Pres. Postiglione Est. Squassoni Ric. Riva
Rifiuti. Procedure autorizzatorie normali o semplificate
Le procedure normale e semplificate non sono sovrapponibili per quanto concerne i presupposti e gli elementi di valutazione portati al vaglio della P.A. per cui il soggetto iscritto in via semplificata non può svolgere attività per cui necessita la procedura ordinaria e viceversa.
Svolgimento
del
processo
Con sentenza 17 marzo 2004, il Tribunale di Macerata ha ritenuto Riva Aldo responsabile del reato previsto dall’art. 51 c. 1 D.L.vo 22/1997 (per avere effettuato attività di trasporto di rifiuti speciali scarti di tessuti animali - in assenza di idonea iscrizione allo Albo Nazionale) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
A sostegno di tale conclusione, il Giudice (dopo avere disatteso la eccezione di incompetenza territoriale) ha rilevato come la ditta dello imputato fosse iscritta allo Albo delle imprese che svolgono attività di trasporto di rifiuti con riferimento alla sola categoria 2 dell’art. 8 DM 406/1998 (inerente alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, individuati a sensi dell’art. 33 D.L.vo 22/1997, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo). Tale iscrizione, ottenuta in via semplificata a sensi dell’art. 30 c. 16 D.L.vo citato non era idonea ad abilitare l’imputato alla attività in concreto svolta, compresa nella categoria 4 dell’art. 8 DM 406/1998, in relazione alla quale necessitava percorrere la procedura di cui all’art. 30 c. 4.
Inoltre, il Giudice ha escluso che il reato dovesse essere attribuito a persona diversa dall’attuale imputato per mancanza di una valida delega di funzioni.
Per l’annullamento della sentenza, Riva ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che i trasporti che si assumono illeciti iniziavano dalla sede della sua ditta in Forlì per cui non era competente il Giudice di Macerata;
- che il fatto per cui è processo non ha rilevanza penale in quanto la legge prevede un controllo, che nel caso vi è stato, sulla idoneità dei mezzi di trasporto dei rifiuti per garantire la sicurezza collettiva nel tragitto: la destinazione dei rifiuti dipende dal ricettore ed è fuori del controllo del vettore che costituisce solo un passaggio tra il produttore ed il fruitore dei rifiuti;
- che, per espressa testimonianza del preposto, è stato dimostrato il rilascio di una effettiva delega che non necessita, tra i requisiti di validità, dello atto scritto.
Le censure del ricorrente non sono fondate.
Per quanto concerne la prima deduzione, si rileva come i Giudici di merito abbiano correttamente radicato la competenza non nel luogo ove i mezzi di trasporto uscivano privi di carico, ma in quello in cui prelevavano la illecita merce.
Relativamente al secondo motivo, è esatta la conclusione della Corte territoriale sulle differenze intercorrenti tra la proceduta ordinaria di iscrizione e quella semplificata e sulla diversa valenza dei rispettivi titoli abilitativi per lo svolgimento della attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
A sensi dell’art. 30 c. 4 D.L.vo 22/1997, devono iscriversi allo Albo delle imprese che effettuano gestione di rifiuti, tra l’altro, quelle che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi.
Il procedimento per la iscrizione allo Albo è regolamentato dal DM 406/1998 che individua alcuni requisiti che le imprese di trasporto devono possedere, sia di natura tecnica e personale sia di capacità economica, e prevede l’obbligo dello interessato di prestare garanzia finanziaria a favore dello Stato.
L’art. 30 c. 16 D.L.vo 22/1997 - per le imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto di rifiuti individuati a sensi dell’art. 33 ed “effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero” - consente una procedura semplificata di iscrizione allo Albo mediante comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale competente corredata da una dettagliata relazione con esonero della prestazione di garanzia finanziaria.
Le due procedure non sono sovrapponibili per quanto concerne i presupposti e gli elementi di valutazione portati al vaglio della Pubblica Amministrazione, per cui il soggetto iscritto in via semplificata non può svolgere le attività per cui necessita la procedura normale e viceversa (Cass. Sezione 3 sentenza 1492/2000). Ora l’imputato svolgeva l’attività prevista dall’art. 8 categoria 4 DM 406/1998 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi); i rifiuti - secondo l’accertamento fattuale compiuto dai Giudici di merito ed insindacabile in sede di legittimità - non erano avviati al riutilizzo per cui la iscrizione allo Albo effettuata con la procedura semplificata non era sufficiente.
Pertanto, è applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 33 c. 11 D.L.vo 22/1997 che prevede che alle attività sottoposte alla procedura semplificata si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento dei rifiuti ove gli stessi non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
La previsione vale non solo per i soggetti che svolgono attività di recupero, ma anche per quelli che, raccogliendo e trasportando i rifiuti destinati al recupero, agiscono a sensi dell’art. 30 c. 16 D.L.vo 22/1 997.
Per quanto riguarda la residua censura, si rileva come, pur in assenza di una specifica previsione normativa, dottrina e giurisprudenza ammettono la possibilità di trasferire funzioni imprenditoriali, e connesse responsabilità penali, da un soggetto ad un altro a condizione che vi sia una delega dotata di particolari requisiti. Tali requisiti sono stati enucleati per trovare un equilibrio tra due opposte esigenze: quella di evitare che l’imprenditore sia chiamato a rispondere per l’inosservanza di adempimenti ai quali non è in grado di ottemperare e quella di non permettere che il titolare originario dell’obbligo trasferisca indebitamente “verso il basso” le sue funzioni ad un collaboratore.
Pertanto, la delega è considerata ammissibile alle seguenti condizioni:
deve essere puntuale ed espressa senza che siano intrattenuti in capo al delegante poteri discrezionali di tipo decisionale; il soggetto preposto deve essere professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il trasferimento di funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative della impresa; unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i poteri decisionali e di spesa; l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo; la delega non deve riguardare le attività concernenti l’assetto organizzativo della impresa, che fa capo ai soggetti al vertice della stessa, e non sono trasferibili ad altre persone.
Nel caso in esame, non è provato che la delega fosse corredata da tutti i requisiti che la giurisprudenza richiede per la sua validità in quanto non è dato conoscere, in particolare, se fosse necessaria in rapporto alle dimensioni della imprese, se il delegato avesse autonomia gestionale ed economica e se fosse persona dotata di competenze tecniche; anzi questo ultimo requisito è stato ritenuto non sussistente dalla Corte territoriale in base alla testimonianza dibattimentale del preposto.