Cass.Sez. III n. 19521 del 7 maggio 2013 (CC 4 apr 2013)
Pres.Squassoni Est.Lombardi Ric. Cacciato
Urbanistica. Realizzazione di impianto sportivo

Integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione in zona agricola di un impianto sportivo (nella specie, un campo di calcio) che, per l'idoneità a mutare la destinazione d'uso dell'area, richiede il rilascio del permesso di costruire.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/04/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 937
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 31086/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cacciato Salvatore, nato a Nicosia il 04/12/1966;
avverso l'ordinanza in data 02/05/2012 del Tribunale di Enna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Lombardi Alfredo Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. D'Alessandro Gianfranco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la Impugnata ordinanza il Tribunale di Enna ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un campo di calcio in erba, di un campo di calcio in erba sintetica, di un campo di calcio in sabbia cilicia e di una struttura in legno emesso dal G.I.P. del Tribunale di Nicosia in data 29/03/2012 nei confronti di Cacciato Salvatore, indagato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).
Il Tribunale ha affermato che le strutture oggetto di sequestro dovevano essere assentite mediante il permesso di costruire, essendo stato, peraltro, realizzato l'impianto sportivo in zona agricola. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore.
Il ricorrente osserva che la giurisprudenza di questa Corte richiamata nell'impugnata ordinanza si riferisce da un centro sportivo di tipo professionale con fine di lucro. Il D.L. 4 dicembre 1993, n. 398, art. 4, come modificato dalla L. n. 493 dei 1993, subordina a denuncia di inizio attività, tra gli altri, le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate, nonché le aree sportive senza creazione di volumetria, mentre la L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 13 stabilisce che l'esecuzione di opere in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria con esclusione delle sanzioni previste dalla L. n. 47 del 1985, art. 20.
L'art. 22 del T.U. per l'edilizia, che abroga la L. n. 493 del 1993, art. 4, comma 7, lett. c), include tra le opere soggette a denuncia di inizio attività, in via residuale, le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie.
In ogni caso l'intervento edilizio di cui alla contestazione è consentito in zona agricola dall'art. 60, punto 3, della variante normativa al PRG del comune di Nicosia.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, concernente l'attività edilizia libera, include alla lett. e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. In base alla legislazione nazionale, ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 1, che è stato recepito dal T.U. per l'edilizia, sono soggette a controllo le attività comportanti trasformazioni urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
Nel caso in esame dalla consulenza di parte, in atti, emerge che non è stata modificata la morfologia del territorio, non sono stati realizzati nuovi volumi, non risultano realizzate opere di scavo e/o sbancamento, ma esclusivamente attività di livellamento del terreno. Il provvedimento del G.I.P. contiene affermazioni che non trovano riscontro in punto di fatto, quali l'esistenza di un aggravamento del carico urbanistico o l'affermazione secondo la quale la libera disponibilità del bene consentirebbe agli indagati di eseguire nuovi lavori, in quanto non è stata verificata alcuna attività edilizia ulteriore.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la realizzazione di impianti sportivi, che non creano volumetria, sia soggetta al permesso di costruire. Analoghe affermazioni si rinvengono nella giurisprudenza dei Tribunali amministrativi Solo per la realizzazione del manufatto in legno i funzionari del Genio civile hanno ravvisato la violazione della L. n. 64 del 1974, mentre per tutte le altre opere non è stata ravvisata la violazione della normativa antisismica. Con memoria trasmessa l'11/03/2013 la difesa del ricorrente ha ribadito le precedenti deduzioni, allegando un parere dell'Ufficio tecnico comunale; secondo il quale le opere oggetto di sequestro sono soggette ad autorizzazione edilizia. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. È stato già affermato da questa Suprema Corte che la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), atteso che la disposizione di cui alla L. n. 493 del 1993, art. 4, (ai sensi della quale gli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria sono subordinati alla semplice denuncia di inizio attività) trova applicazione su aree già destinate ad attività sportive. (Sez. 3, Sentenza n. 8414 del 14/01/2005, Forleo, Rv. 230975).
Va, poi, rilevato in punto di diritto che il D.L. n. 398 del 1993, art. 4, convertito dalla L. n. 493 del 1993, è stato abrogato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, comma 2 lett. h). Anche la L. n. 10 del 1977, art. 1 è stato abrogato dall'art. 136 del predetto DPR, comma 1, lett. c), per cui tutta la materia è esclusivamente regolata dal T.U. per l'edilizia.
Quanto all'attività edilizia libera prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6 la stessa deve sempre avvenire nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (comma 1).
Infine, la previsione della compatibilità di piccole strutture non agonistiche con la destinazione agricola del territorio stabilita dall'art. 60 delle NTA del Comune di Nicosia non prevale, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 2, sulle previsioni del Testo Unico per l'edilizia in ordine alla individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell'intervento. Orbene, nel caso in esame, secondo le risultanze dell'ordinanza, le opere realizzate costituiscono un complesso sportivo unitario che include la realizzazione di tre campi di calcio, nonché la realizzazione di un manufatto in legno adibito a chiosco, che di per sè rientra nella nozione di nuova costruzione, sicché detto complesso, secondo il provvedimento genetico della misura, si palesa idoneo a determinare un mutamento della destinazione d'uso dell'area e doveva, pertanto, essere autorizzato mediante il rilascio del permesso di costruire.
È appena il caso di osservare, infine, che le diverse valutazioni della amministrazione locale non possono incidere sull'autonomo sindacato della autorità giudiziaria in ordine alla legittimità delle opere realizzate in assenza del titolo abilitativo ritenuto da quest'ultima necessario.
3. Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione dei decreto del G.I.P., citata in ricorso, correttamente ha fatto riferimento all'aggravio del carico urbanistico, in zona agricola, determinato dall'utilizzazione degli impianti, con valutazione di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2013