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Cass. Sez. III sent. 19964 del 27 maggio 2005 (c.c. 20 aprile 2005)
Pres. Savignano Est.Zumbo Ric. Fraticelli

Acque - Scarico da allevamento

Le imprese di allevamento di animali, in quanto produttrici di beni, sono soggette ad autorizzazione per lo scarico di reflui industriali. L'assimilabilità alle acque reflue domestiche di cui all'articolo 28 D.Lv. 152-99 può essere esclusa in presenza di un rilevante numero di capi e la presenza di strutture organizzative e tecnologiche ad essi afferenti (ad es. ricovero in stalle in muratura con sistemi semiautomatici di alimentazione). Va parimenti esclusa la pratica della fertirrigazione quando gli sversamenti di liquami avvengano con modalità incompatibili con tale attività, come nei casi in cui detti sversamenti abbiano interessato solo una minima parte del terreno coltivati, i liquami scorrano per caduta, interessino un terreno coltivato a fine ciclo vegetativo, lo sversamento avvenga con getto diretto mediante tubazione collegata alle vasche di stoccaggio su parte limitata del terreno, si determini un ristagno notevole di liquami non assorbiti dal terreno

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 14 gennaio 2005, il Tribunale di Pesaro rigettava la richiesta di riesame proposta da Fraticelli Nadia e Fraticelli Marinella avverso il decreto di sequestro preventivo di una conduttura (che partiva dalle vasche di stoccaggio di liquami di maiali dell'azienda agricola Fraticelli e raggiungeva i terreni agricoli) emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 15 dicembre 2004.

Le Fraticelli, indagate per il reato di cui all'art.59, ottavo comma, D.L. 152/99 proponevano ricorso per erronea applicazione di legge rilevando: 1) che quanto versato dall'azienda agricola non poteva essere qualificato come scarico di acque reflue industriali e che esisteva un effettivo rapporto di funzionalità tra l'attività di allevamento e la coltivazione del fondo; 2) che la qualificazione dell'azienda agricola come insediamento industriale era basata su generiche e non provate circostanze; 3) che poteva essere effettuata una utilizzazione agronomica dei liquami e che, comunque, l'utilizzo dei reflui non costituisce reato ma solo un illecito amministrativo.

Il ricorso non è fondato avendo il Tribunale, nei circoscritti limiti della deliberazione cautelare, esattamente ritenuto la sussistenza del "fumus commissi delicti".

 

Sub I

L'art.59, 2° comma del D.L. 152/99 richiede espressamente la preventiva autorizzazione per tutti  gli scarichi di "acque reflue industriali" nella accezione di cui all'art.2, punto h, (qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni con cui si svolgano le attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o delle acque meteoriche di dilavamento".

E non vi è dubbio che le imprese di allevamento di animali, in quanto produttrici di beni, sono soggette al controllo preventivo ed alla necessaria autorizzazione amministrativa.

Ed esattamente il Tribunale ha rilevato che "per il limitato sindacato riconosciuto in questa fase incidentale, sussistano elementi indiziari per ritenere, salvo più approfonditi accertamenti di fatto, da svolgersi anche in contraddittorio con la difesa, che quanto sversato possa essere qualificato come scarico di acque reflue industriali".

Il Tribunale si è anche posto il problema di cui all'art.28, comma 6, lettera b, D.L. 152/99 secondo cui, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle provenienti da “imprese dedite all'allevamento di bestiame che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite dall'allegato 5" ed ha logicamente concluso che, data anche la natura di accertamento in fatto di tali requisiti, dato che l'azienda ospita un allevamento di 1750 maiali per 65 ettari di terreno, tale circostanza non consente di escludere per il rilevante numero di capi, per le strutture produttive e organizzative e tecnologiche ad essi afferenti (ricovero in stalle in muratura con sistemi di alimentazione semiautomatici), che possa essere venuto meno il rapporto di funzionalità tra attività di allevamento e coltivazione del fondo e che, dunque, come indicato in rubrica, possa trattarsi di acque reflue industriali".

E lo stesso Tribunale ha anche specificato che ben lungi da accontentarsi del mero dato formale, costante giurisprudenza, in continuità con la precedente normativa, ha ritenuto che il principio secondo cui "un allevamento agricolo può considerarsi insediamento civile ove sussista un determinato rapporto quantitativo... va interpretato quale conferma di un criterio logico giuridico costituito dalla necessaria connessione con l’attività di coltivazione, giacché solo quando un allevamento - per il numero dei capi ospitati e per l'estensione del fondo disponibile - consente l'utilizzazione esclusiva dei residui nella attività agricola può invocarsi un regime giuridico più favorevole, in considerazione del limitato impatto ambientale; per cui la natura di acque reflue industriali degli scarichi da allevamenti zootecnici va comunque riconosciuta, quando manchi la connessione funzionale tra fondo e allevamento" (Cass., sez. 3, 25.9.2000, Vecchiolini).

 

Sub II

E' giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro che:

"La verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto" (Cass., Sez. Un., 7.11.1992, ric. Midolini);

"L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, rie. P.M. in proc. Bassi).

Sub III

Con motivazione congrua e logica e sulla base di accertamenti di fatto (sostanzialmente non controversi) inoppugnabili in questa sede, il Tribunale ha esattamente concluso che "non possa ritenersi sussistente la pratica della utilizzazione agronomica degli effluenti provenienti dall'allevamento della Azienda Agricola Fraticelli.

Ciò si ritiene per le modalità accertate con le quali è stato effettuato lo sversamento:

1. in entrambi gli episodi si è trattato di sversamenti che hanno interessato solo una parte della zona coltivata: nel primo caso il 25.10.2004 solo quattrocento metri quadri su dieci ettari coltivati a mais, nel secondo caso, in data 11.12.2004, solo un solco del terreno per quaranta sessanta metri lineari in cui i liquami venivano scaricati e scorrevano per caduta;

2. nel primo episodio lo sversamento aveva interessato non un terreno arato, ma un terreno coltivato a mais a fine ciclo vegetativo.

3. lo "spandimento" del liquame sul terreno avveniva a getto diretto, non diffuso in maniera omogenea, con tubazione direttamente collegata con le vasche di stoccaggio del liquame e tale da interessare solo una parte estremamente limitata del terreno.

4. In data 25.10.2004 lo sversamento aveva provocato un notevole ristagno di liquame, non assorbito dal terreno, che originava pozze di materiale di notevoli dimensioni ed estese per tutta la coltivazione e ai bordi della stessa. In data 11.12.2004, analogo sversamento, benché prevalentemente collocato nel solco sopradescritto, interessava anche zone circostanti e limitrofe al predetto, originando ristagni, pozze e materiale non assorbito.

5. In entrambi gli episodi è stato accertato che prima degli scarichi le vasche di liquame erano piene per la quasi totalità della loro capienza".

Infine, va puntualizzato che anche dopo le modifiche operate dal decreto n.258/2000, permane la rilevanza penale dello scarico che, pur qualificato dal requisito della irregolarità, intermittenza e saltuarietà, risulti collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale (Sez.III, 7 novembre 2000, n.12974, Lotti, rv.218320), e che anche l'immissione occasionale di reflui, se collegati ad un determinato ciclo produttivo, ed effettuata tramite un sistema di convogliabilità, rimane sottoposta alla disciplina del decreto 152/199.