Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez.V n. 6875 del 13 ottobre 2021
Rumore.Provvedimenti contingibili
L’art. 9 della l. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica. Inoltre, se è vero che l’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia. Sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando esse siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto.
Cass. Sez. III n. 37601 del 18 ottobre 2021 (UP 15 lug 2021)
Pres. Galterio Est. Liberati Ric. Fusco
Rifiuti.Discarica e mutamento dell’organo amministrativo dell’ente nel cui interesse è stata realizzata e gestita
Il mero mutamento dell’organo amministrativo non comporta il venir meno degli obblighi gravanti sul gestore relativi alla fase post operativa della discarica, con la conseguenza che tale evenienza non determina neppure il cessare della permanenza della condotta, che coincide con il venir meno della situazione di antigiuridicità per rilascio dell'autorizzazione amministrativa, rimozione dei rifiuti o bonifica dell'area, o con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità dell'area, o, infine, con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7019 del 19 ottobre 2021
Elettrosmog.Costruzione di manufatto in prossimità di elettrodotto
Chi intende costruire un nuovo manufatto in prossimità di un elettrodotto esistente (linee di media tensione, o linee ad alta e altissima tensione1) ha la necessità di individuare l’estensione sul territorio della fascia di rispetto dell’elettrodotto, in modo da poter adeguare la progettazione dell’edificio al vincolo dovuto alla presenza della linea elettrica. La normativa vigente (legge n. 36 del 2001, DPCM 8 luglio 2003, DM 29 maggio 2008) prevede che tale vincolo si esplicita con due livelli di approfondimento: la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed il calcolo esatto della fascia di rispetto. La stessa normativa distingue poi tra luoghi adibiti a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere, oppure inferiore alle 4 ore giornaliere. Nel primo caso (abitazioni, scuole, uffici, ecc.) – ed è il caso di specie – è necessario che tali nuovi edifici siano al di fuori della fascia di rispetto dell’elettrodotto; nel secondo caso (rimesse, depositi, magazzini, locali tecnici, ecc.) tali edifici possono essere realizzati anche all’interno della fascia di rispetto e non occorre, quindi, passare alle fasi successive. In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. h), della legge n. 36 del 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), stabilisce che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, e precisa, altresì, che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. La normativa primaria vigente introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile.
Cass. Sez. III n. 36741 del 8 ottobre 2021 (CC 6 lug 2021)
Pres. Di Nicola Est. Zunica Ric. Piazza
Ambiente in genere.Occupazione abusiva di beni del demanio marittimo
In tema di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo, va disapplicata la normativa di cui all’art. 24, comma 3-septies, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in l. 7 agosto 2016, n. 160, in quanto la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall’art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25, contrasta con l’art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l’articolo 49 TFUE). Ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 1161 cod. nav., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace e presuppone altresì un’espressa richiesta da parte del soggetto interessato al fine di consentire la verifica, da parte dell’Autorità competente, dei requisiti richiesti per il rilascio del rinnovo.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7021 del 19 ottobre 2021
Ambiente in genere.Autorizzazione unica e AIA
Con specifico riguardo ai procedimenti di autorizzazione unica (ex art. 12, D.Lgs n. 387/2012) e autorizzazione integrata ambientale (ex art. 29 – quater e 29 – sexies del D.Lgs n. 152/2006), va osservato che, sebbene siano improntati, per motivi di speditezza, sul modello procedimentale della Conferenza di servizi, nondimeno gli stessi mantengono una propria specificità e struttura poiché l’autorizzazione unica costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dell’urbanistica, dell’edilizia, delle attività produttive (art. 12, cit.). L’autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera “sommatoria” dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica, che mira a verificare la compatibilità ambientale di una determinata attività.
Cass. Sez. III n. 37603 del 18 ottobre 2021 (UP 9 set 2021)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Pardo
Rifiuti.Abbandono quale reato proprio
A differenza dell’ipotesi prevista dal primo comma, ben può dirsi che l’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 integri gli estremi di un reato proprio, sicché, ferma la possibilità del concorso dell’extraneus, è comunque necessario accertare che la condotta sia riconducibile anche alla responsabilità del titolare dell’impresa, ovvero che quest’ultimo abbia delegato la gestione dei rifiuti di cui si tratta ad altro soggetto, il quale ne ha abbia pertanto assunto la correlativa responsabilità, ferma restando, secondo le regole generali, la possibilità che il delegante non ne sia esonerato. Ed invero, è pacifico che nell’ambito delle imprese o degli enti, la gestione dei rifiuti sia delegabile, ma gli stringenti requisiti che la giurisprudenza richiede per la validità della delega rilevano ai fini di escludere la penale responsabilità del delegante nel caso di reati posti in essere dal delegato, mentre per la soggettiva imputazione di tale attività gestoria all’impresa ai fini della sussistenza del reato in esame anche in capo al delegato è sufficiente che a quest’ultimo fossero stati di fatto conferiti i poteri connessi alla gestione dei rifiuti.
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