Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
TAR Piemonte Sez. II n. 736 del 20 settembre 2022
Sviluppo sostenibile.Impianti alimentati da fonti rinnovabili
La circostanza che la Regione possa procedere, come previsto dall’art. 17 del D.M. 10.09.2010 (“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), all’individuazione delle aree non idonee all’insediamento di detti impianti – in ragione di specifiche tipologie e dimensioni degli stessi – non implica che, ogni volta in cui l’intervento progettato ricada al di fuori del perimetro delle stesse, questo sia automaticamente assentibile o non comporti la necessità di approfondita istruttoria, in concreto, sotto il profilo della tutela ambientale. Infatti, la perimetrazione effettuata dall’ente regionale attiene al livello propriamente pianificatorio e individua quelle zone del territorio in cui, a priori, è vietato l’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Al contrario, la valutazione di impatto ambientale è un procedimento finalizzato alla verifica degli eventuali impatti negativi determinati da uno specifico progetto sulla popolazione e sulla salute umana, sulla biodiversità, sul territorio e sulle matrici ambientali, sul clima, sul patrimonio culturale e sul paesaggio (cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006), tenuto conto delle caratteristiche tecniche, strutturali e operative proposte nel caso concreto. È, dunque, una valutazione specifica che non viene elisa dalla circostanza che l’area dell’impianto non sia tra quelle ab origine inidonee, dato, questo, che ne avrebbe impedito sin dall’inizio e in radice l’insediabilità.
Cass. Sez. III n. 36818 del 29 settembre 2022 (UP 14 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. D’Angelo
Urbanistica.Caratteristiche della sanatoria
In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 cit. non ammette termini o condizioni, deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. 380/2001 e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Tant'è che deve ritenersi illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell'alveo della legittimità urbanistica.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7543 del 30 agosto 2022
Urbanistica.Condono edilizio e dichiarazioni mendaci
In materia di condono edilizio, la formazione del silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi, postula che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi ope legis la regolarizzazione dell'abuso (in applicazione dell'istituto del silenzio assenso) ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma quando la documentazione allegata all'istanza non risulti completa ovvero quando la domanda si presenti dolosamente infedele
Cass. Sez. III n. 36822 del 29 settembre 2022 (UP 14 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. PG in proc. Acquaro
Urbanistica.Sospensione del processo con messa alla prova
Nella materia edilizia, la corretta applicazione, da parte del giudice, sia della sospensione del processo con messa alla prova sia della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 464-septies, c.p.p., passa, doverosamente, per la preventiva verifica della avvenuta effettuazione, da parte dell'imputato, di condotte atte a ripristinare l'assetto urbanistico violato con l'abuso, o mediante la sua piena e integrale demolizione ovvero mediante la sua riconduzione, ove possibile, alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo (e dunque non condizionabile all'esecuzione di futuri interventi) titolo abilitativo in sanatoria.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7338 del 22 agosto 2022
Urbanistica.Smontabilità e natura precarià di una costruzione
La smontabilità e la natura precaria d’una costruzione non sono sinonimi, poiché la precarietà è un dato non già materiale, ma funzionale. Infatti, temporanea e precaria è solo quella struttura che, per sua oggettiva finalità, reca in sé visibili i caratteri della durata limitata in un breve lasso di tempo, a nulla rilevando la destinazione intenzionale del proprietario; quindi, perché una struttura sia qualificata come precaria, è necessario che sia destinata ad un uso specifico e temporalmente limitato del bene
Cass. Sez. III n. 36817 del 29 settembre 2022 (UP 14 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Alabastri
Rifiuti.Parti di autoveicoli recuperate
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce ‘16 01’ dell’allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5, dello stesso decreto e a norma dell’art. 184-ter, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, un rifiuto cessa di essere tale solo quando sia stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. Sempre il d.lgs. 152 del 2006, art. 184-ter, comma 4, richiama espressamente anche il d.lgs. n. 209 del 2003, secondo il quale le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui allo stesso decreto, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al decreto, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato a sensi del D.M. 5 febbraio 1998, sub allegato 1-5. Ne consegue, dunque, che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte del soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui allo stesso d.lgs. 152/2006, art. 184-ter, cessano di essere rifiuti
Pagina 276 di 665