Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lazio (RM) Sez. I n. 11922 del 12 giugno 2024
Acque.Natura del servizio idrico integrato
Anche e soprattutto in forza del diritto eurounitario, v. art. 106 Tfue – la fornitura del servizio idrico rientri pacificamente tra i servizî economici: difatti, la prestazione del servizio – quand’anche esso abbia ad oggetto un bene di uso essenziale per la vita umana (al pari dell’energia elettrica e del gas) – avviene per mezzo di una negoziazione in un mercato regolamentato (dall’Arera). Peraltro, proprio la regolamentazione di settore garantisce, da un lato, la qualità del servizio e, dall’altro, l’economicità della gestione. Considerata la natura economica del servizio idrico integrato, ne consegue che il relativo gestore assuma la veste di professionista ai fini di applicazione del codice del consumo: ciò indipendentemente dalla natura pubblica o privata di quest’ultimo. Diversamente opinando, si creerebbe una manifesta (e ingiustificata) disparità di trattamento in base al soggetto fornitore del servizio, riducendo le tutele approntate dalla legge in favore dei consumatori.
I possibili tipi di compostaggio
di Mauro SANNA
E’ incostituzionale l’apertura con legge della caccia alla Tortora selvatica all’1 settembre
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. VII n. 4946 del 3 giugno 2024
Beni ambientali.Natura reale delle sanzioni
L'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 prevede la sanzione pecuniaria come alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell'opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, rimettendo la scelta tra le due all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Dunque, la sanzione è delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatoria alternativa alla demolizione viene ragguagliata "al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione" e, in base all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, le somme "sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate". Pertanto, come in generale per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, tali sanzioni pecuniarie non hanno carattere punitivo, con la conseguenza che sono sottratte al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione, di cui alla L. n. 24 novembre 1981, n. 689. Tale sanzione, pur se di carattere pecuniario, partecipa della medesima natura di ricomposizione dell'ordine urbanistico della legalità violata e di soddisfazione del prevalente interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio. Il potere di irrogare le sanzioni cui all'art. 167 d.lgs. n. 42/2004, è posto a presidio dell'interesse pubblico di rango costituzionale alla preservazione del paesaggio ed è esercitabile finché perdura l'illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata. Quindi tale illecito, stante il suo carattere permanente, è soggetto all’imprescrittibile potere repressivo sanzionatorio dell’amministrazione preposta alla gestione del vincolo e quindi dotata di un potere autoritativo che nel vigente sistema si considera esercitabile in ogni tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo. Ne consegue che l’illecito amministrativo permanente cesserà solo con il ripristino dei luoghi (ad opera del trasgressore o d’ufficio) oppure nei casi di accertata compatibilità paesistica con l’irrogazione e il pagamento della specifica sanzione risarcitoria, per cui, nel caso concreto il potere sanzionatorio non era prescritto.
Cass. Sez. III n. 26517 del 5 luglio 2024 (UP 13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric.Di Giovanni
Urbanistica.Limiti alla ristrutturazione dei ruderi
Interventi edilizi legittimi su di un cd. rudere, compresa in particolare la ristrutturazione, impongono, quale imprescindibile condizione, che sia possibile accertare la preesistente consistenza di ciò che si è demolito o è crollato e che tale accertamento dovrà essere effettuato con il massimo rigore e dovrà necessariamente fondarsi su dati certi ed obiettivi, quali documentazione fotografica, cartografie etc., in base ai quali sia inequivocabilmente individuabile la consistenza del manufatto preesistente. Da qui la precisazione per cui, l'utilizzazione del termine «consistenza», da parte del legislatore, nell'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/01, relativo ai casi di ristrutturazione, inevitabilmente include tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio preesistente (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.), con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, dovrà escludersi la sussistenza del requisito richiesto dalla norma. Parimenti, detta verifica non potrà essere rimessa ad apprezzamenti meramente soggettivi o al risultato di stime o calcoli effettuati su dati parziali, ma dovrà, invece, basarsi su dati certi, completi ed obiettivamente apprezzabili.
Corte costituzionale n.125 del 15 luglio 2024
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Provincia autonoma di Trento - Concessione in sanatoria - Requisito della cosiddetta doppia conformità - Previsione che consente, in deroga a tale requisito, il rilascio della concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente - Denunciata normativa che viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza - Lesione dello statuto autonomo della Regione trentina, il quale subordina l’esercizio della potestà legislativa delle Province di Trento e di Bolzano in materia di urbanistica e piani regolatori al rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
SENTENZA N. 125
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