Cass. Sez. III n.39361 del 29 novembre 2006 (ud. 26 ott. 2006)
Pres. Vitalone Est. Teresi Ric. Cramaro
Acque. Reflui da allevamento
Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda di allevamento(normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce reato, nulla rilevando in contrario l'esistenza di autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase di utilizzazione dei suddetti liquami.
Udienza Pubblica 26.10.2006
SENTENZA N. 1702
REG. GENERALE n. 04618/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. Claudio Vitalone Presidente
1. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel.
3. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Cramaro Benito, nato a Sabaudia il 27.06.1938, avverso la sentenza del Tribunale di Latina in data 21.04.2005 con cui è stato condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 59, comma 11 ter, decreto legislativo n. 152/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi,
Sentito il PM nella persona del PG dott. Francesco Salzano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza 21.04.2005 il Tribunale di Latina condannava Cramaro Benito alla pena dell'ammenda quali colpevole di avere sottoposto, nella qualità di titolare di un'azienda agricola, ad utilizzazione agronomica effluenti d'allevamento bovino senza la prescritta autorizzazione.
Rilevava il Tribunale che ammassi d'effluenti zootecnici, provenienti dall'azienda agricola gestita dall'imputato che allevava numerosi capi bovini e caprini, erano stati riposti in una concimaia in cemento non impermeabilizzata dalla quale fuoriuscivano liquami che si disperdevano nel terreno aziendale; che i suddetti materiali andavano considerato reflui industriali per mancanza di connessione funzionale tra fondo e allevamento; che al momento dell'accertamento l'imputato non aveva ottenuto l'autorizzazione agronomica.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato eccependo la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado perchè la relativa copia era stata consegnata a mani della propria cognata senza menzione in realtà della esistenza di un rapporto di convivenza e denunciando
- violazione degli art. 62, comma 10, 38 e 59 ter d.lgs. n. 152/1999 perché l'utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento zootecnico non deve essere autorizzata, ma necessita soltanto di una comunicazione di effettuare all'autorità componente. Inoltre la disciplina di tale attività d'utilizzazione, riservata alle Regioni non è applicabile nella Regione Lazio la quale non aveva disciplinato la materia neanche antecedentemente alla entrata in vigore del d. lgs. n. 152/1999, donde la non operatività della disposizione transitoria di cui all'art. 62, comma 10;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato perché era stata accertata la fuoruscita di liquami di una concimaia e non lo spandimento sul terreno d'effluenti d'allevamento;
- violazione degli art. 28, comma 7; 54, comma 7, decreto legislativo n. 152/1999 secondo cui sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese d'allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo, funzionalmente concesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 Kg d'azoto presente negli effluenti d'allevamento;
- mancanza di motivazione in ordine al diniego dei benefici di cui agli art. 164 e 175 cod. pen.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
L'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione è infondata perché "l'omessa indicazione nella relata di notifica della temporanea convivenza del consegnatario non costituisce causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, quando tale temporanea convivenza sia desumibile da una relazione di parentela, e sempre che la notifica sia stata eseguita nel domicilio dell'interessato" (Cassazione Sezione V n. 3911/1993 04/02/1993 - 26/04/1993, Bosi, RV. 195008)
Infatti, "ai fini della validità della notificazione non è necessaria la stabilità della convivenza da parte del familiare, materiale prenditore dell'atto e neanche che quest'ultimo risulti anagraficamente registrato tra i componenti della famiglia; né, tanto meno, è necessaria la indicazione del rapporto di convivenza sempre che la notificazione suddetta venga eseguita nella casa di abitazione del destinatario e il familiare ne sia uno stretto congiunto" (Cassazione Sezione III n. 7822/1985, RV. 170277)
Ne consegue che la notifica effettuata a mani della cognata dell'imputato presso la casa di abitazione del destinatario (via dei Fossi, 39), è stata ritualmente eseguita.
Infondato è pure il motivo relativo alla violazione degli art. 62, comma 10, 38 e 59 ter d.lgs. n. 152/1999 perché "lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda d'allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce reato anche in contrario l'esistenza d'autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase d'utilizzazione dei suddetti liquami" (Cassazione n. 12174/1999, Luna,RV. 215079)
Poiché, in tema d'inquinamento idrico, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1999 n. 152 l'attività d'allevamento del bestiame deve svolgersi in connessione funzionale con la coltivazione della terra, la stessa ha carattere industriale tutte le volte in cui si perda tale collegamento con la coltivazione del terreno, per uno o più elementi, costituiti dalle dimensioni dell'impresa, dal numero dei capi, dalla rilevanza delle strutture produttive, organizzative, tecnologiche (Cassazione Sezione III n. 9422/2001, Pistonesi, RV. 218715)
Infatti, i reflui provenienti da un'azienda d'allevamento zootecnico sono da classificare come "acque reflue industriali", alla luce sia dall'art. 2 lettera h, della legge n. 152 del 1999 che del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, sicché alla richiesta , alla luce sia dell'art. 2, lettera h, della legge n. 152 del 1999 che del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, sicché alla richiesta d'utilizzazione agronomica dell'allevamento si accompagna l'obbligo, penalmente sanzionato, di munirsi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'installazione produttiva dell'allevamento. ( Cassazione Sezione III n. 11538/2000, Vecchiolini RV. 217761).
Nella specie, il Tribunale ha accertato con congrua motivazione che l'imputato ha creato sul terreno della propria azienda agricola un deposito irregolare di liquami provenienti dall'allevamento di bovini, che sono percolati sul terreno, senza effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 152/1999 (comunicazione alla autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di sversamento al terreno degli effluenti d'allevamento zootecnico) e senza conseguire alcuna autorizzazione, sicché non è ravvisabile nesso funzionale tra lo scarico e la attività agricola.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 26.10.2006.
L' estensore Il presidente
Alfredo Teresi Claudio Vitalone