Cass. Sez. III n. 44426 del 4 novembre 2013 (Ud 1 ott. 2013)
Pres. Squassoni Est. Lombardi Ric. Battiante
Polizia giudiziaria. Guardie volontarie WWF
Alle Guardie volontarie del WWF non può essere attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, ha affermato la colpevolezza di B. P. in ordine al reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. r), e art. 30, comma 1, lett. h), a lui ascritto per avere esercitato attività venatoria, avvalendosi di richiami acustici a funzionamento elettromeccanico, e lo ha condannato alla pena di Euro 600,00 di ammenda, oltre alla confisca degli apparecchi in sequestro.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato, tramite il difensore, e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p., u.c..
In sintesi, dopo aver riportato circostanze fattuali e le risultanze dell'attività istruttoria espletata in dibattimento, il ricorrente deduce la invalidità del sequestro del fucile, poi restituitogli, e dei richiami acustici, per essere stato eseguito da personale non investito di funzioni di polizia giudiziaria ed, in particolare, da sedicenti agenti del WWF, e per non essergli stato notificato il provvedimento di convalida.
Denuncia inoltre la lacunosità e parzialità delle indagini preliminari, nonchè il mancato rispetto dei termini ex artt. 405 e 407 c.p.p.. La mancata assunzione di una prova, che era stata ammessa dal Tribunale.
Nel merito si deduce che i richiami sequestrati erano stati portati con sè dall'imputato, ancora contenuti nell'imballaggio originale e senza batterie, non per l'attività venatoria, ma per essere consegnati successivamente ad un cliente abituale dell'armeria di cui egli è titolare. Si deduce infine la prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente la Corte rileva che il ricorso è ammissibile, pur essendo stato proposto da avvocato non cassazionista, poichè reca in calce la procura conferita al difensore, sottoscritta dall'imputato, sicchè l'impugnazione deve intendersi proposta direttamente da quest'ultimo (Sez. Un. sentenza n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, RV 241355.
2. Va, poi, osservato che il ricorso non si palesa infondato con riferimento alla censura in ordine alla validità del sequestro operato da guardie volontarie del WWF, cui non può essere attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (cfr. sez. 3, sentenza n. 15074 del 27/02/2007, Zanola, RV 236339; sez. 3, sentenza n. 14231 del 15/02/2008, Steccanella, RV 239660; sez. 3, sentenza n. 13600 del 05/02/2008, P.M. in proc. Paganelli, RV 239572; sez. 3, sentenza n. 23631 del 09/04/2008, Lovato, RV 240231; sez. 6, sentenza n. 37491 del 13/10/2010, Mazzuca, RV 248518).
La fondatezza della censura sul punto renderebbe necessario il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione delle risultanze probatorie alla luce della dedotta invalidità del sequestro.
3. Deve essere, però, rilevato che con decorrenza dalla data del fatto ((OMISSIS)), pur tenendosi conto della sospensione del decorso del termine per sessanta giorni, a seguito di richiesta di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore, la prescrizione del reato si è verificata il 22/02/2012, ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., con il conseguente effetto preclusivo della possibilità di una ulteriore prosecuzione del giudizio.
La sentenza impugnata deve essere, perciò, annullata senza rinvio per la intervenuta causa di estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013