Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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La configurabilità del tentativo nel delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti
di Giulio MONFERINI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 423 del 13 gennaio 2021
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
Quando un manufatto viene stravolto nelle sue caratteristiche essenziali, così come autorizzate, l’intervento è da qualificare non di “ristrutturazione” bensì di “nuova costruzione”. Con tale locuzione si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo (il cui tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-temporale dell'intervento) che possono sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma stabilita
Cass. Sez. III n. 2920 del 25 gennaio 2021 (UP 4 dic 2020)
Pres. Rosi Est. Noviello Ric. Izzo
Urbanistica.Ambito di applicazione dell’art. 34 dpr 380\01
Ai fini della applicabilità dell’art. 34 del DPR 380/01 si deve trattare di casi in cui, rilasciato un permesso di costruire, la relativa e complessiva esecuzione, entro i termini di efficacia del permesso medesimo, si connoti per taluni interventi in difformità; sempre che non siano di tale pregnanza da far ritenere l’intervento complessivo, alla luce della normativa edilizia vigente, totalmente diverso da quanto autorizzato. Consegue che la predetta disposizione non può invocarsi per i casi in cui, pur preesistendo un immobile, realizzato in conformità con valido permesso di costruire, si effettuino, al di fuori ormai della vigenza del citato titolo abilitativo, altre opere, ancorchè materialmente connesse alla primigenia struttura.
Consiglio di Stato Sez. III n. 571 del 19 gennaio 2021
Caccia e animali.Deroghe ai divieti di uccisione delle specie protette
Possono essere autorizzate deroghe ai divieti di uccisione delle specie protette, qualora queste siano necessarie al fine della salvaguardia di altri interessi, e che il loro bilanciamento compete alle autorità nazionali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti derivanti dai vincoli europei e internazionali. Condizione per il prelievo, la cattura o l'uccisione dell’orso e del lupo è,che non esista un'altra soluzione valida e che non si pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.
Cass. Sez. III n. 3240 del 27 gennaio 2021 (UP 1 dic 2020)
Pres. Izzo Est. Gai Ric. Mazza
Urbanistica.Interventi esclusi dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica
Sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica, previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che hanno una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto, mentre devono ricomprendersi quelle opere che, per loro natura (nella specie, sei colonne in cemento armato), assolvono ad una funzione strutturale
Consiglio di Stato Sez. V n. 652 del 21 gennaio 2021
Acque.AIA e campionamenti
L’art. 108, comma 5 dlv 152\06 secondo il quale, per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose in questione, ove provenienti da un’attività soggetta ad AIA, “il punto di misurazione dello scarico” è fissato secondo quanto l’AIA stessa prevede, fermo che, se l’attività non fosse soggetta ad AIA, resta ferma la regola generale, della misurazione “subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo” va intepretato nel senso che la disposizione della prima parte del comma, relativa a un punto di “misurazione” e non di “campionamento”, sta a significare che negli impianti più complessi l’AIA per essi prevista può stabilire punti di prelievo aggiuntivi, diversi da quello finale a fini fiscali, nel senso che servono esclusivamente ad un migliore controllo tecnico dell’impianto.
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