MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA\' CULTURALI DECRETO 26 maggio 2009, n. 86
Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita\' complementari al restauro o altre attivita\' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell\'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
GU n. 160 del 13-7-2009
Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita\' complementari al restauro o altre attivita\' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell\'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
GU n. 160 del 13-7-2009
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA\' CULTURALI
Visto l\'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del
paesaggio», d\'ora in avanti «Codice», ed in particolare l\'articolo
29, comma 7;
Considerato che il processo di conservazione dei beni culturali
mobili e delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte
le sue fasi, professionalita\' e competenze scientifiche, umanistiche,
storico-artistiche, tecniche e operative di elevata qualita\', allo
scopo di garantire il perseguimento delle finalita\' di cui
all\'articolo 1 del Codice, sulla base del principio di cooperazione
tra Stato e Regioni;
Considerato, altresi\', che l\'individuazione dei beni culturali ai
sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonche\', degli istituti
e dei luoghi della cultura di cui all\'articolo 101 del Codice,
pertiene a professionalita\' afferenti a specifiche aree disciplinari
con competenze storico-critiche - quali: lo storico dell\'arte,
l\'archeologo, l\'architetto, l\'archivista, il bibliotecario,
l\'etnoantropologo, il paleontologo - e che pertanto esse esercitano
le rispettive competenze durante l\'intero iter di svolgimento degli
interventi conservativi, nel quadro di una programmazione coerente e
coordinata dell\'attivita\', come indicato al comma 1 dell\'articolo 29
del Codice;
Acquisita l\'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva atti normativi nell\'adunanza del 21 gennaio
2008, n. 138/2008;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva atti normativi nell\'adunanza del 16 marzo 2009, n.
138/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 6660 del 26 marzo 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Restauratore di beni culturali
1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate
di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del
Codice, e\' il professionista che definisce lo stato di conservazione
e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per
limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e
assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A
tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata
della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai
materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di
conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la
parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i
trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri
operatori che svolgono attivita\' complementari al restauro. Svolge
attivita\' di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della
conservazione. Le attivita\' che caratterizzano la professionalita\'
del restauratore sono descritte nell\'allegato A al presente decreto.
2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai
sensi dell\'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo
professionale di cui al presente articolo.
Art. 2.
Tecnico del restauro di beni culturali
1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, e\' la figura professionale che
collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale
strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate
azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei
beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la
corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed
operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del
restauratore. Ha la responsabilita\' della cura dell\'ambiente di
lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali
necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche
del restauratore.
2. Tale profilo verra\' ulteriormente definito con successivi
provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con
l\'attuazione dell\'articolo 29, comma 10 del Codice.
3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali»,
acquisita ai sensi dell\'articolo 182 del Codice, corrisponde al
profilo professionale di cui al presente articolo.
Art. 3.
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali
1. I tecnici del restauro di beni culturali con competenze
settoriali sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero
artigianale che concorrono all\'esecuzione dell\'intervento
conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per
tecniche e attivita\' definite, con autonomia decisionale limitata
alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il
controllo del restauratore di beni culturali.
2. Tale profilo verra\' ulteriormente definito con successivi
provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con
l\'attuazione dell\'articolo 29, comma 10 del Codice.
Art. 4.
Cooperazione delle figure professionali che intervengono
nelle attivita\' di conservazione dei beni culturali
1. All\'attivita\' di conservazione dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici concorrono - con il
restauratore di beni culturali e con le professionalita\' menzionate
in premessa al presente decreto - professionalita\' di carattere
scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del
biologo, ciascuno nell\'ambito delle proprie competenze.
2. Tali professionalita\' scientifiche sono di regola di formazione
universitaria e, ai fini della partecipazione alle attivita\' di
conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di
beni architettonici, si articolano in due livelli: a) esperto
scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante
con il restauratore, con le altre professionalita\' citate in premessa
e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di
cui all\'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e
procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il
riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti,
nonche\' per l\'individuazione dei processi di degrado; b)
collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomia
decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e
sotto la direzione dell\'esperto scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro : Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176
Allegato A
----> Vedere da pag. 3 a pag. 5 <----