Cass. Sez. III n. 35585 del 17 settembre 2021 (UP 28 mag 2021)
Pres. Sarno Est. Aceto Ric. Care’
Beni Ambientali.Nozione di volumetria

Ai fini della qualificazione del fatto reato come contravvenzione, ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o come delitto, ai sensi dell'art. 181, comma 1-bis, dello stesso decreto, la nozione di "volumetria" deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio, sicché la nozione di "volumetria" - al pari di quella di "superficie utile" di cui al comma 1-ter, lett. a), della stessa disposizione - dev'essere individuata prescindendo dai suddetti criteri urbanistici

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. I sigg.ri Diego Carè ed Enea Fogato ricorrono per l’annullamento della sentenza del 14/02/2020 della Corte di appello di Trento che, in parziale riforma della sentenza del 17/12/2018 del Tribunale della medesima città, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato ed impugnata dal pubblico ministero, li ha dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 181, d.lgs. n. 42 del 2004 (rubricato al capo 2), e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito, li ha condannati alla pena di undicimila euro di ammenda (di cui cinquemila euro in sostituzione di venti giorni di arresto) ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
        1.1. Con il primo motivo deducono, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione agli artt. 3, comma 4, lett. b), e 84 del Decreto del Presidente della Provincia di Trento del 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15) nonché la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione e il travisamento, per omissione, della delibera n. 215/2018 della Commissione Provinciale per l'Urbanistica e il Paesaggio - Sottocommissione per il paesaggio.
Deducono che il manufatto abusivamente realizzato è un box accessorio al loro deposito agricolo ed è destinato al ricovero di animali equini; è insuscettibile,  pertanto, di creare volumetria urbanisticamente rilevante ai sensi degli artt. 3, comma 4, lett. b), 84, comma 1, Decreto del Presidente della Provincia di Trento, cit. La Corte di appello, affermano, ha erroneamente disatteso il parere di compatibilità urbanistica, negligendone completamente il contenuto nella parte in cui aveva escluso che la volumetria espressa o le superfici utili di tale box ostavano alla valutazione di compatibilità  paesaggistica ed al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria.
        1.2. Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e vizio di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto proposta con memoria difensiva del 27/01/2020 e sollecitata in sede di udienza di discussione.

    2. I ricorsi sono fondati per quanto di ragione.

    3. Osserva il Collegio:
        3.1. il primo motivo è manifestamente infondato;
        3.2. l’art. 181, comma 1-ter, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, consente l’accertamento di compatibilità paesaggistica per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che «non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati»;
        3.3. nel caso di specie si tratta della abusiva realizzazione di un manufatto che occupa una superficie di mq. 29 e sviluppa una volumetria di mc. 80, stabilmente ancorato alla sottostante platea di cemento e destinato al ricovero di equini; la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica era stata favorevolmente esitata sul rilievo che la volumetria, trattandosi di costruzione accessoria al deposito agricolo e di limitate dimensioni, non è urbanisticamente rilevante ai sensi della legislazione urbanistica provinciale, sicché l’intervento non avrebbe determinato creazione di superfici utili o volumi ai sensi dell’art. 181, comma 1-ter, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004;
        3.4. secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del fatto reato come contravvenzione, ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o come delitto, ai sensi dell'art. 181, comma 1-bis, dello stesso decreto, la nozione di "volumetria" deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio (Sez. 3, n. 23028 del 24/06/2020, Rv. 279708 - 01; Sez. 3, n. 16697 del 28/11/2017, dep. 2018, Rv. 272844 - 01), sicché la nozione di "volumetria" - al pari di quella di "superficie utile" di cui al comma 1-ter, lett. a), della stessa disposizione - dev'essere individuata prescindendo dai suddetti criteri urbanistici (Sez. 3, n. 9060 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv. 272450 - 01; Sez. 3, n. 889 del 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 251641 - 01; Sez. 3, n. 44189 del 19/09/2013, Rv. 257527 - 01);
        3.5. inoltre, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale (Sez. 3, n. 13730 del 12/01/2016, Rv. 266955 - 01; Sez. 3, n. 889 del 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 251640 - 01; Sez. 3, n. 27750 del 27/05/2008, Rv. 240822 - 01; in senso analogo, Sez. 3, n. 36454 del 31/05/2019, Rv. 276758 - 01);
        3.6. correttamente, di conseguenza, la Corte di appello ha disatteso il provvedimento (che si deduce travisato per omissione) che ha erroneamente ritenuto l’intervento non produttivo di superfici utili o volumi ai sensi dell’art. 181, comma 1-ter, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004;
        3.7. è fondato il secondo motivo;
        3.8. la Corte di appello non dà conto in motivazione, nemmeno in modo implicito, delle ragioni del rigetto della richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto formulata con memoria difensiva e reiterata in sede di conclusioni;
        3.9. se è vero che in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635 - 02; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033 - 01; Sez. 3, n. 48317 dell’11/10/2016, Rv. 268499 - 01), è altrettanto vero che, nel caso di specie, alcuna indicazione può trarsi dalla determinazione del trattamento sanzionatorio, fissato senza alcuna illustrazione degli indici di commisurazione della pena presi in considerazione e con la contestuale applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dei doppi benefici;
        3.10. sotto altro profilo, la limitata volumetria sviluppata dal manufatto nemmeno costituisce di per sé argomento risolutivo a favore dei ricorrenti rilevabile d’ufficio in questa sede;
        3.11. ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Rv. 266586 - 01; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265450 - 01);
        3.12. ne consegue che, ferma la irrevocabilità della dichiarazione di colpevolezza dei ricorrenti, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto; i ricorsi devono essere rigettati nel resto.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sull’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 28/05/2021.