TAR Piemonte, Sez. II, n. 1193, del 15 novembre 2013
Urbanistica.Legittimità ordinanza per ricondurre a norma il sistema di aspirazione di cappa fumaria

Il singolo condomino, per realizzare un’opera strettamente pertinenziale alla propria unità immobiliare, anche sulle parti comuni dell’edificio, non ha bisogno di richiedere il previo assenso degli altri condòmini; egli infatti, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102, 1105 e 1122 c.c., può in ipotesi ottenere a proprio nome anche una concessione edilizia, sempre che ricorrano le seguenti due condizioni: 1) deve trattarsi di opere strettamente pertinenziali all’unità immobiliare, nel senso civilistico della sussistenza di un vincolo di destinazione a servizio o ad ornamento di essa; 2) tali opere non devono essere tali da comportare limitazione all’uso comune dei beni condominiali. In tali casi, il condòmino può apportare alle cose comuni, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dalle medesime una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l’inserimento di opere o di elementi ad esse estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l’uso dei beni comuni e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 01193/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00723/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2006, continuato da: 
JOLANDA GOLDIN, STEFANIA BAGNO, FLAVIO BAGNO, CLAUDIA BAGNO, ANDREA BAGNO, nella qualità di eredi di GIUSEPPE BAGNO, originario ricorrente, rappresentati e difesi dagli avv. Ezio Ombreux, Giancarlo Marchioni, con domicilio eletto presso Ezio Ombreux in Torino, via Susa, 35;

contro

COMUNE DI VERBANIA;

nei confronti di

ANNA ROSA VALDO JOSI; 
CONDOMINIO “SACRO CUORE” DI VERBANIA-SUNA;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 5432 del 24/3/2006 prot. n. 9176 notificata in data 31.03.2006 con la quale il Comune di Verbania ha ordinato al sig. Bagno Giuseppe in qualità di proprietario dell’unità immobiliare individuata catastalmente al N.C.E.U. foglio n. 36 mappale n. 226 sub. 17, di provvedere entro 30 giorni dalla notifica “all’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a ricondurre le condizioni delle condotte di esalazioni nel rispetto degli artt. 102 e 103 del regolamento di igiene di Verbania art. 2.5.1.1. e delle norme UNI 7129/95 ed in particolare:

- dismettere il condotto supplementare e relativa griglia terminale di espulsione a parete (in corrispondenza di un ballatoio comune) dei gas, vapori, fumi provenienti dalla cappa di aspirazione posta sopra i fuochi di cottura nell’unità immobiliare del sig. Bagno Giuseppe;

- realizzare canne fumarie proprie ed indipendenti, tali da assicurare un efficace allontanamento dei prodotti della combustione, prolungate oltre il tetto e terminanti con solido fumaiolo sporgente per almeno oltre un metro oltre la copertura, a servizio delle cappe di aspirazione dei fuochi cottura delle cucine”.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Giuseppe Bagno ha impugnato l’ordinanza n. 5432, del 24 marzo 2006, mediante la quale il Sindaco del Comune di Verbania gli ha intimato, in qualità di proprietario di un’unità immobiliare sita in un edificio condominiale in via Cuzzi n. 1, di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari a ricondurre a norma il sistema di aspirazione di cappa fumaria presente nel suo appartamento ed, in particolare, di eseguire anche alcune opere esterne funzionali al medesimo obiettivo (tra cui “realizzare canne fumarie proprie ed indipendenti [...] prolungate oltre il tetto e terminanti con un solido fumaiolo sporgente per almeno un metro oltre la copertura”).

Nella motivazione dell’atto, richiamato il sopralluogo di funzionari della ASL in data 17 gennaio 2006, si è fatto riferimento ad un’accertata “situazione di pericolosità e di non conformità tecnica legata alla presenza di più apparecchi [...] collegati allo stesso condotto di evacuazione di sezione insufficiente a contenere contemporaneamente due volumi di esalazione”.

Siffatto provvedimento è definito dal ricorrente “frutto quantomeno di errore” poiché gli verrebbe imposta “l’effettuazione di opere non di sua competenza e che comunque non è giuridicamente possibile siano da [lui] effettuate”; l’ordinanza, proprio perché imporrebbe la realizzazione di lavori anche sulle parti comuni dell’edificio, nonché presso l’unità immobiliare di un terzo (sig.ra Annarosa Valdo Josi), avrebbe dovuto essere rivolta contro l’amministratore del condominio nonché contro il proprietario dell’altro appartamento, come anche sarebbe stato riconosciuto da una nota della ASL n. 14. Viene pertanto domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’atto impugnato.



2. Il Comune di Verbania, pur ritualmente chiamato in giudizio, non si è costituito. Tuttavia, con produzione spontanea del 5 luglio 2006, l’amministrazione ha depositato alcuni documenti tra i quali una breve relazione sui fatti di causa: ivi si precisa che altra ordinanza, anch’essa volta alla regolarizzazione del sistema di aspirazione cappe, è stata poi notificata alla sig.ra Valdo Josi in data 12 giugno 2006.



3. Con ordinanza n. 368 del 2006 questo TAR ha respinto la domanda cautelare, osservando che, dalla documentazione versata in atti, “le esalazioni [...] provengono anche dall’immobile di proprietà del ricorrente”.

In data 19 marzo 2012 si sono costituiti nel presente giudizio i signori Jolanda Goldin, Stefania Bagno, Flavio Bagno, Claudia Bagno e Andrea Bagno, nella loro qualità di eredi del ricorrente sig. Giuseppe Bagno, chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.



4. Il ricorso non è fondato.

Deve in materia richiamarsi quell’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo il quale il singolo condomino, per realizzare un’opera strettamente pertinenziale alla propria unità immobiliare, anche sulle parti comuni dell’edificio, non ha bisogno di richiedere il previo assenso degli altri condòmini; egli infatti, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), può in ipotesi ottenere a proprio nome anche una concessione edilizia, sempre che ricorrano le seguenti due condizioni: anzitutto (come già detto) deve trattarsi di opere strettamente pertinenziali all’unità immobiliare, nel senso civilistico della sussistenza di un vincolo di destinazione a servizio o ad ornamento di essa; in secondo luogo, tali opere non devono essere tali da comportare limitazione all’uso comune dei beni condominiali (cfr., da ultimo, TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, n. 221 del 2009). In tali casi, come ulteriormente precisato dal Consiglio di Stato, il condòmino può apportare alle cose comuni, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dalle medesime una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l’inserimento di opere o di elementi ad esse estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l’uso dei beni comuni e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità (Cons. Stato, sez. V, n. 11 del 2006, ed ivi altra giurisprudenza citata).

Nel caso di specie l’intervento ordinato dal Comune si presenta senz’altro in linea con i confini appena tracciati: si tratta di realizzare opere, pur su parti comuni dell’edificio, che hanno un’innegabile natura pertinenziale rispetto all’appartamento di proprietà dei ricorrenti (in quanto esse si presentano funzionali al corretto funzionamento dell’impianto privato di aspirazione della cappa fumaria) e che non determinano, per la loro oggettiva consistenza, alcuna deminutio dell’uso comune. Né vengono in considerazione – contrariamente da quanto asserito nel ricorso – opere da realizzarsi all’interno della proprietà della vicina sig.ra Valdo Josi: tale circostanza si desume sia dal tenore stesso dell’atto – il quale descrive interventi che attengono, al più, alle sole parti comuni dell’edificio – sia da quanto il Comune ha riferito in giudizio in ordine all’adozione di diverso provvedimento (in data 12 giugno 2006) a carico della vicina, quest’ultimo evidentemente bensì concernente opere da realizzare in tale (diversa) unità immobiliare.



5. In conclusione, non essendo ravvisabile – per le ragioni appena esposte – alcuna “giuridica impossibilità” di realizzazione delle opere oggetto dell’ordinanza comunale da parte dei ricorrenti, il ricorso deve essere respinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Primo Referendario

Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)