “valore ambientale” della Villa Ballotta, la Dirigente dell’Area Territorio ha chiarito che «il PRG vigente alla data della richiesta del Permesso di costruire 87/2011, riportava alla “Tavola 7 – Boncellino – Masiera – Traversara” l’indicazione del fabbricato del sig. Santoni come edificio di valore architettonico, definito con apposita simbologia (cerchio di colore rosso con numero progressivo di individuazione della scheda relativa all’edificio n.200».

3.3.- Sul terzo quesito, riguardante la disciplina urbanistica ed edilizia dettata per la “Villa Ballotta” (e per le aree adiacenti) a seguito dell’adozione del RUE, con i relativi ambiti di tutela, la Dirigente dell’Area Territorio ha ricordato che il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Bagnacavallo, adottato il 28 aprile 2011 ed approvato il 17 maggio 2012, «indica alla tavola 2 BC2, la Villa Ballotta come edificio di pregio storico-culturale e testimoniale», sebbene inclusa fra gli immobili in mediocre o cattivo stato di conservazione, e prevede, come per tutti gli edifici di valore sottoposti a tutela dal RUE, un’area di pertinenza che, nella fattispecie, «risulta oggi comprendere anche l’area della nuova stazione radio base… appartenente ad altra proprietà».

3.4.- Sul quarto quesito, riguardante la disciplina dettata per il funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Bagnacavallo, l’arch. Monica Cesari ha ricordato che la Commissione è stata istituita dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 31 del 2002, con deliberazione n. 74 del 25 novembre 2008 che ne ha definito i compiti, affidandole, per quanto di interesse nel presente ricorso, la funzione di esprimere un proprio parere su diverse tipologie di interventi edilizi. Ha poi aggiunto che la Commissione si è dotata anche di proprie linee di indirizzo.

3.5.- Sul quarto quesito, concernente la documentazione trasmessa da Ericsson per l’acquisizione dell’autorizzazione necessaria alla realizzazione del nuovo impianto per la telefonia, la Dirigente dell’Area Territorio ha chiarito qual’era la documentazione e gli elaborati grafici che erano stati inoltrati dalla Ericsson (e che erano stati esaminati anche dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio), ed ha aggiunto che «in nessuno di questi elaborati è riportata l’indicazione della presenza della Villa Ballotta come edificio di valore», mentre era stata «riportata la sua sagoma in planimetria ed in pianta, con l’indicazione “civile abitazione” negli elaborati d) e g) ». La Dirigente dell’Area Territorio ha poi precisato che nell’estratto del PRG relativo all’area di intervento (tratto dalla sintesi dei PRG elaborati dalla Provincia di Ravenna) «non risulta indicato con apposita simbologia, il riconoscimento della Villa Ballotta come edificio di valore architettonico e ambientale», ed ha aggiunto che «nella documentazione fotografica dello stato attuale non sono presenti immagini della Villa Ballotta».

3.6.- La Dirigente dell’Area Territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha poi trasmesso copia delle disposizioni richiamate, con le cartografie di PRG, e una planimetria (a colori) riportante l’esatta collocazione della Villa Ballotta e della nuova stazione radio, con l’indicazione, richiesta da questo Collegio, della distanza fra i punti più vicini dei due manufatti, e con la perimetrazione dell’area interessata dalle misure di tutela dettate dal PRG e dal nuovo RUE, nonché una dichiarazione, in data 19 novembre 2013, del Presidente della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

4.- Alla luce degli atti di causa, nonché dei chiarimenti e della documentazione trasmessa all’esito della disposta istruttoria, questa Sezione deve preliminarmente rilevare che l’immobile denominato Villa Ballotta è stato considerato dalla strumentazione urbanistica comunale “di valore architettonico” e poi nel RUE è stato qualificato come edificio di pregio storico-culturale e testimoniale”, con applicazione delle relative disposizioni di tutela.

Tale immobile non è viceversa, come ha affermato anche il T.A.R. nell’appellata sentenza, sottoposto alle disposizioni di tutela dettate dal Codice dei Beni Culturali (di cui al d. lgs. n. 42 del 2004) per i beni sottoposti a vincolo di carattere storico artistico o a vincolo di natura paesaggistica. Sono quindi infondate le censure che, con i primi motivi dell’appello, sono state riproposte dall’appellante concernenti la mancata considerazione di un vincolo di tutela imposto su Villa Ballotta ai sensi del d. lgs. n. 42 del 2004 che, nella fattispecie, manca.

5.- La Villa Ballotta risulta però oggetto, come sostenuto dall’appellante e come è stato chiarito all’esito dell’istruttoria disposta dalla Sezione, di specifiche disposizioni di tutela dettate dalla strumentazione urbanistica e paesaggistica del Comune di Bagnacavallo che ha inteso così salvaguardarne il suo valore architettonico e poi anche il suo pregio storico-culturale e testimoniale. In particolare, nel PRG l’immobile, come si è detto, è considerato di valore architettonico, con applicazione delle relative disposizioni conservative. Nella cartografia del PRG tale condizione è evidenziata con apposita simbologia (cerchio di colore rosso con numero progressivo di individuazione della scheda relativa all’edificio n. 200).

Nel nuovo RUE, adottato il 28 aprile 2011 ed approvato il 17 maggio 2012, la tutela è molto più incisiva e si estende anche all’area di pertinenza nella quale è inclusa (per la sua vicinanza alla Villa) l’area (di altra proprietà) nella quale si colloca il contestato impianto per la telefonia mobile.

6.- Ciò chiarito, la Sezione deve ora osservare che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 30 del 31 ottobre 2000, recante la disciplina per l’autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile, «le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione …ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189».

Nella Regione Emilia Romagna, quindi, il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti fissi di telefonia mobile prevede una valutazione anche sui possibili impatti del nuovo impianto con il paesaggio e con i beni appartenenti al patrimonio storico, culturale e ambientale.

7.- Tale valutazione, nella fattispecie, è stata effettuata dal Responsabile del Servizio di Programmazione Territoriale dell’Unione di Comuni della Bassa Romagna che ha provveduto, con gli atti impugnati, anche in base alle valutazioni compiute dagli altri organi partecipanti al procedimento fra i quali la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Bagnacavallo.

8.- Si è, infatti, già ricordato che il Comune di Bagnacavallo aveva istituito, con deliberazione n. 74 del 25 novembre 2008, ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’allora vigente legge regionale n. 31 del 25 novembre 2002 (oggi art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 luglio 2013), la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, con il compito di esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sugli interventi da eseguirsi in aree di valore paesaggistico e su immobili di valore storico architettonico (come richiesto dalla citata legge regionale) ed anche su altri interventi edilizi ritenuti rilevanti per il territorio comunale.

9.-Nella fattispecie, la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Bagnacavallo ha espresso il suo parere favorevole, alla realizzazione dell’impianto per le telecomunicazioni per il quale Ericsson aveva fatto richiesta, nella seduta del 14 aprile 2011.

Sulla base (anche) di tale parere (espressamente richiamato nell’impugnato permesso di costruire rilasciato il 5 agosto 2011), il Responsabile del Servizio di Programmazione Territoriale dell’Unione di Comuni della Bassa Romagna ha quindi rilasciato alla Ericsson il permesso di costruire per la realizzazione dell’impianto in questione.

10.- Come tuttavia ha lamentato l’appellante sig. Santoni (in particolare con un profilo del primo motivo, con il quarto e con il quinto motivo di appello), sia la valutazione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, sia la conclusiva valutazione compiuta dal Responsabile del Servizio di Programmazione Territoriale dell’Unione di Comuni della Bassa Romagna devono ritenersi viziate per non essere state adottate sulla base di una piena conoscenza di tutti gli elementi necessari e, in particolare, degli effetti che la proposta localizzazione dell’impianto avrebbe avuto sulla Villa Ballotta che il Comune aveva ritenuto, come si è ricordato, di dover tutelare con apposite disposizioni contenute prima nel PRG e poi, in modo più ampio, nel RUE, all’epoca già adottato, che ha allargato la tutela anche all’area di pertinenza che include il sito ove si colloca il contestato impianto.

11.- Nella fattispecie, come si è potuto verificare all’esito della disposta istruttoria, è accaduto che negli atti trasmessi dalla Ericsson all’Unione dei Comuni, ed inviati alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, non era stata in alcun modo evidenziata la presenza, nell’area adiacente a quella interessata dall’intervento, della Villa Ballotta, né tantomeno si era indicato il fatto che Villa Ballotta fosse all’epoca già sottoposta ad una qualche forma di tutela.

E’, infatti, risultato che:

nella cartografia trasmessa dalla Ericsson non era riportata la presenza nell’area di Villa Ballotta, né era contenuta l’indicazione, nelle tavole del PRG, del vincolo architettonico evidenziato con il bollino rosso e il numero 200;

nella documentazione allegata alla domanda di Ericsson la Villa Ballotta era stata indicata (solo) come casa di campagna;

la documentazione fotografica trasmessa era incompleta avendo un’unica visuale (verso l’area di campagna e un magazzino deposito) che non evidenziava in alcun modo la presenza della Villa Ballotta.

12.- In sostanza né da tali atti, né da alcuno degli altri documenti depositati dalla Ericsson emergeva in alcun modo la presenza, nelle immediate adiacenze dell’area interessata dall’intervento, della Villa Ballotta (che si colloca viceversa a circa 21 metri dalla nuova stazione radio, come è stato accertato dall’organo istruttore).

Non poteva quindi emergere da tali atti una possibile compromissione, attraverso la realizzazione di un impianto con un impatto visivo certamente non irrilevante (come da fotografie in atti), di un bene che già all’epoca era stato considerato di valore architettonico e che poi, per effetto dell’adozione quasi contestuale del nuovo RUE, era stato sottoposto a molto più penetranti forme di tutela.

Mentre l’art. 8 della legge regionale n. 30 del 2000 espressamente prevede, come si è detto, che per il rilascio dell'autorizzazione dovevano essere effettuate anche valutazioni sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale (e quindi, nella specie, anche sulla Villa Ballotta), aggiungendo che, a tali fini, la richiesta di autorizzazione deve indicare con chiarezza tutti gli edifici adiacenti, con le loro destinazioni d’uso, e deve rappresentare l’inserimento anche fotografico del nuovo impianto.

13.- Si deve quindi ritenere che la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (e poi il Responsabile del Servizio di Programmazione Territoriale dell’Unione di Comuni della Bassa Romagna), nell’esaminare il progetto presentato da Ericsson, non avevano avuto a loro disposizione tutti gli elementi necessari per una compiuta valutazione dell’autorizzazione richiesta, con la conseguente illegittimità degli atti autorizzativi impugnati.

14.- In conclusione, per gli esposti motivi, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in integrale riforma dell’appellata sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 69 del 31 gennaio 2013, deve essere accolto il ricorso proposto da Pietro Santoni con il conseguente annullamento degli atti autorizzativi impugnati rilasciati alla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. per l'installazione di una nuova stazione radio base.

15.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in una misura che tiene conto della diversa posizione sostanziale e processuale delle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della appellata sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 69 del 31 gennaio 2013, accoglie il ricorso proposto da Pietro Santoni disponendo l’annullamento delle autorizzazioni impugnate rilasciate alla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. per l'installazione di una nuova stazione radio base.

Condanna l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed Ericsson Telecomunicazioni S.p.A al pagamento, rispettivamente di € 1.500,00 e di € 3.500,00, in favore dell’appellante, per le spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)