TAR Campania (NA), Sez. IV, n. 5027, del 25 settembre 2014
Urbanistica.Tipologia di soppalco e permesso di costruire

La realizzazione di un soppalco necessita del permesso di costruire, quando il soppalco stesso comporti un innegabile incremento della superficie calpestabile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico, non essendo invece richiesto il titolo abilitativo solo laddove il soppalco abbia una funzione non residenziale tipo deposito o magazzino. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05027/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05804/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5804 del 2006, proposto da Muscariello Valeria, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maffettone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, p.zza della Repubblica N. 2,

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Municipale, Gabriele Romano, Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, domiciliata nei propri uffici in Napoli, piazza Municipio,

per l'annullamento

della ordinanza n. 939 del 05.04.2006 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di comune di Napoli;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 20 settembre 2006, la signora Valeria Muscariello ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune ha ingiunto la demolizione di opere abusive site in via Puccini 19/D e precisamente un manufatto in muratura di m 15 x 3 x 5, ubicato nel giardino di pertinenza e in ampliamento all’unità immobiliare, con copertura in lamiera e su due livelli, nonché n. 2 soppalchi di mq 8 cad. impostati a m 2 dal calpestìo.

La ricorrente sostiene che la veranda, a servizio dell’abitazione principale, era stata costruita dal suo dante causa anteriormente al 1967, e per essa nel 2006 era stata presentata domanda di sanatoria edilizia.

Nel corso di normali sopralluoghi successivi alla esecuzione di una DIA nel frattempo richiesta per opere di manutenzione ordinaria, venivano riscontri altri presunti abusi (soppalchi abitabili), per i quali, come pure per il manufatto in giardino, veniva ingiunta la demolizione.

1.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

I) violazione d.P.R. 380/01, l.r. 19/01, art. 3 e 7 l. 241/90, varie altre violazioni di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione.

Il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata previa comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione.

Inoltre, la ricorrente fa rilevare che l’ordine di demolizione appare riferito ai due soppalchi e non alla veranda in giardino.

I suddetti soppalchi, poi, non avrebbero nessuna destinazione residenziale e quindi per la loro realizzazione non era necessario il permesso di costruire.

2. Il Comune si è costituito e ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per la parte relativa al manufatto nel guardino, ribadendone l’infondatezza per quanto concerne i soppalchi.

3. In vista dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie.

4. All’udienza del 18 giugno 2014, il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

5. L’eccezione di improcedibilità del ricorso relativamente al fabbricato in giardino va accolta.

Dalla documentazione depositata dal Comune (cfr. note comunali 8 maggio 2014 n. 367475 e 5 maggio 2014 n. 352526) è comprovato che la domanda di sanatoria edilizia relativo al manufatto sito in giardino, presentata dal precedente proprietario, è stata accolta (delibera 29196/11).

Quindi, come opportunamente chiarito, l’ordinanza di demolizione non riguarda il manufatto in questione e ciò rende il ricorso improcedibile per carenza di interesse alla eliminazione del provvedimento nella parte de qua.

Le osservazioni contrarie prospettate sul punto dalla ricorrente non inficiano le suddette conclusioni.

6. Va invece respinto il ricorso con riguardo ai due soppalchi.

La ricorrente sostiene che essi non sarebbero ascrivibili alla categoria della ristrutturazione edilizia, ma avrebbero sostanziale funzione di magazzini, applicandosi al più non l’art. 33 del d.P.R. 380/01 bensì l’art. 37 (sanzione pecuniaria).

In realtà dall’esame del verbale di sopralluogo emerge che si tratta di strutture in c.a., servite da una scala, dotate di wc, perfettamente abitabili anche perché posti a un’altezza compatibile con la natura residenziale (170 cm dalla copertura).

Essi , pertanto, necessitavano di permesso di costruire che, invece, non è stato richiesto.

Inoltre, violano l’art. 43, comma 2, lettera b), della legge 05 agosto 197g, n.457 che prescrive che le altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni siano non inferiori rispettivamente , a m.2,70 e m.2,40, così come violano la corrispondente norma del regolamento edilizio.

D’altra parte sul punto la giurisprudenza, anche di questa Sezione, è pacificamente orientata nel sostenere che la realizzazione di un soppalco necessita del permesso di costruire, quando il soppalco stesso comporti un innegabile incremento della superficie calpestabile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico (ex plurimis T.A.R. Napoli, sez. IV, 17 gennaio 2014 n. 314; id., 6 luglio 2012 n. 2341), non essendo richiesto il titolo abilitativo solo laddove il soppalco abbia una funzione non residenziale (deposito, magazzino).

Parimenti è stata considerata legittima l'ordinanza di demolizione di un soppalco realizzato in assenza di titolo abilitativo con travi in ferro ed una scala di accesso, in quanto si tratta di un'opera qualificabile come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001, come tale soggetta al rilascio del permesso di costruire, aumentando la superficie utile (Cons. St., VI, 8 febbraio 2013 n. 720).

Nel caso di specie la funzione residenziale è evidente, sia per l’altezza del soppalco in questione, sia per il metodo costruttivo, sia per la presenza di un bagno chimico (che non ha altra spiegazione se non quella di ritenere il soppalco abitabile).

7. Infine, va respinta la censura sotto il profilo della violazione delle disposizioni sulla previa comunicazione di avvio del procedimento.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel ritenere che per l'ordinanza di demolizione non sussiste alcun obbligo della P.A. di comunicare l'avvio del procedimento, essendo questa un atto repressivo tipizzato e vincolato, per il quale, dunque, non è richiesta alcuna partecipazione del privato destinatario, che non avrebbe alcuna utilità, stante la natura dell’atto (ex plurimis, solo per citare alcune tra le più recenti, Cons. St., sez. VI 31 maggio 2013 n. 3010; id., 24 maggio 2013 n. 2873; sez. V, 06 giugno 2012, n. 3337; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 26 marzo 2014 n. 1780; id., sez. III, 20 marzo 2014, n. 1596; sez. VII, 5 marzo 2014, n. 1332; id., 01 ottobre 2012, n. 4005; sez. II, 14 dicembre 2012, n. 5214; sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 314; id., 08 aprile 2013, n. 1830).

8. Per la ragioni suesposte, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile in parte va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo chiara in parte improcedibile e in parte lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Napoli che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)