Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 6832 del 15 febbraio 2024 (UP 13 dic. 2023)
Pres. Galterio Est. Liberati Ric. Troisi
Rifiuti.Reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento
I reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria. Inoltre, per quanto riguarda lo smaltimento costituisce tale operazione, da esercitarsi solo con la prescritta autorizzazione, la detenzione sul suolo di rifiuti da avviare alla definitiva distruzione.
Profili di sindacabilità del provvedimento impositivo del vincolo storico-archeologico diretto
di Maria BITONDO
Consiglio di Stato Sez. II n. 945 del 30 gennaio 2024
Bni ambientali.Sull’indennità risarcitoria per abusi paesaggistici minori
La circostanza che la l. n. 1497 del 1939 sia stata abrogata definitivamente nel 2008 non ha alcun rilievo quanto all’esistenza dell’illecito da sanare poiché la norma all’epoca vigente è stata riprodotta nel d.lgs. n. 42 del 2004, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi, cosicché possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi, negli altri casi, di mera modifica del nomen iuris. Pertanto, l’indennità risarcitoria, oggi disciplinata dall’art.167 del d.lgs. n. 42 del 2004, in caso di abusi paesaggistici cd. minori, che era già prevista dall’art.15 l. 1497/1939, è dovuta.
TAR Campania (NA) Sez. V n.275 del 10 gennaio 2024
Protezione civile.Situazione di pericolo e poteri del sindaco
L'art. 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale), comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Spetta, quindi, al Sindaco valutare l'esistenza di una situazione di grave pericolo, vale a dire il rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; la valutazione, di carattere eminentemente tecnico, va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico - scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento. L'esito di tali accertamenti tecnico - scientifici deve condurre con sufficiente grado di attendibilità a ravvisare come sussistente un nesso causale tra la situazione fattuale come riscontrata e una possibile lesione della pubblica incolumità, non potendosi richiedere, per l'urgenza che connota il momento, che si pervenga ad un giudizio di certezza della derivazione causale degli eventi.
Cass. Sez. III n. 5478 del 7 febbraio 2024 (UP 18 gen. 2024)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Fiorentino
Rifiuti.Reato di deposito incontrollato
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta.
Corte costituzionale n. 16 del 15 febbraio 2024
Oggetto: - Ambiente - Pesca - Norme della Regione Puglia - Tutela della fauna marina dei ricci di mare - Divieti, riferiti al mare territoriale della Puglia, relativi al prelievo, alla raccolta, alla detenzione, al trasporto, allo sbarco e alla commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni - Denunciata limitazione di diverse attività relative ai ricci di mare in maniera diversificata rispetto al resto del territorio nazionale - Contrasto con l'attribuzione allo Stato della competenza riguardante la generale disciplina della pesca e l'apposizione di sospensioni o limitazioni in conformità (tra le quali il fermo pesca) con quanto previsto a livello europeo, in chiave di protezione ambientale delle risorse ittiche.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Pagina 151 di 669