Cass.Sez. III n. 513 del 8 gennaio 2013 (Ud 24 ott 2012)
Pres.Lombardi Est. Andronio Ric.Rossetto
Acque.Smaltimento di reflui di condensa provenienti da compressori

Integra il reato di scarico abusivo il recapito nella conduttura delle acque bianche meteoriche, in violazione del regime autorizzatorio, dei reflui di condensa provenienti dai compressori, che vanno qualificati come reflui industriali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che trovasse applicazione l' art. 14 della legge Reg. Piemonte 26 marzo 1990, n.13 sugli scarichi assimilabili a quelli civili).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 24/10/2012
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 2521
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 5168/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ROSSETTO SAVINA MARIA N. IL 07/09/1961;
avverso la sentenza n. 773/2009 TRIBUNALE di IVREA, del 31/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 31 marzo 2011, il Tribunale di Ivrea ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, perché, in qualità di legale rappresentante di una società autorizzata allo scarico nelle acque superficiali di reflui misti industriali e domestici, collegando lo scarico dei reflui di condensa dei compressori alla conduttura delle acque bianche meteoriche, effettuava uno scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio.
2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Si lamenta, in primo luogo, l'erronea applicazione della norma incriminatrice, perché l'autorizzazione era stata regolarmente rilasciata dalla Provincia e la qualità degli scarichi era risultata perfettamente a norma, in presenza del mero collegamento delle acque industriali con il tubo delle acque bianche, senza il superamento dei valori limite di emissione. Troverebbe applicazione, nel caso in esame, la L.R. Piemonte n. 13 del 1990, art. 14, il quale comprende tra gli scarichi assimilabili a quelli civili quelli derivanti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi. Tale ultima disposizione giustificherebbe, in sostanza, il collegamento del tubo delle acque industriali a quello delle acque bianche.
2.2. - Si denuncia, in secondo luogo, la carenza di motivazione con riferimento alla qualità e quantità degli scarichi. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati
congiuntamente, perché attengono entrambi alla configurabilità della contestata violazione in presenza del collegamento del tubo delle acque industriali a quello delle acque bianche e in mancanza del superamento dei valori limite di emissione - è infondato. Con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, il Tribunale ha chiarito che la società dell'imputata avrebbe dovuto far confluire l'acqua dei compressori nello scarico autorizzato, per consentire il campionamento attraverso l'apposito pozzetto e che il collegamento di tale scarico alle acque meteoriche configura di per sè una violazione del regime autorizzatorio, che esclude ogni rilevanza dell'eventuale superamento dei valori limite di emissione. La violazione riscontrata consiste, in altri termini, nell'avere effettuato lo scarico in modo tale da non consentire che i controlli da parte dell'autorità amministrativa si svolgessero secondo le modalità indicate nell'autorizzazione.
Nè può valere a superare tali rilievi il richiamo della difesa alla L.R. Piemonte n. 13 del 1990, art. 14, perché dalla semplice lettura di tale disposizione, la quale individua le tipologie di scarichi assimilabili agli scarichi civili, emerge che essa si riferisce solo a quelli provenienti da servizi igienici, cucine, mense od analoghi a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi, evidentemente escludendo i reflui di condensa dei compressori oggetto del presente procedimento.
4. - Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013