 Cass. Sez. III n. 45341 del 6 dicembre 2012 (Ud.19 ott. 2011)
Cass. Sez. III n. 45341 del 6 dicembre 2012 (Ud.19 ott. 2011) 
Pres. Ferrua Est.Gentile Ric.Piano
Acque.Scarico di reflui da un impianto di lavanderia
Lo scarico di reflui derivanti da attività di lavanderia industriale, eseguito in difetto di autorizzazione, integra il reato previsto dall'art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto lo scarico di tali reflui non è inquadrabile nello scarico di acque reflue domestiche o comunque assimilabili a quelle domestiche, ma in quello di acque reflue industriali, contemplato dall'art. 74, comma primo, lett. h) del citato decreto, per il quale è necessaria la prescritta autorizzazione.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. FERRUA  Giuliana           - Presidente  - del 19/10/2011
 Dott. GENTILE Mario              - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GRILLO  Renato             - Consigliere - N. 2137
 Dott. MARINI  Luigi              - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ROSI    Elisabetta         - Consigliere - N. 13432/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Piano Ivano, nato il 15/01/61;
 Avverso la Sentenza Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie,  			emessa il 18/05/010;
 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
 Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario  			Gentile;
 Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. IZZO Gioacchino che  			ha concluso per: inammissibilità del ricorso;
 Udito il difensore Avv. G. Filiani, sostituto processuale dell'avv.  			Valenti Fabio, difensore di fiducia del ricorrente Piano Ivano.  			SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con sentenza  			emessa il 18/05/010, dichiarava Piano Ivano colpevole del reato di  			cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 (come contestato in atti) e  			lo condannava alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda;
 pena sospesa.
 L'interessato proponeva appello - qualificato ricorso per Cassazione,  			ex art. 568 c.p.p., comma 5, - deducendo censure varie.  			In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,  			esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi  			costitutivi del reato contestato. Trattavasi di acque residue di  			impianto di lavanderia, assimilabili alle acque domestiche per lo  			scarico delle quali non era necessaria alcuna autorizzazione.  			Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza  			impugnata.
 Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha  			chiesto l'inammissibilità del ricorso.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso è manifestamente infondato.
 Il Tribunale di Lecce/Maglie ha congruamente motivato i punti  			fondamentali della decisione.
 I particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico e  			puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che Piano  			Ivano, quale titolare della ditta "Pulivan sas" di Piano Ivano & C.  			(ubicata come in atti), che esercitava l'attività di lavanderia  			industriale - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate  			in atti - effettuava lo scarico di acque reflue industriali derivante  			dall'impianto di depurazione direttamente in un terreno adiacente  			allo stabilimento ove operava l'impresa di lavanderia gestita da  			Piano Ivano; il tutto senza che lo stesso fosse munito della  			prescritta autorizzazione.
 Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi,  			soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006,  			art. 137, come contestato in atti. Per contro le censure dedotte nel  			ricorso sono generiche perché meramente ripetitive di quanto esposto  			in sede di merito, già valutate esaustivamente dal Tribunale di  			Lecce/Maglie. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con  			quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. Sono  			errate in diritto, poiché nel caso in esame trattavasi non di  			scarico di acque reflue domestiche /o comunque assimilabili a quelle  			domestiche, ma di scarichi di acque reflue industriali, D.Lgs. n. 152  			del 2006, ex art. 74, lett. h) poiché derivante da attività di  			Lavanderia industriale; scarichi in ordine ai quali era necessaria la  			prescritta autorizzazione.
 Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Piano  			Ivano con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali  			e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.  			P.Q.M.
 La Corte:
 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al  			pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in  			favore della Cassa delle Ammende.
 Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
 Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011
 
                    




