Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 730 del 9 ottobre 2023
Ambiente in genere.Differenze tra VIA ed AIA
I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e quello finalizzato al rilascio dell’AIA sono distinti e assolvono a funzioni diverse: la prima si occupa dell’impatto di un’opera o impianto, attraverso l’esame del progetto; la seconda dell’impatto di una determinata attività. Occorre inoltre distinguere tra impianti che già esistono e impianti che devono essere ancora realizzati; per gli impianti esistenti, già sottoposti a VIA, la sovrapposizione può sussistere, ma si tratta di un problema interno all’AIA, quale procedimento autonomo nel quale potranno essere acquisiti i dati prodotti nel procedimento di VIA; per quanto riguarda invece i nuovi impianti da realizzare, si presenta un problema di coordinamento tra due valutazioni aventi in sostanza il medesimo oggetto, seppur considerato sotto diversi profili: il progetto dell’impianto. L'ambito specifico della VIA è, quindi, l'inquadramento generale della localizzazione dell'impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell'AIA. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, l’AIA <<può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA>>.
I beni culturali vanno salvaguardati anche nella c.d. transizione ecologica
di Stefano DELIPERI
Cass.Pen. Sez. III n. 42241 del 17 ottobre 2023 (UP 14 set 2023)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric.Ascione ed altri
Ecodelitti.Abusività della condotta nel delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
La condotta abusiva idonea ad integrare il delitto deriva non soltanto dalla mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dall’inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa
TAR Lombardia (MI) Sez. III n. 2261 del 10 ottobre 2023
Ambiente in genere.Rapporti tra VIA e VAS
Sul tema dei rapporti fra VIA e VAS, non va sottaciuto che, pur sussistendo dei punti di contatto fra i due istituti, la seconda si discosta dalla prima quanto ad ambito applicativo, mirando alla valutazione preventiva degli effetti sull’ambiente non tanto di attività progettuali, quanto di azioni pianificatorie e programmatiche, anticipando, così, lo strumento della tutela ad una fase antecedente alla redazione e stesura del singolo progetto da realizzare. Detto altrimenti, la VAS presenta un carattere complessivo e non può approfondire, per ogni singola opera, tutti i profili ambientali, poiché, essendo finalizzata alla soluzione di problemi su scala geografica più ampia, si concentra sugli impatti strategici, mentre è compito della VIA operare a livello di specifico intervento. Corrobora tale conclusione l’art. 6, comma 12 del TUA, a tenore del quale, «Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica (…) la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere». Ne discende, pertanto, che le questioni attinenti la localizzazione delle singole opere non costituiscono dimensione di analisi strategica propria della VAS ex art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2016.
Legge 9 ottobre 2023, n.137. Novità in materia ambientale. Abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti posti in essere da cittadini.
di Rosa BERTUZZI
Cass.Pen. Sez. III n. 43235 del 24 ottobre 2023 (UP 11 ott 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric.Estero ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e confisca possibile anche sulla base delle prove raccolte fino alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione
Rileva, anche nel processo relativo alla lottizzazione abusiva, il dovere di immediata declaratoria da parte del giudice della eventuale prescrizione maturata, “in ogni stato e grado del processo”, il che significa che tale declaratoria (e quella delle ulteriori misure connesse, come la confisca) può intervenire a prescindere dalla intervenuta raccolta dell’intero corredo probatorio proposto dalle parti. La scadenza della data di prescrizione se da un lato impone l’immediata dichiarazione della stessa e l’impossibilità di svolgere ulteriori approfondimenti processuali da utilizzare nella valutazione, pur ai soli fini prescrittivi, della lottizzazione contestata, non annulla e tantomeno rende inutilizzabili, per la mancata assunzione entro il termine prescrizionale dell’intero compendio di prove e indizi prospettato all’inizio del processo, gli esiti probatori raccolti in precedenza, che conservano la loro idoneità a fondare il giudizio finale che il giudice è comunque chiamato a formulare. Giudizio che non può che dipendere dalla intrinseca portata dei dati raccolti fino alla maturazione della prescrizione, come tale in grado anche, nei singoli casi concreti, di condurre alla esclusione della rilevazione degli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione piuttosto che alla loro affermazione. In altri termini, la data di maturazione della prescrizione segna esclusivamente il limite massimo di svolgimento del processo per la raccolta delle prove e quindi segna il perimetro entro cui circoscrivere le prove utilizzabili ai fini del giudizio che il giudice è chiamato a formulare, a seguito dell’intervenuto esercizio della azione penale. Senza che la mancanza del contributo difensivo come anche eventualmente di parte delle prove prospettate dalla accusa possa – di per sé e in via meramente pregiudiziale ed astratta – inficiare in alcun modo la portata degli elementi raccolti, essendo piuttosto necessario che il giudice, ove sancisca la prescrizione del reato, ne illustri la sussistenza secondo una valutazione che dia conto in maniera idonea dei profili oggettivi e soggettivi del reato, anche eventualmente opportunamente rappresentando, in tali casi, la inadeguatezza o sub valenza delle prove proposte della difesa, a fronte del quadro probatorio già ritenuto indissolubilmente raggiunto con le prove assunte prima del termine di prescrizione.
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