TAR Piemonte Sez. II n. 1585 del 5 giugno 2009
Rifiuti. Legittimazione all’impugnazione del provvedimento di localizzazione di una discarica

In materia di smaltimento di rifiuti, la legittimazione all’impugnazione del provvedimento di localizzazione di una discarica (provvedimento al quale può essere ragionevolmente accomunato quello di autorizzazione al trattamento e al recupero di rifiuti) viene normalmente riconosciuta ai comuni nel cui territorio l’impianto dovrebbe essere collocato subordinatamente alla dimostrazione di un effettivo pregiudizio che detta discarica sarebbe in grado di arrecare nell’ambito territoriale di rispettiva competenza. La mera circostanza della prossimità all'opera pubblica da realizzare non è idonea a radicare un interesse all'impugnazione in assenza della congrua dimostrazione del danno che deriverebbe dall'impianto
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 986 del 2002, proposto da:
COMUNE DI BOSCO MARENGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Coscia e Carlo Traverso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Mercantini, 6;

contro

PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del Presidente pro tempore, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Sannazzaro e Alberto Vella, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, via Bligny, 11;

nei confronti di

ELCITER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Bormioli, Claudio Simonelli e Daniela Sannazzaro e successivamente, a seguito di memoria depositata in data 18 aprile 2009, dagli avv.ti Luca Gastini e Claudio Simonelli, con domicilio eletto presso lo studio del prof. avv. Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Determinazione Dirigenziale numero del registro di determinazioni del centro di responsabilità 220 - Prot. 29110 del 29.3.2002 della Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente e Territorio, con la quale è stata autorizzata la società ELCITER S.r.l. alle operazioni di recupero R13 per la messa in riserva, R5 e R10 per quanto attiene alle operazioni di trattamento dei rifiuti speciali e D15 per il deposito preliminare di rifiuti per la frazione di materiali che non potrà essere effettivamente recuperata a seguito di lavorazione meccanica, con riguardo ai rifiuti di cui all'allegato A - elenco CER autorizzati e subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui alla predetta determinazione dirigenziale,

nonchè per l'annullamento

di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, discendente, conseguente e per ogni conseguente statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria;

Viste le memorie difensive dell’amministrazione resistente e della società controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/04/2009 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 05.07.2002 e depositato il 16.07 successivo, il Comune di Bosco Marengo ha impugnato, invocandone l’annullamento previa sospensione incidentale, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la provincia di Alessandria ha autorizzato la società Elciter s.r.l. alle operazioni all’uopo indicate.

Il relativo impianto, già esistente, era stato gestito in precedenza, limitatamente all’attività di recupero di rifiuti “non pericolosi”, dalla società Cromo s.r.l. in forza di comunicazione alla provincia di Alessandria ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 22/97 in data 16.08.2000.

L’impianto era stato quindi acquistato dalla Elciter con atto di cessione di ramo d’azienda in data 12.12.2001, a cui aveva fatto seguito la richiesta di subentro nell’attività già svolta dalla cedente e di volturazione della relativa iscrizione nell’apposito Registro Provinciale, richiesta accolta dalla provincia di Alessandria con atto n. 109972 del 28.12.2001.

Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, la provincia di Alessandria ha autorizzato la Elciter, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, alle operazioni all’uopo indicate.

A fondamento del ricorso, l’ente ricorrente ha proposto quattro motivi, così rubricati:

I) Violazione di legge - art. 28 comma 1 lettere a), b), c), d), f) e g) D.Lgs. 5.2.1997 n.22. Eccesso di potere per difetto e/o mancanza di motivazione, nonché per sviamento dalla causa tipica.

II) Violazione di legge - art. 4 comma 2 lettera a) - art. 8 - art- 9 legge regionale Piemonte 14 dicembre 1998 n.40. Eccesso di potere per difetto e/o mancanza di motivazione, nonché per sviamento dalla causa tipica.

III) Violazione di legge - art. 28 legge regionale Piemonte 13.04.1995 n.59. Art. 13 legge 23.12.1978 n. 833. Eccesso di potere per difetto e/o mancanza di motivazione, nonché per sviamento dalla causa tipica.

IV) Violazione di legge - art. 6 D.P.R. 24.05.1988 n. 203. Eccesso di potere per difetto e/o mancanza di motivazione, nonché per sviamento dalla causa tipica.

Si sono costituiti, con atti separati, la provincia di Alessandria e la controinteressata Elciter, contestando il fondamento del ricorso ed invocandone il rigetto.

Con ordinanza n. 816/2002 del 06.09.2002, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Con ordinanza n. 674/2003 del 25.02.2003, il Consiglio di Stato, sez. V, ha respinto l’appello proposto dal ricorrente per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R.

In vista dell’udienza pubblica del 29.04.2009, il ricorrente ha integrato la propria produzione documentale; le altre parti hanno depositato memoria.

All’udienza pubblica del 29.04.2009, il patrono della controinteressata ha eccepito, per la prima volta, la carenza di legittimazione del comune ricorrente per non aver provato il concreto pregiudizio derivante all’ente locale dall’autorizzazione impugnata. Il difensore del ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’eccezione avversaria in quanto nuova.

Dopo ampia discussione anche nel merito, la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO


Il collegio ritiene che l’eccezione preliminare formulata dalla difesa del controinteressato sia fondata e che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione del comune ricorrente. La circostanza che la relativa eccezione sia stata sollevata, per la prima volta, in occasione dell’udienza di discussione, non ne impedisce l’esame da parte del collegio, involgendo essa profili attinenti alla verifica di un presupposto processuale, e dunque rilevabili d’ufficio.

Il collegio osserva che, in materia di smaltimento di rifiuti, la legittimazione all’impugnazione del provvedimento di localizzazione di una discarica (provvedimento al quale può essere ragionevolmente accomunato quello di autorizzazione al trattamento e al recupero di rifiuti) viene normalmente riconosciuta ai comuni nel cui territorio l’impianto dovrebbe essere collocato subordinatamente alla dimostrazione di un effettivo pregiudizio che detta discarica sarebbe in grado di arrecare nell’ambito territoriale di rispettiva competenza. La mera circostanza della prossimità all'opera pubblica da realizzare non è idonea a radicare un interesse all'impugnazione in assenza della congrua dimostrazione del danno che deriverebbe dall'impianto (Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1725; Cons. St, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5453; Cons. St. sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5713; Cons. St., sez. V, 16 aprile 2003 n. 1948).

Nel caso di specie, tale dimostrazione è mancata del tutto. L’ente ricorrente, non solo non ha provato, ma nemmeno ha allegato la sussistenza di un concreto pregiudizio che potrebbe derivare alla comunità locale dal provvedimento impugnato, con il quale, peraltro, non è stata autorizzata l’allocazione di un nuovo impianto, ma, più semplicemente, consentito alla controinteressata di ampliare l’oggetto di un’attività già esistente in loco da diversi mesi.

Né la sussistenza di un danno può ritenersi implicita nella peculiare tipologia di attività autorizzata, tanto da potersene omettere la dimostrazione sul presupposto che esso sarebbe connaturato al carattere “pericoloso” dei rifiuti trattati.

E’ necessario, invece, muovere dall’opposta considerazione che l’attività di trattamento e di recupero dei rifiuti, tanto più quando si tratti di rifiuti speciali pericolosi, arreca un immediato beneficio alla collettività locale (che di quei rifiuti è, per così dire, la produttrice) e risponde all’evidente finalità pubblica di consentire il recupero, la riutilizzazione sotto diversa forma e, nel caso, lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità compatibili con la tutela dell’ambiente e, in definitiva, della salute dei cittadini. E quanto più “pericolosa” sia la tipologia di rifiuti trattati e smaltiti, tanto (e ancor più) pericoloso, per gli interessi della stessa collettività locale, sarebbe il “non” trattarli e il “non” smaltirli: sicchè la legittimazione dell’ente esponenziale a dolersi degli atti amministrativi con i quali sia stata autorizzata un’attività di questo tipo, destinata a produrre immediati effetti benefici sulla collettività rappresentata, deve necessariamente fondarsi sulla dimostrazione di un pregiudizio concreto ed attuale derivante all’ambito territoriale di riferimento dall’attività medesima, in presenza del quale soltanto l’interesse azionato in giudizio può assumere quei necessari connotati di “differenziazione” che ne giustificano, e ne consentono, la tutela giurisdizionale.

Nel caso di specie, tale presupposto è mancato del tutto. Il ricorrente, infatti, non ha provato, e nemmeno dedotto, l’esistenza di un pregiudizio attuale e concreto derivante all’ambito territoriale di riferimento dall’attività autorizzata con il provvedimento impugnato, essendosi limitato a proporre censure di carattere formale, in parte attinenti all’asserita omissione nell’atto autorizzativo di talune prescrizioni imposte dalla normativa di settore (ma presenti, osserva il collegio, nella perizia allegata all’istanza di autorizzazione ed espressamente richiamata nel provvedimento impugnato quale sua parte integrante e “precettiva”), in parte a presunte omissioni procedimentali (peraltro riferibili ad incombenti previsti dalla legge per i casi di autorizzazione all’allocazione di un “nuovo impianto” e non estensibili, in quanto tali, alla diversa ipotesi, qui in esame, dell’autorizzazione al mero ampliamento di un’attività già esistente).

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione del comune ricorrente.

Peraltro, la particolarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO