Cass. Sez. III sent. n. 32847 del 2
settembre 2005 (ud. 8 luglio 2005)
Pres. Vitalone Est. Franco Ric. Germinasi
Acque - Inquinamento
In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la sanzione penale di cui all'articolo 59, comma quarto D.Lv. n.152 del 1999 si applica solo nel caso di scarichi di reflui industriali di sostanze pericolose di cui alla tabella 5 allegato 5 e 3A applicandosi, negli altri casi, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54 comma terzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 08/07/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1536
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - N. 012457/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GERMINASI Guido, nato a Modena il 13 novembre 1937;
avverso la sentenza emessa il 9 dicembre 2004 dalla corte d'appello di
Roma;
udita nella Pubblica udienza dell'8 luglio 2005 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
udito il difensore avv. BONI Emilio Paolo, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso ed in via subordinata ha eccepito la
prescrizione del reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte
d'appello di Roma, con sentenza del 9 dicembre 2004,
confermò la
sentenza emessa il 21 gennaio 2004 dal giudice del tribunale di Latina,
sezione distaccata di Gaeta, che aveva dichiarato Germinasi Guido
colpevole del reato di cui all'art. 59, comma 4, D.LGS. 11 maggio 1999,
n. 152, per avere, quale legale rappresentante della Manuli Taps spa,
effettuato scarichi di reflui industriali provenienti dallo
stabilimento contenenti solventi organici, senza osservare la
prescrizione di eseguire almeno due volte l'anno i campionamenti delle
acque di scarico da parte degli enti preposti, e lo aveva condannato
alla pena ritenuta di giustizia. Osservò, tra l'altro, la
corte
d'appello: a) che la autorizzazione prescriveva alla ditta in questione
"di far eseguire periodicamente ... il campionamento delle acque" e di
trasmettere al comune i risultati delle analisi eseguite dal P.M.P.
della Usi; b) che era quindi onere della società, in assenza
di
iniziativa del P.M.P., sollecitare alla struttura pubblica la verifica
semestrale, sollecitazione che non era stata più effettuata
dopo il
1994; c) che pertanto era raffigurabile una inottemperanza alle
prescrizioni dell'atto autorizzativo; d) che era configurabile la
violazione dell'art. 59, comma 4, D.LGS. 11 maggio 1999, n. 152, e non
quella del precedente art. 54, perché l'art. 59, comma 4,
punisce chi
viola le prescrizioni della autorizzazione nello scaricare acque reflue
industriali, indipendentemente dalla eventuale nocività di
detti
scarichi, mentre l'art. 54, terzo comma, prevede una sanzione
amministrativa per la mancata inosservanza delle prescrizioni solo per
il caso di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, le
cui immissioni sono considerate meno pericolose di quelle di
provenienza industriale.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione degli artt. 49 e 50 D.LGS. 11 maggio 1999, n. 152, in
quanto le prescrizioni contenute nella autorizzazione in questione
erano arbitrarie ed illegittime perché contrarie ai detti
artt. 49 e 50
che impongono alla autorità competente di effettuare il
controllo
mentre la società era tenuta soltanto a consentire l'accesso
ed a
permettere le ispezioni ed i prelievi.
b) erronea interpretazione degli artt. 59, comma 4, e 54 D.LGS. 11
maggio 1999, n. 152.
Mancata applicazione dell'art. 54, terzo comma, e conseguente mancata
declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc.
pen. perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato. Osserva che
erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che l'art. 59, quarto
comma, si applichi ogni volta che si tratti di scarichi di acque reflue
industriali indipendentemente dall'eventuale nocività degli
scarichi,
mentre l'art. 54, terzo comma, si applicherebbe solo nel caso di
scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie. Infatti,
perché
sia applicabile l'art. 59, quarto comma, occorre non solo che si tratti
di acque reflue industriali, ma anche che queste contengano le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, altrimenti si rientra
nell'ipotesi di cui all'art. 54, terzo comma. Nel caso di specie
mancava la prova che lo scarico contenesse i solventi organici, di cui
parlava il capo di imputazione, ed anche in tal caso non vi era la
prova che si trattasse delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle
5 e 3/A dell'allegato 5, perché in queste si fa riferimento
esclusivamente ai solventi organici aromatici ed ai solventi organici
azotati e non semplicemente ai solventi organici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di prescrizione sollevata
in udienza è infondata perché il reato risulta
accertato il 17 gennaio
2001 sicché il periodo di prescrizione non è
ancora decorso.
Il
primo motivo è infondato perché risulta sorretta
da congrua ed adeguata
motivazione l'interpretazione data dal giudice del merito al contenuto
del provvedimento amministrativo di autorizzazione nel senso che le
prescrizioni ivi contenute imponevano alla società l'obbligo
non solo
di consentire le ispezioni ed i controlli periodici da parte dell'ente
pubblico, ma anche di sollecitare quest'ultimo nel caso questo non si
fosse attivato di sua iniziativa. È invece fondato il
secondo motivo in
quanto erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che, nel caso di
inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione, il criterio distintivo tra le due disposizioni invocate
risiederebbe esclusivamente nella natura degli scarichi, quale che sia
il loro contenuto, nel senso che l'art. 59, quarto comma, D.LGS. 11
maggio 1999, n. 152, si applicherebbe in ogni caso si tratti di
scarichi di acque reflue industriali, indipendentemente dalla eventuale
nocività di detti scarichi, mentre l'art. 54, terzo comma,
si
applicherebbe solo in caso di scarichi di acque reflue domestiche o di
reti fognarie.
Ed infatti, l'art. 59, quarto comma, D.LGS. 11
maggio 1999, n. 152, dispone che "Chiunque, al di fuori delle ipotesi
di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
di sostanze nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, senza osservare le
prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni
dell'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1
e 34 comma
3 è punito con l'arresto fino a due anni". Pertanto,
affinché sia
configurarle il reato previsto da questa disposizione, occorre la
presenza di tre condizioni: 1) che non siano osservate le prescrizioni
della autorizzazione o le altre prescrizioni della autorità
competente;
2) che si tratti di scarico di acque reflue industriali; 3) che le
acque contengano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5.
Altrimenti, in mancanza della ricorrenza di queste tre condizioni, si
rientra nella ipotesi più generale prevista dall'art. 54,
terzo comma,
il quale dispone che "Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e
al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno
scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'articolo 33, comma 1,
è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a
lire venticinque milioni".
Nella ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni nel caso di acque reflue industriali che non contengano le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze
indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, il fatto non
costituisce reato, perché non rientra nella fattispecie di
cui all'art.
59, quarto comma, è quindi l'ipotesi integra l'illecito
amministrativo
previsto dall'art. 54, terzo comma.
Il coordinamento tra le varie
disposizioni, del resto, rispecchia chiaramente lo spirito della legge,
che è quello di graduare vari tipi di sanzioni, penali ed
amministrative, a seconda della gravità delle fattispecie
contemplate,
dalla mera inosservanza di prescrizioni amministrative (art. 54, terzo
comma) allo scarico oltre i limiti di sostanze pericolose (art. 59,
comma quarto). Ritiene il Collegio che non possa però
procedersi ad un
proscioglimento perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato,
ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., come richiesto dal ricorrente.
E ciò perché con il capo di imputazione si
è contestato al Germinasi
che le acque reflue industriali in questione contenevano solventi
organici, senza però specificare di quali solventi si
trattasse. Ora,
la tabella 5 dell'allegato 5 ai nn. 13 e 14 indica rispettivamente i
solventi organici aromatici ed i solventi organici azotati. I giudici
del merito, avendo erroneamente ritenuto che l'art. 59, quarto comma,
si applicava sol perché si trattava di acque reflue
industriali a
prescindere dalla loro nocività, hanno omesso di accertare
se dagli
atti e dalle risultanze processuali emergesse o meno che effettivamente
le acque reflue in questione contenevano solventi organici,
così come
contestato, ed in tal caso se si trattasse o meno di solventi organici
aromatici o azotati ovvero di solventi organici di tipo diverso. Se
infatti fosse provato, sulla base delle risultanze processuali, che le
acque reflue industriali in questione contenevano solventi organici
aromatici o azotati, ne conseguirebbe che sarebbe stato esattamente
ravvisato il reato previsto dall'art. 59, quarto comma.
Questo
accertamento di fatto, risolutivo ai fini del decidere, non
è stato
però compiuto dai giudici del merito sicché la
sentenza impugnata deve
essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di
Roma, che dovrà compiere il detto accertamento e quindi
attenersi ai
principi di diritto dianzi indicati. PER QUESTI MOTIVI
La Corte
Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma,
nella sede
della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2005