TAR Emilia Romagna (BO), Sez. II, n. 375, del 21 maggio 2013
Urbanistica.DM 1444/68 concetto di “altezza media degli edifici circostanti”
Il D.M. n. 1444 del 1968, in relazione al concetto di “altezza media degli edifici circostanti”, ha incluso, tra essi, non solo quelli effettivamente confinanti con quello la cui altezza è da misurare, ma anche quelli ubicati in prossimità dello stesso. Le considerazioni che precedono trovano poi ulteriore conferma nella giurisprudenza amministrativa che, sul punto, in riferimento a casi analoghi a quello in trattazione, ha osservato che la norma di attuazione “…non ha usato il termine: confinanti: termine che avrebbe potuto autorizzare una diversa lettura, ma la locuzione: circostanti il cui significato non è equivocabile. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00375/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2003, proposto da:
Bettuzzi Lina e Bettuzzi Anna Maria, rappresentate e difese dall'avv. Giovan Ludovico Della Fontana, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53.
contro
-Comune di Vignola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Pini, con domicilio eletto presso l’avv. Giancarlo Fanzini, con studio in Bologna, via S. Stefano n. 43; -Provincia di Modena, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti di
Eco.Mat s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Masi, con domicilio eletto presso l’avv. Massimiliano Jovino, con studio in Bologna, via Farini n. 35;
per l'annullamento, previa sospensiva,
A)della concessione edilizia n. 12847 rilasciata in data 17 luglio 2002 dal Comune di Vignola alla Eco.Mat. s.r.l. per la costruzione di un fabbricato civile ad uso abitativo in area sita in Vignola, via per Spilamberto; B) qualora occorra, della deliberazione n.31 in data 8 maggio 1998 del Consiglio Comunale di Vignola e della delibera n. 359 in data 18 settembre 2001 della Giunta Provinciale di Modena rispettivamente di adozione ed i approvazione della variante generale al P.R.G. del Comune di Vignola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vignola;
Visto, altresì, l’atto di costituzione in giudizio di Eco.Mat s.r.l.;
Visto, altresì, l’atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, sottoscritto dalla ricorrente Bettuzzi Anna Maria e depositato alla camera di consiglio del 15/5/2003;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’atto introduttivo del presente giudizio ha quale oggetto l’impugnazione, da parte delle sig.re Bettuzzi Lina e Bettuzzi Anna Maria, della concessione edilizia rilasciata dal comune di Vignola a ECO.MAT. s.r.l. in data 17/7/2002 per la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo in via per Spilamberto a Vignola. Le odierne ricorrenti – entrambe residenti in edificio limitrofo all’area su cui insisterà il progettato fabbricato – impugnano inoltre, qualora occorra, la deliberazione del Consiglio comunale di Vignola in data 8/5/1998 e la deliberazione della Giunta provinciale di Modena in data 18/9/2001 concernenti rispettivamente l’adozione e l’approvazione di variante generale al P.R.G. di Vignola.
Le ricorrenti rilevano l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale per asserita violazione dell’art. 62 e dell’art. 19 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del comune di Vignola e, in subordine, per violazione dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968. Alla camera di consiglio del 15/5/2003 la ricorrente Bettuzzi Anna Maria ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite. La sig.ra Bettuzzi Lina ha invece proseguito il giudizio, depositando in data 28/5/2003, previa notificazione alle controparti, ricorso per motivi aggiunti con cui si rileva ulteriore censura di violazione, sotto diverso profilo, dell’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Vignola. In data 2/12/2005 la medesima ha depositato un secondo ricorso aggiuntivo con cui è impugnato il provvedimento in data 3/6/2004, con il quale il comune di Vignola ha rilasciato ha Eco.Mat. s.r.l. permesso di costruire in variante al progetto per la costruzione di fabbricati civili ad uso abitazione, uffici e negozi, in area adiacente a quella dell’intervento precedentemente assentito.
Si è costituito in giudizio il comune di Vignola, in via preliminare eccependo l’irricevibilità del ricorso principale, in quanto tardivamente notificato all’amministrazione comunale e, conseguentemente, l’irricevibilità del primo ricorso aggiuntivo. Nel merito, il Comune chiede la reiezione del ricorso principale e dei due ricorsi per motivi aggiunti, per infondatezza degli stessi.
Si è inoltre costituita in giudizio, quale controinteressata intimata, Eco.Mat. s.r.l., anch’essa eccependo l’irricevibilità del ricorso principale ed eccependo, inoltre, l’inammissibilità delle censure in esso contenute vertenti sulle distanze tra il fabbricato della società e quello della ricorrente Bettuzzi Anna Maria. Nel merito, la società controinteressata ritiene comunque infondato il ricorso principale e i due ricorsi per motivi aggiunti.
Con ordinanza collegiale n. 302 del 16/5/2003, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente. Con ordinanza n. 4 del 12/1/2006 ha respinto anche l’ulteriore istanza cautelare proposta contestualmente al secondo ricorso per motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2013, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.
Il Collegio ritiene di potersi esimere dall’esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale per tardività della notificazione, sollevata da entrambe le parti resistenti, in ragione della rilevata infondatezza dell’atto introduttivo del giudizio.
Al riguardo, si rileva che non merita accoglimento il primo mezzo d’impugnazione di tale atto, con il quale le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 62 delle N.T.A. del P.R.G., perché, a loro dire, il realizzando fabbricato supererebbe in altezza quella massima degli edifici siti in zona B2, che, secondo quanto prescrive la norma, deve essere “…pari all’altezza media degli edifici esistenti al contorno e comunque non superiore a 13,50 ml.”. Le ricorrenti affermano che tale misura media dell’altezza degli edifici corrisponde a ml. 8,44, con conseguente illegittimità del permesso di costruire impugnato, in quanto ha autorizzato il fabbricato della controinteressata ancorché avesse altezza pari a ml. 11,88 maggiore di quella ammessa.
Il Collegio deve osservare che, sul punto, risulta persuasiva la tesi del Comune, ove rileva che la norma attuativa del P.R.G. debba essere interpretata conformemente alla fonte normativa statale di riferimento: il D.M. n. 1444 del 1968, che, a sua volta, proprio in relazione al concetto di “altezza media degli edifici circostanti”, ha incluso, tra essi, non solo quelli effettivamente confinanti con quello la cui altezza è da misurare, ma anche quelli ubicati in prossimità dello stesso. Le considerazioni che precedono trovano poi ulteriore conferma nella giurisprudenza amministrativa che, sul punto, in riferimento a casi analoghi a quello in trattazione, ha osservato che la norma di attuazione “…non ha usato il termine: confinanti: termine che avrebbe potuto autorizzare una diversa lettura, ma la locuzione: circostanti il cui significato non è equivocabile (v. T.A.R. Friuli V.G. n. 51 del 2002).
Nella specie, risulta pertanto errato il presupposto (calcolata l’altezza dei soli fabbricati confinanti e non anche quella dei fabbricati circostanti) sulla base del quale parte ricorrente ha ritenuto contra legem l’altezza del fabbricato della controinteressata, con conseguente infondatezza della censura, stante che non risulta contestato il rispetto dell’altezza massima di ml. 13,50; misura residuale anch’essa espressamente prevista dal citato art. 62 N.T.A. del P.R.G.. Con il secondo mezzo d’impugnazione, le ricorrenti lamentano il mancato rispetto delle distanze tra edifici e tra il realizzando fabbricato e la strada di cui agli artt. 19 punti 6 e 7 delle citate N.T.A. del P.R.G... Ritiene il Collegio che anche tali doglianze debbano essere respinte, sia perché, come risulta dagli atti di causa, nella specie non ricorre l’ipotesi prevista dalla citata norma, stante la mancanza di due pareti finestrate di diversi edifici che si fronteggiano, con la conseguenza dell’inapplicabilità della distanza minima di ml. 10 in essa prevista (v. al riguardo, doc. n. 3 tav. 3/A del Comune: facciata sud del fabbricato avente sole “luci” e non “vedute”).
In ogni caso, la sig.ra Bettuzzi Lina, quale unica ricorrente a proseguire il giudizio, non ha più alcun interesse a coltivare detto motivo, stante che l’unico fabbricato teoricamente proponibile quale riferimento per la dedotta violazione delle distanze tra pareti finestrate di edifici è di proprietà della sig. ra Bettuzzi Anna Maria la quale con atto in data 5/8/2008, ha assentito, mediante costituzione di servitù, a che la controinteressata possa costruire in deroga ai limiti legali di distanza, altezza e visuale libera (v. atto costitutivo di servitù: doc. n. 11 di Eco.Mat s.r.l.).
Quanto poi, al mancato rispetto della distanza riferita alla strada, il Collegio deve parimenti rilevare l’infondatezza dell’assunto delle ricorrenti, stante la ritenuta correttezza dell’operato del Comune che, sul punto, nell’assentire il relativo progetto, ha applicato il criterio dell’allineamento prevalente espressamente previsto dagli artt. 19, comma 7, 56 e 86 delle stesse N.T.A. del P.R.G..
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ne rileva l’irricevibilità per tardività, in quanto lo stesso risulta notificato solamente in data 20/5/2003 al comune di Modena e a ECO.MAT. s.r.l., pur esso contenendo un’ulteriore censura avverso l’atto concessorio gravato con ricorso principale, con la quale si contesta la legittimità di misure e distanze del progettato edificio.Tale censura pertanto avrebbe dovuto essere sollevata già in sede di ricorso principale. Da qui la palese tardività del primo ricorso aggiuntivo, notificato quasi due mesi dopo il ricorso principale e nove mesi dopo la data di rilascio della concessione edilizia impugnata.
In riferimento al secondo ricorso aggiuntivo, con cui è impugnato il permesso di costruire in variante rispetto alla precedente concessione edilizia, rilasciato dall’amministrazione comunale di Vignola alla controinteressata, il Collegio rileva l’infondatezza del primo motivo, in quanto con esso è riproposta la censura relativa all’asserito superamento dell’altezza massima consentita dall’art. 62 N.T.A. del P.R.G., della quale è già stata accertata l’infondatezza. Quanto, poi, all’assunto in ordine all’asserita diversa altezza del nuovo fabbricato rispetto a quanto indicato nel progetto assentito dal Comune, la Sezione rileva l’inammissibilità della censura, sia in ordine alla genericità del rilievo, sia in ordine alla insussistenza dell’interesse della ricorrente a proporlo, risultando in atti che l’ampliamento dell’edificio della controinteressata (della cui altezza la ricorrente si duole) è stato effettuato sul lato opposto rispetto a quello in cui è posizionato l’immobile di sua proprietà.
Va conseguentemente respinto anche il secondo motivo, avendo l’amministrazione comunale resistente dimostrato la legittimità del nuovo manufatto riguardo all’altezza, secondo le modalità di calcolo previste dalla normativa urbanistica locale, con conseguente insussistenza anche del rilievo concernente il mancato rispetto dell’indice di visuale libera.
Il terzo motivo è inammissibile per palese difetto di interesse a proporlo, in quanto interviene sul regime delle distanze tra il primo ed il secondo fabbricato della controinteressata, rispetto al quale la ricorrente non può vantare alcun concreto interesse. In ogni caso, il rilievo risulta pure manifestamente infondato, in quanto, ai sensi di quanto prescrive l’art. 19, comma 6, delle N.T.A. del P.R.G., nelle zone “B” – come quella oggetto di causa – è ammessa anche “…la costruzione in aderenza relativa a due o più edifici nuovi su lotti confinanti purché l’intervento” – come è avvenuto nel caso di specie – “sia oggetto di un’unica richiesta di concessione, con un progetto unitario.”.
Il quarto ed ultimo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato, in quanto esso reitera la censura concernente il mancato rispetto delle distanze tra il nuovo fabbricato della contro interessata e la strada statale SS n. 623, già dichiarata infondata in sede di esame del ricorso principale, stante che, nella specie, il Comune ha correttamente applicato il criterio dell’allineamento prevalente espressamente previsto dal P.R.G., che risulta oggettivamente alternativo alla disciplina relativa alla distanza dei fabbricati dalle strade.
Per le suesposte ragioni, riguardo alla ricorrente Bettuzzi Anna Maria si dà atto della rinuncia al ricorso principale. Riguardo alla ricorrente Bettuzzi Lina, è respinto il ricorso principale, è dichiarato irricevibile il primo ricorso aggiuntivo ed è respinto il secondo ricorso aggiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e la rinuncia e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui due ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: a) dà atto della rinuncia della ricorrente Bettuzzi Anna Maria al ricorso principale; b) respinge il ricorso principale proseguito dalla ricorrente Bettuzzi Lina; dichiara irricevibile per tardività il primo ricorso per motivi aggiunti e respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti presentati dalla medesima.
Condanna entrambe le ricorrenti, l’una soccombente nel giudizio, l’altra rinunciante al ricorso principale, al pagamento delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €.12.000,00 oltre c.p.a. e iv.a., di cui €. 6.000,00 (€. 4.000,00 a carico di Bettuzzi Lina ed €. 2.000,00 a carico della rinunciante Bettuzzi Anna Maria) oltre c.p.a e i.v.a, in favore del comune di Vignola ed €. 6.000,00 (€. 4.000,00 a carico di Bettuzzi Lina ed €. 2.000,00 a carico di Bettuzzi Anna Maria) oltre c.p.a. e i.v.a. in favore di Eco.Mat s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Sergio Fina, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)