Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 398 del 10 gennaio 2023 (CC 1 dic 2022)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Castagna
Ecodelitti.Inefficacia del conseguimento dell’AIA rispetto a delitti già commessi
La mera effettuazione del programma necessario all’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-bis d.lgs. n.152 del 2006 non determina l’estinzione dei reati e la sopravvenuta insussistenza del fumus boni iuris con conseguente necessità di revoca del sequestro preventivo. Il rilascio della citata autorizzazione non produce ex lege alcun effetto sui reati già commessi (in motivazione si è precisato che per il delitto è, infatti, previsto esclusivamente il ravvedimento operoso ex art. 452-decies cod. pen. e l’impossibilità di procedere alla confisca ex art. 452-undecies cod. pen. ove siano state realizzate la messa in sicurezza e, ove necessario, effettuate la bonifica ed il ripristino dello stato dei luoghi).
Consiglio di Stato Sez. II n. 714 del 20 gennaio 2023
Urbanistica.Acquisizione gratuita al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine di demolizione
La sanzione acquisitiva al patrimonio dell’ente, in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, non può essere comminata nei confronti del proprietario del fondo incolpevole dell’abuso edilizio, cui è rimasto del tutto estraneo. Diversamente è a dire per la sanzione demolitoria, la cui natura “reale” e ripristinatoria dello stato dei luoghi per come preesistente all’illecito, la rende impermeabile al necessario previo accertamento di profili di responsabilità colpevole del proprietario, anche ove subentrato all’autore dell’abuso
Consiglio di Stato Sez. VII n. 11622 del 29 dicembre 2022
Urbanistica.Proprietario ed acquisizione gratuita del bene e dell'area di sedime
Sia l'acquisizione gratuita del bene e dell'area di sedime, sia le sanzioni pecuniarie, previste in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, possono lasciare indenne il proprietario, che sia rimasto estraneo all'esecuzione delle opere prive di titolo abilitativo - e che non abbia la disponibilità delle stesse - ferma restando, tuttavia, una presunzione di corresponsabilità a carico del medesimo. Detto proprietario infatti, nel rispetto dei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari, di cui abbia la titolarità, è tenuto ad adoperarsi, con i mezzi previsti dall'ordinamento, per impedire la realizzazione di abusi edilizi, o per agevolarne la rimozione, soprattutto dopo essere stato preavvertito dell'avvio del procedimento sanzionatorio
Cass. Sez. III n. 544 del 11 gennaio 2023 (PU 1 dic 2022)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Morello ed altro
Urbanistica.Impossibilità del rilascio del permesso di costruire in sanatoria per abusi in zona vincolata
Poiché l'autorizzazione paesaggistica, secondo l’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004, costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, lo stesso permesso di costruire resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la quale, però, sempre secondo la norma richiamata, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, tranne nei casi dei cd. abusi minori, tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004. Tale preclusione, considerato che l’autorizzazione paesaggistica è presupposto per il rilascio del permesso di costruire, impedisce di conseguenza anche la sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.
Il cantiere edilizio abusivo di Punta Scifo (Crotone) va demolito.
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. V n. 11472 del 28 dicembre 2022
Rifiuti.Pollina quale sottoprodotto
L’art. 2-bis del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, così come modificato dall’art. 18 della legge 96/2010, non prefigura una perentoria esclusione di un determinato scarto produttivo dal regime dei rifiuti, a mezzo della sua classificazione come sottoprodotto, ma si limita a richiamare - e sempre che la combustione avvenga nel medesimo ciclo produttivo - la disciplina di cui all'allegato X. L'autorizzazione, da parte degli enti competenti per territorio, in ordine all'utilizzo della pollina quale biocombustibile, non è frutto di una previsione che consegna agli enti predetti un potere discrezionale senza limiti o confini in violazione del principio di legalità, ma è un requisito ulteriore poggiante sulla necessità di verifica in concreto, non solo che la combustione avvenga "nell'ambito del medesimo ciclo produttivo", ma anche che la pollina abbia, in relazione al caso concreto, effettivamente le caratteristiche generali del sottoprodotto.
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