TAR Lombardia (MI), Sez. II, n. 2454, del 7 novembre 2013
Urbanistica.Il condono non modifica la destinazione urbanistica

In ordine all’assunto che il condono di gran parte delle opere realizzate nell’area avrebbe escluso “la configurabilità fattuale e giuridica di zona agricola” il Collegio ribadisce che il condono (nei limiti imposti dalle norme della legge 47/1985) non ha l’efficacia di abrogare o modificare la disciplina giuridica del lotto, l’unico effetto del condono è, infatti, quello di escludere l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali per le sole opere condonate (cfr. art. 39 l.47/1985). (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02454/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02792/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2792 del 2004, proposto da: 
F.lli Paggi Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Lavatelli, Micaela Chiesa, Vincenzo Latorraca, con domicilio eletto presso Micaela Chiesa in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;

contro

Comune di Figino Serenza, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Spallino, Lorenzo Spallino, con domicilio eletto presso Paolo Fama' in Milano, via del Don, 3; 
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, dell’ordinanza n. 3 del 26.2.2004, avente ad oggetto il ripristino stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni e di ogni altro provvedimento presupposto e connesso, comprese, a scopo meramente cautelativo, le nta del prg che disciplinano la zona e (in particolare l’art. 29).



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Figino Serenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 10 maggio 2004 F.lli Paggi s.n.c. chiedeva l’annullamento, previa concessione di provvedimento cautelare, dell’ordinanza n. 3 del 26 febbraio 2004, avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla notifica e di ogni altro provvedimento presupposto, comprese, a scopo meramente cautelativo, le n.t.a. del PRG che disciplinavano la zona E (in particolare l’art. 29), nonché la condanna del Comune alla reintegrazione in forma specifica e, in ogni caso, al risarcimento del danno ingiusto causato dal provvedimento impugnato.

Tutto ciò per i motivi che possono essere così sintetizzati:

1) violazione del principio fondamentale della zonizzazione di fatto; violazione dell’art. 10 co. 1 d.P.R. 380/01; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti atti e comportamenti, travisamento dei presupposti di fatto.

2) violazione dell’art. 29 della legge n. 47/1985; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto.

3) violazione dell’art. 31 della legge n. 47/1985; eccesso di potere per contraddittorietà con i provvedimenti di concessione edilizia in sanatoria-condono; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria, carenza di potere e contraddittorietà.

4) violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/01 in relazione all’art. 10 comma 1^ d.P.R. 380/01 e all’art. 3 della l. 241/1990.

5) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; difetto di istruttoria, carenza di motivazione.



Con memoria dell’11 aprile 2013 si costituiva in giudizio il Comune intimato, depositando documenti e concludendo per la reiezione del gravame.

Seguiva una replica affidata a reciproco scambio di memorie.

Nella pubblica udienza del 10.10.2013, previa audizione dei patroni delle parti, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Le argomentazioni sviluppate nel primo motivi di ricorso e fondate sulla tesi della c.d. zonizzazione di fatto sono, come puntualmente evidenziato nella memoria difensiva del Comune intimato, prive di pregio.

In realtà il motivo, prima ancora che infondato, appare in conferente poiché non investe il provvedimento impugnato, vale a dire l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi (e nello specifico l’opera di riporto di terreno per la formazione di un piazzale effettuata senza titolo sul mappale n. 958 fogli 2-5 del Comune di Figino Serenza), quanto gli atti presupposti, individuati nelle N.T.A. del PRG che disciplina la zona E e in particolare, l’art. 29.

Senonchè, come rileva la difesa del Comune intimato, la società F.lli Paggi non ha mai contestato che la disciplina urbanistica a zona E4 del fondo di proprietà Paggi sia frutto di una serie di scelte di pianificazione che a partire dall’anno 1974, l’amministrazione ha sempre successivamente confermato: prima con la variante adottata il 7.10.1992 e approvata dalla G.R. il 3.6.1997, indi con la variante approvata con delibera del C.C. n. 27 del 23 luglio.2002 e infine confermate nel PGT entrato in vigore l’8.4.2013.

Atti tutti, quelli di cui sopra, che la ditta Paggi non risulta avere mai impugnato e che sono perfettamente coerenti con il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi, anche a prescindere dalla circostanza, in sé decisiva, che trattandosi, com’è pacifico, di opere eseguite senza titolo edilizio, la disciplina urbanistica dell’area (agricola), pur se contestata, non sembra comunque rilevante, sia in punto di diritto che in punto di fatto, essendo pacifico che trattasi di zona E4.

Pertanto, quand’anche, come sostiene parte ricorrente, nell’area in questione sono stati eseguiti, nel tempo, una serie di interventi di costruzione e di manutenzione, urbanisticamente consolidati e in parte condonati, che ne hanno modificato, quantomeno in parte qua, l’originaria destinazione agricola, è evidente che l’area è tuttora classificata come zona E4, agricola e che le opere non condonate rimangono opere abusive soggette, in quanto tali, alle conseguenti sanzioni.

In ordine all’assunto che il condono di gran parte delle opere realizzate nell’area avrebbe escluso “la configurabilità fattuale e giuridica di zona agricola” il Collegio ribadisce che il condono (nei limiti imposti dalle norme della legge 47/1985) non ha l’efficacia di abrogare o modificare la disciplina giuridica del lotto (cfr. per tutte TAR Veneto sez. 2^ n. 1773/2011 e TAR Puglia Bari sez. 3^ n. 2869/2006): l’unico effetto del condono è, infatti, quello di escludere l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali per le sole opere condonate (cfr. art. 39 l.47/1985).

In punto di fatto peraltro il Collegio rileva che, diversamente da quanto sembra sostenere parte ricorrente, dagli atti di causa si evince, a conferma di quanto sostiene l’amministrazione comunale intimata, che il condono, documentato in atti (doc. 15 depositato l’11 aprile 2013 dal Comune di Figino Serenza), ha riguardato una serie di opere di formazione di una pesa, box, recinzione, pista in cls. su massicciata per complessivi mq. 18, oltre ad opere di formazione di una tettoia per deposito dei materiali e non le opere di trasformazione della superficie scoperta del fondo (circa 12.000 mq.), che vengono menzionate al punto 4 della descrizione degli abusi contenuta nella relazione di accompagnamento come “rimozione per tutto il lotto di terreno della terra di coltura con formazione di piazzale ricolmato di materiale ad intasamento” ma che non sono oggetto di domanda di condono e che, comunque, non sono state condonate.

Il primo motivo è quindi, ove non inammissibile, infondato e va, pertanto, respinto.

Analoghe considerazioni merita il secondo motivo, che come esattamente deduce l’amministrazione intimata, non sembra essere riferito, né lo potrebbe, riguardando il procedimento di condono, al provvedimento di ripristino dell’area.

Le opere relative alla formazione del piazzale non sono state, infatti, come rilevato nel motivo che precede, oggetto di domanda di condono, e quindi il motivo è inconferente.

Le stesse ragioni valgono, ripetitivamente per il terzo motivo, che fa leva sull’assunto già confutato che il condono parziale delle opere di cui sopra avrebbe mutato la destinazione agricola del lotto.

Infondato appare, invece, il quarto motivo, con cui parte ricorrente sostiene di non avere effettuato alcun intervento di edilizia significativo ai fini della variazione del carico urbanistico, trattandosi di un movimento di terra irrilevante sotto i profili urbanistico edilizi, anche perché privo dell’elemento della stabilità.

In realtà, come ha dimostrato l’amministrazione con il deposito delle foto allegate al verbale di sopralluogo, l’intervento in questione non consiste in un semplice movimento di terra, quanto “nella realizzazione di un piazzale, sopraelevato rispetto alla quota precedente di circa 1,50 m. e ottenuto attraverso il deposito di materiale di risulta (macerie edili), dell’estensione di metri 27 di lunghezza per una profondità di metri 105” : opera che, all’evidenza, deve configurarsi come “trasformazione permanente del suolo in edificato” ai sensi dell’art. 27 della l.r. 12/2005 e dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001 e quindi qualificabile come nuova costruzione (cfr. Tar Toscana sez. 3^ 15 luglio 2011 n. 1203).

Va infine respinto anche il quinto motivo, con cui la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe privo dei necessari riferimenti spazio temporali e confuso e contraddittorio nella descrizione delle opere contestate.

In realtà, è sufficiente la lettura del provvedimento impugnato per accertare che le opere abusive sono perfettamente descritte e documentate nella loro consistenza e nella loro oggettiva qualificazione; quanto alla necessità di tener conto dell’interesse pubblico alla rimozione delle opere in funzione del tempo trascorso, il Collegio non può che richiamare la pacifica giurisprudenza, anche del Tribunale, per cui - anche a prescindere dal fatto che nella specie le opere sono nuove rispetto al condono del 2000 e l’intervento segue di poco la loro segnalazione da parte del confinante, “la circostanza del decorso del tempo non rileva ai fini dell’eliminazione di un abuso edilizio, sia perché l’ordine di demolizione costituisce provvedimento a contenuto vincolato per la P.A., sia perché nessun affidamento legittimo il responsabile di abusi può riporre nel decorso del tempo, non avendo esso notoriamente alcun rilievo ed essendo altrettanto notorio che laddove l’abuso necessiti, come è normale, di sanatoria o condono, questa sola opzione consente al proprietario dell’opera la conservazione fisica delle opere realizzate senza titolo (cfr. C.d.S. sez. 6^ 28 gennaio 2013 n. 496; TAR Lombardia sez. 2^ 26.9.2013 n. 2210).

Quanto alla rilevanza del provvedimento sopravvenuto in data 30 luglio 2013, vale a dire il Verbale della seduta della conferenza conclusiva del 30 luglio 2013 ai sensi degli artt. 208 del D. lgs n. 152/2006 di rilascio dell’Autorizzazione unica per la realizzazione di impianto di stoccaggio di materiali non pericolosi, avente effetto di variante automatica allo strumento urbanistico, il Collegio osserva che tale provvedimento non può assumere rilievo sul provvedimento impugnato, salva la possibilità per la società ricorrente di chiedere la sanatoria dell’abuso a seguito della variante della destinazione di zona, ove questa fosse compatibile con il manufatto in questione, e ove quell’opera fosse prevista dal progetto approvato con l’anzidetta Autorizzazione unica.

Il motivo va quindi respinto e con esso il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Figino Serenza, delle spese e delle competenze di causa che liquida in euro 2000,00 (duemila euro) oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)