TAR Campania (NA), Sez. VI, n. 4999, del 23 settembre 2014
Urbanistica.Definizione di volume edilizio.

Il presupposto per l'esistenza di un volume è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04999/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06808/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6808 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giovanna Fauci e Lucia Trotta, rappresentate e difese dagli avv. Bartolomeo Della Morte, Ettore Cappuccio (nominati in sostituzione degli originari difensori Silvano Gravina e Tommaso Perpetua), con domicilio eletto presso Bartolomeo Della Morte in Napoli, via Mergellina N. 23;
Rosanna Russo, rappresentata e difesa dagli avv. Silvano Gravina, Tommaso Perpetua, con domicilio eletto presso Silvano Gravina in Napoli, via Chiatamone, 55;

contro

Comune di Pozzuoli in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Starace, con domicilio eletto presso Aldo Starace in Napoli, Riviera di Chiaia, 207; 
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, domiciliataria ex lege, con sede in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Gennaro Magliulo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte e Giovanni Basile, con loro elettivamente domiciliato lo studio dell’avv. Abbamonte, sito in Napoli, v.le Gramsci N. 16;

per l'annullamento

dei titoli con cui il comune ha autorizzato l' esecuzione dei lavori sul lastrico solare della villetta sia alla via Tripergola n. 24 di proprietà del controinteressato MAGLIULO GENNARO e, in particolare:

-) del permesso di costruire n. 51 del 14.10.2008;

-) delle relative autorizzazioni paesaggistiche;

-) del relativo parere della commissione paesaggistica;

-) della nota n. 6927 del 14.03.2008 con cui la Soprintendenza dei Beni architettonici e paesaggistici di Napoli riteneva di non provvedere all’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche;

-) degli atti presupposti e consequenziali;



-) della variante al permesso di costruire n.19/2010 rilasciata dal comune

-) delle relative autorizzazioni paesaggistiche;

-) del relativo parere della commissione paesaggistica;

-) della nota n. 10829 del 29.12.2009 con cui la Soprintendenza dei Beni architettonici e paesaggistici di Napoli riteneva di non provvedere all’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche;

-) degli atti presupposti e consequenziali;



Visti il ricorso, i due ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli, di Gennaro Magliulo e del Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO

1.1. Le ricorrenti FAUCI Giovanna, TROTTA Lucia e RUSSO Rosanna (di seguito, anche ‘parte ricorrente’) presentavano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i titoli con cui il Comune di Pozzuoli avesse ‘eventualmente’ autorizzato dei lavori sul lastrico solare della villetta di proprietà dell’ingegnere MAGLIULO e della variante al permesso di costruire n. 19 del 18.03.2010.

1.2. Con atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 1199 del 24.11.1974, il controinteressato MAGLIULO Gennaro chiedeva che il ricorso fosse trasposto in sede giurisdizionale, ciò che parte ricorrente faceva depositando memoria di costituzione ai sensi dell’art. 48 c.p.a. («qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti…»).

1.3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 12.01.2011, parte ricorrente aggiungeva ulteriori ragioni al ricorso originario, a seguito dell’esame degli atti ricevuti dal Comune.

1.4. In seguito, parte ricorrente depositava, il 24.02.2011, un ulteriore ricorso per motivi aggiunti con cui si impugnava il permesso di costruire n. 51 del 2008, sino ad allora non conosciuto, aggiungendo ulteriori ragioni a quelle originarie; si impugnavano, inoltre, i pareri della commissione paesaggistica e le note delle Soprintendenza che avevano negato l’annullamento del provvedimento di assenso.

1.5. Si costituivano il Comune di Pozzuoli, il Ministero per i beni culturali e il controinteressato MAGLIULO Gennaro che con argomentate memorie chiedevano rigettarsi il ricorso.

1.6. Con nota depositata il 30.07.2013, le ricorrenti Giovanna Fauci e Lucia Trotta sostituivano ai legali precedentemente nominati, Silvano Gravina e Tommaso Perpetua, gli avvocati Bartolomeo Della Morte e Ettore Cappuccio.

1.7. All’udienza del 02.04.2014, la difesa del controinteressato chiedeva rinviarsi la causa ad altra data e le altre parti non si opponevano (cfr. il verbale di udienza). Il Tribunale rinviava, così, la causa all’udienza pubblica del 02.07.2014, all’esito della quale, dopo ampia discussione, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1. In via preliminare, occorre ricostruire la materia del contendere.

2.2. Le ricorrenti sono proprietarie di alcuni immobili situati in Lucrino (frazione di Pozzuoli) in loc. Tripergola, alle spalle del manufatto interessato dai lavori edili per cui è causa, sito alla via Tripergola n. 24, di proprietà di MAGLIULO Gennaro.

2.3. Le opere poste in essere in virtù dei provvedimenti impugnati consistono, in sostanza, nel posizionamento di un cordolo sollevato di 20 cm rispetto al piano di calpestio (assentito con l’originario permesso di costruire n. 51/2008), nell’elevazione di una balaustra in ferro e vetro alta 87 cm e di un torrino sormontante il vano scala, parimenti di ferro e vetro, alto sino a 1,20 metri (assentiti con variante n. 19/2010). Invero, i provvedimenti autorizzano anche l’effettuazione di altre opere incidenti sulle parti interne e sottostanti all’edificio, ma in merito ad esse, non è sollevata alcuna contestazione.

2.4. Le opere oggetto di contestazione sono, quindi, solo quelle poste in essere sul lastrico solare. Esse, indubitabilmente, incidono negativamente sulla veduta panoramica godibile dalle abitazioni delle ricorrenti (v. corredo fotografico e grafico alla memoria di parte ricorrente dep. il 12.06.2014) e, tuttavia, per quanto il “bene della vita” a cui mirano le ricorrenti sia appunto quello della piena fruizione del panorama, elemento che ha anche ovvie ripercussioni sul valore dei propri immobili (v. relazione peritale dep. il 20.02.2014), va detto che, in questa sede, non rileva, quanto meno non in via diretta, il “diritto al panorama”.

2.5. Si tratta, infatti, di un’ipotesi paradigmatica in cui la posizione giuridica tutelata è di interesse legittimo, come tale, strettamente connesso all’operato della P.A. che ha rilasciato i relativi permessi edilizi. L’oggetto immediato del presente giudizio è, pertanto, la legittimità dei provvedimenti impugnati in rapporto alla normativa e agli atti di pianificazione urbanistica applicabili: la posizione di interesse legittimo radicata in capo alle ricorrenti si sostanzia, tipicamente, nell’attribuzione di una serie di poteri ‘strumentali’ atti a incidere sull’esercizio della potestà pubblica alla base del rilascio del titolo edilizio e idonei, qualora venisse accertata l’illegittimità degli atti di assenso, a tutelare, altresì, l’indicato bene della vita (la fruizione del panorama).

2.6. Quanto precede per chiarire che, in questa sede, non è in discussione l’esistenza di diritti soggettivi al godimento del panorama (es. servitù di veduta), rispetto ai quali, com’è stato affermato dalla parti, pende un giudizio civile, non sussistendo, sul punto, la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo. Al presente giudizio sono, quindi, estranei i profili relativi all’eventuale lesione dei diritti reali o di altro genere arrecata alle ricorrenti dalle descritte opere; conseguentemente, la lesione arrecata alla ‘vista’ godibile dalle abitazioni delle ricorrenti può aver tutela, in questa sede, solo ove coincidente con la lesione ai valori tutelati, in generale e nell’interesse pubblico, dalla normativa urbanistico-edilizia.

3. Tanto premesso, è possibile ricostruire unitariamente le censure proposte con i diversi atti di impugnazione (ricorso straordinario e memoria di costituzione ex art. 48 c.p.a., primo e secondo ricorso per motivi aggiunti).

4.1. È opportuno trattare congiuntamente le prime quattro censure (la numerazione è mutuata dal secondo ricorso per motivi aggiunti).

4.2. Con le prime tre censure (A.1; A.2.; A.3.), parte ricorrente lamenta il mancato rispetto del P.R.G. (approvato con decreto del Presidente della provincia di Napoli n. 69 del 23.01.2002) e del Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei (P.T.P. approvato con D.M. 26.04.1999) nella parte in cui vietano l’edificazione di nuovi volumi. Tutte le opere eseguite sul lastrico solare di proprietà del controinteressato, infatti, costituirebbero volumi vietati ai sensi dell’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. di Pozzuoli che, per la zona B5_1, prevede il divieto di qualsivoglia incremento volumetrico (disponendo l’inapplicabilità delle norme che, in generale, pur a determinate condizioni, li prevedono: l’art. 5 co. 7 e l’art. 6 co. 6 del P.R.G.) nonché dell’art. 13 delle N.T.A. del P.R.G. che, come meglio si dirà in seguito, vieta qualsivoglia aumento volumetrico, salvo che ricorrano peculiari ipotesi eccezionali.

4.2. La seconda censura, peraltro, riguarda anche un altro aspetto, relativo, in senso stretto alla modifica delle vedute (si invoca il contrasto con l’art. 6 del P.T.P.).

4.3. La quarta censura, poi, si appunta sul difetto di motivazione e di istruttoria per non essersi manifestate le ragioni in virtù delle quali si è inteso derogare ai valori paesaggistici sottesi al vincolo operante nella zona.

4.4. Considerate la diversa natura e la diversa consistenza delle opere assentite, l’esame dei descritti motivi deve ora seguire distinti percorsi motivazionali in rapporto, da un lato, alla balaustra e al cordolo e, dall’altro, al cd. torrino a protezione del vano scale.

5.1. In primo luogo, occorre esaminare la legittimità dei provvedimenti nella parte in cui autorizzano la costruzione della balaustra in vetro (e profilati metallici) nonché del cordolo di 20 cm..

5.2. Per esaminare la questione, occorre chiarire cosa si intende per “volume” in edilizia. Ebbene, come precisato a più riprese dalla Giurisprudenza, il presupposto per l'esistenza di un volume è costituito dalla costruzione di -almeno- un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati (T.A.R. Campania, Napoli, questa sezione, n. 03543/2011 e n. 03959/2014; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 00971/2014; T.A.R. Campania Napoli, IV, 24 maggio 2010, n. 8342; T.A.R. Piemonte, n. 2824 del 12.7.2005; T.A.R. Liguria, I, 12 dicembre 1989, n. 943; T.A.R. Sicilia Catania, 30 settembre 1994, n. 2171).

5.3. Il cordolo e la balaustra, quindi, non costituiscono “volume” per la mancanza del piano base di copertura e, come tali, non rientrano nel divieto di cui alle menzionate norma dell’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. e dell’art. 13 delle N.T.A. del P.T.P. . Evidentemente, trattandosi, di qualificazione giuridica di stretta competenza del giudice, non può assumere, in senso contrario, alcun rilievo quanto asseritamente affermato in senso contrario dal CTU nominato dal giudice civile (v. memoria di parte ricorrente, dep. il 12.06.2014).

5.4. Del resto, in più occasioni, si è anche affermato che rendere praticabile il lastrico solare mediante apposizione di scala di accesso e di ringhiere non costituisce “nuova costruzione” né aumento di volumetria (v. Consiglio di Stato, sez. V 02/07/2010 n. 4234; T.A.R. Salerno – Campania - sez. I 24/07/2013 n. 1680; T.A.R. Genova, sez. I 11/07/2011 n. 1088).

5.5. Va esclusa, quindi, con riferimento al cordolo e alla balaustra, l’operatività di qualsivoglia divieto di aumento dei volumi (le opere, come si è detto, pur assumendo rilievo sul piano paesaggistico siccome incidenti su sagome e prospetti, non costituiscono “volume”; sono quindi inapplicabili le limitazioni di cui all’art. 24 del P.R.G. e dell’art. 13 delle N.T.A. del P.T.P.), dovendosi confermare la legittimità del provvedimento ‘in parte qua’.

6.1. Tale conclusione va confermata anche in rapporto all’applicazione dell’art. 6 delle N.T.A. del P.T.P. che tutela direttamente le ‘vedute’. Si invoca (seconda censura: A.2), in particolare, l’art. 6 co. 5 che include nella tutela «tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico» tanto che al precedente comma 4 è vietata persino l’installazione delle «tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico».

6.2. Come si è accennato, sul punto i provvedimenti contemplano un’espressa valutazione tecnico-discrezionale nel senso che tali opere non incidano sulle vedute accessibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico e tale conclusione non è smentita dalla copiosa produzione di parte ricorrente.

6.3. In proposito, si afferma e si documenta a più riprese che vi sia un’incidenza sulla vista godibile dalle abitazioni delle ricorrenti, ma mai si comprova che siano limitate le vedute godibili da luoghi pubblici o ‘accessibili’ al pubblico. La stessa perizia di parte afferma, del resto, che l’opera “incide sugli altrui punti di vista ed in particolare, proprio nei punti di vista dei punti di proprietà delle sigg. Trotta Fauci” (pag 6 perizia geom. Martino, cit.).

6.4. Ebbene, il chiaro tenore letterale delle norme di piano richiamate è nel senso che la tutela riguardi le vedute “godibili” da luoghi quanto meno “accessibili al pubblico”, dovendosi escludere che le private abitazioni delle ricorrenti rientrino in simili categoria.

7. Con riferimento alla balaustra e al cordolo, quindi, le censure esaminate sono infondate nella misura in cui correttamente il comune e la soprintendenza hanno applicato la normativa urbanistico-paesaggistica vigente in relazione ad opere che non costituiscono aumento volumetrico né limitano la pubblica fruizione del paesaggio.

8.1. Ben diverso è, invece, il discorso da operare in relazione alla “botola” (o torrino) di vetro e di profilati metallici, alta sino a m. 1,20, edificata a protezione del vano scale e assentita con variante n. 19 del 29.03.2010, anch’essa impugnata. L’esame dei documenti di causa evidenzia che si tratta di una superficie chiusa e di non irrilevanti dimensioni (v., ad es., foto a corredo della menzionata perizia giurata depositata da parte ricorrente in data 20.02.2014, cit.), come tale qualificabile a tutti gli effetti come “volume” dal punto di vista edilizio.

8.2. Il Comune e il controinteressato sostengono che si tratti di manufatto pertinenziale e, comunque, legittimo ai sensi della L. Reg. 19/2009 che, agli artt. 3 e 4, consentirebbe interventi comportanti aumenti di volumetria “in deroga” agli strumenti urbanistici.

8.3. Quanto alla qualificazione del manufatto come mera “pertinenza”, l’argomento non ha pregio in quanto, come si è affermato in molteplici occasioni (v., tra le altre, la Sentenza di questa sezione n. 05519/2013), la nozione di "pertinenza urbanistica" è meno ampia di quella definita dall'art. 817 c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale. Infatti, il carattere pertinenziale in senso urbanistico va riconosciuto alle opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono (Consiglio Stato, sez. IV, 17 maggio 2010 , n. 3127).

8.4. In tal senso, si è chiarito, con condivisibile orientamento, che persino gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite.

8.5. Ebbene, nel caso di specie, il manufatto (torrino) comporta, come si è detto, un aumento di volumetria non irrilevante anche in rapporto alla modifica della sagoma e del prospetto dell’edificio, tale da non poter essere ritenuto ‘assorbito’ nel manufatto principale in senso urbanistico (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 29 gennaio 2009, n. 492; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 08 aprile 2011 , n. 1999; v. pure il precedente di questa Sezione, Sent. n. 16446/2010).

8.6. Per altro verso, il P.T.P. vieta gli aumenti volumetrici senza prevedere deroghe per le cd. pertinenze.

9.1. Quanto all’applicabilità delle deroghe di cui al cd. piano casa (L. Reg. 19/2009), non v’è dubbio che esse sarebbero operanti nei confronti del P.R.G. da ritenersi appartenente al ‘genus’ degli strumenti ‘strictu sensu’ ‘urbanistici’, mentre è assai più dubbio che tali deroghe operino nei confronti dei vincoli introdotti in sede di pianificazione paesaggistica.

9.2. In proposito, si va consolidando l’orientamento secondo cui la deroga non possa pienamente operare nei confronti dei piani paesistici in quanto «la disciplina dettata dalla legge de qua … regolamenta gli interventi edilizi assentiti in via eccezionale, in rapporto alla connessa disciplina urbanistica, consentendo la deroga alla medesima, senza nulla prevedere in merito alla deroga ai piani paesaggistici o ai piano territoriali di coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali» (T.A.R. Napoli sez. VII, 09/12/2013, n 5632).

9.3. Così, la circostanza che la legge in esame (art. 3 lett. d L. Reg. 19/2009) escluda dalla possibilità di deroga i soli edifici siti in zone sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi del d.lgs. 42/2004, non implica che gli interventi in area sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa siano per ciò stesso ammissibili.

9.4. In tale seconda ipotesi, pertanto, deve essere di volta in volta valutata la compatibilità dell’intervento con il contenuto del vincolo paesaggistico che, nell’area interessata, preclude espressamente gli interventi che comportino un aumento di volumetria nella generalità dei casi, consentendo solo interventi di ricostituzione del verde e di difesa del suolo (art. 13 co. 4 N.T.A. del P.T.P.). Tale divieto subisce delle deroghe in ipotesi del tutto eccezionali e connotate da notevoli tratti di specificità (ossia allorchè si costruiscano attrezzature pubbliche o si debbano realizzare interventi di adeguamento igienico sanitario; v. art. 13 N.T.A. del P.T.P. co. 4, 5 e 6) che non ricorrono nel caso di specie.

9.5. In tal senso, a livello di piano, si è già esaurita la discrezionalità amministrativa nel valutare gli interventi ammissibili in rapporto ai valori paesistici in gioco, essendosi evidentemente ritenuta incompatibile con il vincolo paesistico qualsivoglia aumento di volume non giustificato da particolari circostanze; pertanto, anche a voler ritenere applicabile la deroga di cui al cd. “piano casa” (L. Reg. 19/2009), l’ente avrebbe dovuto rendere specifica e puntuale motivazione in rapporto alle limitazioni vigenti senza potersi limitare ad affermare la scarsa incidenza sul paesaggio dell’intervento, incidenza che, a livello di pianificazione, è, invece, evidentemente ritenuta dirimente nel senso di escludere l’ammissibilità degli aumenti di volumetria se non in particolarissime ipotesi.

9.6. Tale interpretazione si lascia preferire anche in un’ottica di maggiore aderenza al dettato costituzionale che riserva allo stato la disciplina unitaria di tutela del bene ambiente la quale «viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni e dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente e, quindi, altri interessi» (Consiglio di Stato sez. VI, 11/09/2013, n. 4503 menziona Corte Cost., 18 aprile 2008, n. 108; Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2011, n. 371; IV, 5 luglio 2010, n. 4244; VI, 10 settembre 2009, n. 5459).

9.7. In tale ottica, si è detto, il Piano territoriale paesistico è strumento che prevale «sugli altri strumenti di regolazione del territorio, avendo il medesimo Piano la funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela, che non può essere subordinata a scelte di tipo urbanistico, per loro natura orientate allo sviluppo edilizio e infrastrutturale» (Consiglio di Stato sez. VI, 11/09/2013, n. 4503, cit. che, con riferimento ad altre norme regionali derogatorie rispetto ai limiti ordinariamente vigenti in materia edilizia, ne afferma la stretta interpretazione e la non applicabilità in rapporto ai vincoli paesistici).

9.8. Con riferimento al torrino, quindi, il provvedimento in variante e i relativi atti presupposti e susseguenti (autorizzazione paesaggistica, provvedimento di mancato annullamento da parte della Soprintendenza) devono ritenersi illegittimi nella misura in cui ammettono un aumento volumetrico non consentito dal piano territoriale paesistico nella zona interessata (R.U.A.) senza giustificare in alcun modo tale valutazione in rapporto alla sussistenza del vincolo di edificazione di nuovi volumi, derogabile solo in specifici e limitati casi.

9.9. Né tale conclusione è scalfita dalla mancata espressa contestazione dell’applicabilità del ‘piano casa’ che è menzionato nel provvedimento impugnato (si menziona, infatti, la L. Reg. 19/2009). L’argomento, infatti, pecca per formalismo in quanto parte ricorrente, come si è detto, contesta la generale illegittimità di qualsivoglia aumento volumetrico per il contrasto con la normativa urbanistica e paesaggistica e tanto vale a comprendere anche l’applicazione del cd. piano casa che, nel provvedimento, è peraltro meramente menzionato nell’epigrafe mediante la locuzione “vista la legge regionale 19/2009”.

9.10. Per altro verso, oltre alle menzionate ragioni di illegittimità rapportabili al divieto – quasi assoluto - di aumenti volumetrici previsto dall’art. 13 delle N.T.A. del P.T.P, sussiste anche un ulteriore difetto di motivazione e di istruttoria, essendosi contemplata una circostanza sicuramente inesatta allorchè si afferma che la botola non sarebbe “esuberante oltre il livello della balaustra”, mentre, come emerge dall’esame degli atti di causa, il torrino è nettamente più alto della balaustra (v. foto in atti).

10.1. Con riferimento al torrino, quindi, le censure esaminate sono da ritenersi fondate nei sensi sopra precisati.

10.1. Restano da esaminare le ultime due censure (rubricate A.5 e B.1. nel secondo ricorso per motivi aggiunti).

11.1. La prima riguarda l’asserita illegittimità del provvedimento per non essersi verificata la legittimazione del controinteressato a richiedere il titolo edilizio.

11.2. Tale censura è infondata per diversi ordini di ragioni.

11.3. In primo luogo, la contestazione è generica non essendosi prodotto alcun elemento tale da revocare in dubbio la legittimazione del controinteressato quale titolare dell’immobile.

11.4. In secondo luogo, il Comune di Pozzuoli afferma di aver verificato la piena titolarità dell’immobile in capo al MAGLIULO avendo acquisito l’atto di proprietà per “notar Branca del 20.05.2003” (memoria dep. il 30.05.2014).

11.5. In terzo luogo, com’è noto, il Comune, operando i propri atti su un piano pubblicistico e “fatti salvi i diritti dei terzi”, non è tenuto ad effettuare complesse verifiche in ordine all’effettiva titolarità del bene in capo al richiedente, potendosi, di norma, basare su quanto dichiarato dalla parte salvo che, aliunde, non risultino elementi tali da imporre un’istruttoria più accurata in merito (Consiglio di Stato, sez. VI 04/09/2012, n. 4676; Consiglio di Stato, sez. VI 20/12/2011, n. 6731; T.A.R. Napoli ,sez. II 31/07/2012, n. 3666; T.A.R. sez. VI Napoli, Campania 03/12/2010, n. 26792). Ebbene, nel caso di specie, neppure in questa sede – lo si è detto- sono stati introdotti elementi tali da revocare in dubbio la titolarità del bene in capo all’odierno controinteressato.

12.1. Da ultima, va affrontata la censura (B.1) secondo cui la variante al permesso di costruire in argomento (n.19/2010) sarebbe intrinsecamente contraddittoria poiché si sarebbe superato l’implicito diniego alla realizzazione della botola ‘a raso’, recato nell’originario permesso, consentendo la realizzazione di un ben maggiore manufatto (la botola in questione).

12.2. Tale censura, per quanto qui rilevi in relazione all’avvenuto accoglimento con riferimento al torrino delle prime quattro censure, è, in fatto, infondata in quanto nell’originario progetto assentito era, invece, prevista una botola a raso, alta 15 cm rispetto al piano di calpestio; tanto si evince non solo dalla lettura della menzionata variante n. 19/2010 ma anche da quanto asserito dallo stesso perito di parte ricorrente (p. 6 punto III, perizia giurata del geom. Marino Ciro, dep. il 20.02.2014 cit.). Non vi è stato, quindi, alcun implicito diniego sul punto poiché l’originario assenso riguardava anche la botola ‘a raso’ (in realtà alta 15 cm) contemplata nel progetto.

13.1. Le argomentazioni che precedono inducono, quindi, a una decisione composita dovendosi:

-) accogliere il ricorso con esclusivo riferimento alla parte degli atti impugnati che consente la realizzazione di un torrino a copertura del vano scale;

-) respingere il ricorso, con conseguente salvezza degli atti impugnati, in relazione alle altre due opere in contestazione ossia il cordolo e la balaustra.

13.2. Le spese in ragione della soccombenza parziale devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, con esclusivo riferimento alla parte degli atti impugnati che consente la realizzazione di un torrino a copertura del vano scale;

-) per l’effetto annulla ‘in parte qua’ i provvedimenti impugnati di cui, per il resto, si conferma la validità;

-) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 luglio 2014 e 10 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)