Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 7127 del 1 marzo 2022 (CC 19 gen 2022)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Palamaro
Urbanistica.Procedura di demolizione e principio di proporzionalità
L'esigenza di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, quando attiene ad un manufatto illegalmente edificato, è configurabile esclusivamente in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione di una persona. In secondo luogo, ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, un rilievo centrale assumono, da un lato, l'eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell'attività edificatoria da parte dell'interessato, stante l'esigenza di evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente e, dall'altro, i tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione, per consentire all'interessato di "legalizzare", se possibile, la situazione, e di trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative. Inoltre, ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità, sono sicuramente rilevanti le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dei dell'interessato; queste condizioni, però, non risultano mai essere considerate, di per sé sole, risolutive, o perché valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione o perché esplicitamente ritenute recessive in caso di consapevolezza dell'illegalità della edificazione al momento del compimento di tale attività e di concessione di adeguati periodi di tempo per consentire la regolarizzazione, se possibile, della situazione, e per trovare una soluzione alle esigenze abitative. Pertanto, per quanto non sufficienti per evitare la demolizione della propria abitazione, le condizioni personali dell'interessato non possono essere ignorate dal giudicante ma, al contrario, soppesate e devono trovare sede nella motivazione del suo provvedere.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1150 del 16 febbraio 2022
Beni ambientali.Divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio
Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. Sul piano del metodo, va preliminarmente rimarcato che ciascun costrutto normativo deve essere osservato con la “lente” del suo specifico contesto disciplinare. Le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico. La regola che in materia urbanistica porta ad escludere i “volumi tecnici” dal calcolo della volumetria edificabile, trova fondamento nel bilanciamento rinvenuto tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio. Non può pertanto essere invocata al fine di ampliare le eccezioni al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela l’interesse alla percezione visiva dei volumi, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d’uso. La conclusione, del resto, è avvalorata dalla stessa lettera della norma in discorso che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai «lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati». Non è consentito all’interprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce eccezione al principio generale delle necessità del previo assenso, per ammettere fattispecie letteralmente, e senza distinzione alcune, escluse.
Fanghi di depurazione su terreni agricoli: il Comune vieta, il T.A.R. annulla, la stampa plaude. E i cittadini?
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1050 del 14 febbraio 2022
Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici
In linea generale, il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall' art. 87 d.lg. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Sempre in linea generale, occorre tener presente al riguardo che la normativa applicabile alla materia esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
Cass. Sez. III n. 7889 del 4 marzo 2022 (UP 27 gen 2022)
Pres. Petruzzellis Est. Di Nicola Ric. Lanteri
Urbanistica.Consumazione delle violazioni della disciplina antisismica
In tema di disciplina delle costruzioni in zone sismiche le violazioni della normativa tecnica hanno natura di reato permanente mentre, invece, i reati relativi all’omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell’avviso di inizio lavori hanno natura di reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto intraprende l’attività di edificazione, avendo omesso gli adempimenti richiesti prima dell’esecuzione delle opere, con l’ulteriore conseguenza che, sotto l’aspetto procedimentale, l’adempimento tardivo resta del tutto privo di effetto in quanto le incriminazioni sono volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. sicché l’effettiva pericolosità della costruzione realizzata in assenza della prescritta autorizzazione è del tutto irrilevante ai fini dell’integrazione del fatto tipico perché la verifica postuma dell’assenza del pericolo e il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, posto che gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell’attività, trattandosi di reati a pericolo presunto. Quest’ultima considerazione consente di ritenere che anche il reato di esecuzione dell’attività edilizia in zona sismica senza la preventiva autorizzazione abbia natura permanente, e la consumazione perduri fino alla cessazione dell’attività abusiva
TAR Campania (SA) Sez. II n. 491 del 17 febbraio 2022
Beni ambientali.Poteri Ente parco
L'Ente parco è titolare dell'esercizio dei poteri che si esprimono nel rilascio o meno del nulla osta, atteso che la ratio della disposizione della l. n. 394 del 1991 è quella di radicare un generale potere di intervento dell'Ente parco a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto, in ragione dei valori specifici in esso compendiati, da salvaguardare altresì, ma non soltanto, nell'ambito del procedimento per il condono edilizio attivato in relazione al diverso parametro della normativa in materia edilizia e urbanistica. In materia di aree naturali protette, il nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco deve in ogni caso essere chiesto ed espresso da parte dell'Ente Parco, il quale, in assenza del Piano per il Parco di cui all'art. 12 della medesima legge, deve necessariamente fare riferimento agli atti istitutivi dell'ente stesso, alle deliberazioni emanate dagli organi di gestione, ai piani paesistici territoriali ed urbanistici nonché alle misure di salvaguardia. E’, poi, obbligatoria la sua richiesta ai fini del “rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco”, ogniqualvolta debba verificarsi la compatibilità con la tutela dell’area naturale protetta di specifici interventi di modificazione o trasformazione che su di essa possono incidere. Ciò corrisponde alla ratio dell’istituto, finalizzato all’accertamento, da parte dell’Ente preposto, dell’impatto dell’intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco, e quindi della sua ammissibilità a fronte della prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di tali valori
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