TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 2511, del 12 novembre 2013
Ambiente in genere. Legittimità diniego A.I.A. impianto di stoccaggio di olii esausti ed emulsioni non allacciabile in fogna
Non è revocabile in dubbio che l’impossibilità di recapito delle acque reflue provenienti dall’impianto non avrebbe potuto in alcun modo consentire il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e, ancor prima, non poteva che determinare il decadimento della procedura di screening di VIA, espressamente condizionata alla prescrizione di smaltimento delle acque reflue mediante allacciamento in pubblica fognatura o con impianto di depurazione da realizzare in situ a cura della richiedente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02511/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2013, proposto da:
Waste Oil S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella, Luigi Cocchi, ed Augusto Tortorelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Velasca, 5;
contro
Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ticozzi, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale;
Comune di Mezzanino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale;
Azienda Sanitaria Locale di Pavia, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Casarini, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale.
nei confronti di
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia (A.R.P.A.), A.T.O. della Provincia di Pavia, Parco Lambro della Valle del Ticino, non costituti in giudizio
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale della Provincia di Pavia del 13.11.2012 n. 1679, avente ad oggetto "istanza di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di1 impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non in Comune di Mezzanino (PV) presentata da Waste Oil srl. Rigetto dell’istanza”, e di tutti gli atti presupposti e/o preparatori e/o connessi quali, in particolare, i verbali della conferenza di servizi a sensi dell'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, i provvedimenti tutti adottati e/o i pareri espressi dal Comune di Mezzanino sulla istanza ed ai fini della conferenza di servizi, gli atti provenienti dalla A.S.L. di Pavia con riguardo alla pratica in oggetto, per quanto di ragione, la delibera c.c. 24/4/2009 n. 7 e 15/10/2009 n. 29 di approvazione del P.G.T. con specifico riguardo agli artt. 26, 27, 28 del piano delle regole.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia, del Comune di Mezzanino e dell’Azienda Sanitaria Locale di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente conduce in locazione una porzione di terreno nel Comune di Mezzanino, in ordine alla quale, in data 13.7.2011, ha presentato alla Provincia di Pavia un’istanza per il rilascio di autorizzazione ambientale integrata, ex art. 213 del D.Lgs. n. 152/06, per lo svolgimento di attività di stoccaggio rifiuti, pericolosi e non, costituiti in prevalenza da olii esausti ed emulsioni.
Con d.d. n. 8/2011 la Provincia ha ritenuto il progetto non assoggettabile a V.I.A., impartendo talune prescrizioni ed adempimenti.
In data 20.3.2012 è stata convocata la riunione preliminare della conferenza di servizi, nel cui ambito il Comune di Mezzanino ha espresso parere contrario (delibera Consiglio Comunale n. 29 del 30.9.2011), così come l’A.S.L. Pavia, con nota dal 8.5.2012.
Con nota del 2.10.2012 la Provincia ha comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L. n. 241/90, a cui ha fatto seguito l’emanazione del provvedimento impugnato con il presente ricorso, di rigetto dell’istanza.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Mezzanino, la Provincia di Pavia, e l’A.S.L. di Pavia, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
All’udienza pubblica del 31.10.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, deve scrutinarsi l’eccezione sollevata dalla difesa Comunale, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto volto a contestare solo una parte del provvedimento impugnato, che invece sarebbe fondato anche su motivazioni ulteriori ad autonome da quelle di natura urbanistica, che non sarebbero invece state censurate.
L’eccezione è fondata.
La stessa ricorrente dà atto che nel d.d. n. 8/2011 la Provincia ha ritenuto il progetto non assoggettabile a V.I.A., impartendo prescrizioni ed adempimenti; tra questi era segnalata la necessità di acquisizione dell’autorizzazione allo scarico pubblico in fognatura, poiché l’impianto ricade a breve distanza di un corso d’acqua e che, seppure a distanza maggiore (1,5 Km), insistono opere di captazione di acqua destinata al consumo umano.
Successivamente, nel procedimento per l’autorizzazione integrata ambientale veniva tuttavia verificato che lo scarico in pubblica fognatura non sarebbe stato possibile poiché, anche in considerazione delle dimensioni dell’insediamento in questione, il sistema fognario comunale non possedeva una capacità depurativa sufficiente a sopportare i carichi quali-quantitativi prodotti dalla ricorrente, cui si suggeriva di realizzare un proprio impianto di depurazione in grado di trattare le acque reflue (v. nota Broni-Stradella S.p.a. prot. n. 286 del 13.3.2012, doc. n. 7 del Comune).
Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 20.3.2012, il Comune di Mezzanino e l’A.T.O. della Provincia di Pavia, hanno poi evidenziato che la zona non è servita da pubblica fognatura, e che pertanto “gli scarichi recapiterebbero in corpo idrico superficiale”.
Alla luce di quanto precede la Provincia, nel provvedimento impugnato, ha espressamente dato atto dell’impossibilità dell’allacciamento alla fognatura, aspetto su cui, come detto, non è stata effettivamente articolata alcuna censura.
Secondo la difesa della ricorrente tuttavia, premesso che l’impossibilità di allacciamento dell’insediamento alla rete fognaria non avrebbe costituito ragione assolutamente ostativa all’accoglimento dell’istanza, sarebbe il provvedimento stesso, in primis, a non farvi riferimento sostanziale, essendo fondato esclusivamente sull’asserito contrasto dell’istanza con le previsioni del P.G.T.
Osserva il Collegio che tali argomenti sono smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, le cui premesse richiamavano tanto il decreto n. 8/2011, che la conferenza di servizi del 20.3.2012, citando espressamente i detti profili attinenti all’allacciamento della fognatura. A sua volta, la motivazione del provvedimento, rinviava espressamente a quanto evidenziato nelle premesse dello stesso, nelle quali, come detto, risultava espressamente richiamato il parere negativo al rilascio dell’autorizzazione allo scarico nel depuratore e si dava atto del conseguente venir meno di uno dei presupposti per l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA, questioni sulle quali la ricorrente non ha tuttavia articolato alcuna censura.
Al riguardo, non è revocabile in dubbio che l’impossibilità di recapito delle acque reflue provenienti dall’impianto non avrebbe potuto in alcun modo consentire il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e, ancor prima, non poteva che determinare il decadimento della procedura di screening di VIA, espressamente condizionata alla prescrizione di smaltimento delle acque reflue mediante allacciamento in pubblica fognatura o con impianto di depurazione da realizzare in situ a cura della richiedente (che, per quanto risulta dalla documentazione in atti, non ha assunto alcun impegno in tale senso).
In tale quadro, può farsi applicazione del pacifico orientamento secondo cui, in caso di provvedimento basato su una motivazione plurima, accertata la legittimità (o, il che è lo stesso, la mancata contestazione) anche solo di uno dei motivi posti a fondamento del medesimo, è superfluo l'esame della fondatezza delle censure dedotte dai destinatari dell'atto, avverso gli ulteriori motivi addotti a supporto del provvedimento impugnato, poiché esso non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi posti a suo fondamento fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II 30.5.2013 n. 1193).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile poiché, anche accogliendo i motivi prospettati, l’impianto non potrebbe comunque essere autorizzato per la presenza di un’autonoma e sufficiente ragione ostativa.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 3.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)