Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8368 del 15 dicembre 2021
Rifiuti.Impossibilità di recupero di materiale edile contenente amianto
Le disposizioni applicabili alla fattispecie, escludono la recuperabilità, se contenenti amianto, dei “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviarie i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali” (par. 7.1. dell’allegato 1 al D.M. 5.2.1998). Si tratta di una opzione del legislatore, insindacabile nel merito la quale, da un lato, è conforme al principio di precauzione, dall’altro costituisce il logico sviluppo della scelta risalente alla l. n. 257 del 1992, secondo la quale “Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” (art. 1, comma 2). [...] Deve pertanto convenirsi con la difesa dell’Agenzia che le fonti normative richiedono inequivocabilmente, ai fini dell’eventuale riutilizzo dei rifiuti in esame, la totale assenza di amianto, da accertarsi attraverso l’impiego delle migliori tecniche attualmente disponibili. Il tentativo della ricorrente di operare une diversa ricostruzione del dato normativo si fonda sull’impropria applicazione alla materia del c.d. “end of waste” di disposizioni dettate ad altri fini e che hanno un distinto campo di applicazione (fattispecie relativa ad un provvedimento con cui ARPAE E-R aveva dinegato la proposta di una Società che, nell’ambito di un procedimento di bonifica, intendeva riutilizzare alcuni materiali contenenti amianto residuati dal proprio intervento). (segnalazione e massima Avv. A. Tolone)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7013 del 19 ottobre 2021
Urbanistica.Vincoli conservativi disposti dallo strumento urbanistico generale
Il PRG può recare previsioni vincolistiche incidenti su complessi di edifici (ma anche su singoli immobili) ogni volta che tale scelta si appalesi come rivolta non già alla tutela autonoma degli immobili ex se considerati bensì al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che gli stessi assumono nel contesto dell’assetto territoriale
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8300 del 13 dicembre 2021
Rifiuti. Giurisdizione del giudice amministrativo sul risarcimento del danno per omessa adozione di un provvedimento di rimozione di rifiuti abbandonati sua area di proprietà comunale
È devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dall’omessa adozione da parte del Comune di un provvedimento di rimozione di rifiuti abbandonati sua area di proprietà comunale, sulla quale il ricorrente debba procedere a interventi di riparazione di una condotta idrica dallo stesso gestita, trattandosi di responsabilità conseguente all’omesso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di un potere autoritativo discrezionale (nella specie quello di cui all’art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ai sensi dell’art. 7 c.p.a., rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo, ma quella di interesse legittimo pretensivo
Cass. Sez. III n. 43332 del 25 novembre 2021 (UP 30 sett 2021)
Pres. Andreazza Est. Corbetta Ric. Sabatino
Urbanistica.Reati edilizi e rapporto di coniugio
In tema di reati edilizi, la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall'altro può essere rilevata sulla base di oggettivi elementi di valutazione quali il comune interesse all'edificazione, il regime di comunione dei beni, l'acquiescenza all'esecuzione dell'intervento, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l'espletamento di attività di controllo sull'esecuzione dei lavori, la presentazione di istanze o richieste concernenti l'immobile o l'esecuzione di attività indicative di una partecipazione all'attività illecita.
Consiglio di Stato Sez. II n. 7817 del 22 novembre 2021
Urbanistica.Realizzazione soppalco quale ristrutturazione edilizia
La realizzazione di un soppalco rientra nella ristrutturazione edilizia laddove sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico, mentre potrà considerarsi un intervento minore nel caso in cui i lavori siano tali da dare vita a una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, ossia un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8330 del 14 dicembre 2021
Rifiuti.Iscrizione all’Albo dei gestori ambientali
L’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, nelle varie classi e categorie, è condizione di legittimità per svolgere materialmente i servizi corrispondenti, ma non individua di per sé un requisito di partecipazione alle gare indette dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’affidamento dei detti servizi
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