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Provincia di Treviso - Circolare

Applicazione dell’art. 1, commi 2 e 3, della Legge 28 luglio 2004 n. 192

di Carlo Rapicavoli

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Treviso, 15 settembre 2004

OGGETTO: Applicazione dell’art. 1, commi 2 e 3, della Legge 28 luglio 2004 n. 192

PROROGA DEI TERMINI

L’art. 1, comma 2, del Decreto Legge 4 giugno 2004 n. 144, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 28 luglio 2004 n. 192, dispone fra l’altro: “I termini di cui all’art. 10-bis del decreto legge 24 giugno 2003 n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003 n. 200 sono differiti al 31 dicembre 2004”.

Si tratta dell’ennesima proroga dei termini per l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/1999 in relazione agli scarichi esistenti, riproponendo i medesimi dubbi interpretativi già sollevati in occasione dei precedenti interventi del legislatore in materia.

Ne ricostruiamo l’iter.

L’art. 10-bis della Legge 1 agosto 2003 n. 200 così dispone:

“(Adeguamento degli scarichi esistenti).

1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Tale norma risultava già di difficile interpretazione, in quanto, ad una prima lettura, in contrasto con l’intero sistema normativo in tema di disciplina degli scarichi, oggi dettato dal D. Lgs. 152/1999, nel quale si inserisce.

E’ necessario tentare, pertanto, di delineare una possibile interpretazione coerente con il tenore letterale della norma nonché con i principi generali.

Occorre, al riguardo, richiamare il contesto normativo nel quale si inserisce la norma ed in particolare:

1) L’art. 2 – “Definizioni” – del D. Lgs. 152/1999 che, alla lettera cc-bis, così dispone:

“ «scarichi esistenti»: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati”.

2) L’art. 62, comma 11, i cui termini sono differiti con la norma in esame, che così dispone:

“Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 45”.

Dalla lettura delle due norme sopra riportate risulta che:

1) Veniva fissato il termine del 12 giugno 2002 per l’adeguamento degli scarichi esistenti alle nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. 152/1999 (limiti di emissione degli scarichi, ecc.);

2) Veniva fissato il termine del 12 giugno 2003 quale termine ultimo per presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico, secondo la nuova disciplina, da parte dei titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati.

3) Per scarichi esistenti si intendono quelli conformi al regime autorizzatorio previgente (per le acque reflue urbane e domestiche) e quelli autorizzati (per le acque reflue industriali);

4) Il termine triennale di adeguamento (12 giugno 2002) previsto dall’art. 62, comma 11, si estende anche agli scarichi esistenti per i quali l’obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dal D. Lgs. 152/1999 e, pertanto, non autorizzati.

In questo contesto normativo si inserisce il differimento dei termini introdotto dall’art. 10-bis della Legge 200/2003 ed oggi prorogato al 31 dicembre 2004 dalla Legge 192/2004.

Tentiamo di delinearne l’ambito di efficacia:

1) E’ certamente prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per l’adeguamento degli scarichi, esistenti ed autorizzati, alle disposizioni del D. Lgs. 152/1999, in particolare ai diversi limiti di emissione degli scarichi;

2) E’, altresì, prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico, secondo la nuova disciplina, da parte dei titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati. Detto differimento di termini riguarda esclusivamente i titolari di autorizzazione che non prevedevano termini di scadenza. Per tutti gli altri vige il principio sancito dall’art. 62, comma 11, per i quali l’obbligo di richiedere l’autorizzazione coincideva con la scadenza della medesima.

3) L’inciso “ancorchè non autorizzati”, contenuto nell’art. 10-bis, non può che riferirsi esclusivamente ai casi previsti dall’art. 62, comma 11, del D. Lgs. 152/1999 di “scarichi per i quali l’obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa” (cioè dal D. Lgs. 152/1999).

Ciò in quanto l’art. 10-bis di cui trattasi:

a) introduce un differimento di termini già previsti dall’art. 62, comma 11, e già definiti nelle varie fattispecie dalla medesima norma; infatti il tenore letterale della norma “I termini di cui all’art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 sono differiti fino ad un anno…”, chiarisce che l’ambito di operatività della disposizione è circoscritto ai termini ed alle fattispecie già previste dall’art. 62, comma 11, e non a situazioni nuove;

b) non introduce alcuna modifica nei principi generali del D. Lgs. 152/1999 e, nello specifico, alla definizione di scarico esistente di cui all’art. 2, lett. cc-bis;

A interpretare diversamente, cioè ad estendere il termine di adeguamento anche a tutti gli scarichi non autorizzati, sebbene avessero l’obbligo dell’autorizzazione preventiva già nel vigore della Legge Merli, equivarrebbe ad una sostanziale disapplicazione dell’intero D. Lgs 152/1999, nella parte relativa alla disciplina delle autorizzazioni allo scarico nonché al regime sanzionatorio introducendo una moratoria generale fino al 31 dicembre 2004 e legittimando qualunque violazione alle disposizioni vigenti, quanto meno per quanto riguarda gli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999. Il che palesemente contraddice i principi generali del nostro ordinamento oltre che il rispetto degli obblighi comunitari in materia.

Pertanto, l’attuale proroga al 31 dicembre 2004 del termine non introduce alcuna sanatoria per gli scarichi esistenti e non autorizzati e va applicato secondo le seguenti direttive:

1) E’ prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per l’adeguamento degli scarichi esistenti ed autorizzati alle disposizioni del D. Lgs. 152/1999;

2) E’, altresì, prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico, secondo la nuova disciplina, da parte dei titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati, le cui autorizzazioni non prevedevano termini di scadenza;

3) L’inciso “ancorchè non autorizzati” contenuto nell’art. 10-bis comporta il differimento al 31 dicembre 2004 dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione soltanto per gli eventuali scarichi per i quali la normativa previgente al D. Lgs. 152/1999 non imponeva l’obbligo di autorizzazione preventiva;

4) Ne consegue che possono beneficiare del differimento dei termini di adeguamento introdotti dall’art. 10-bis e prorogati dalla Legge 192/2004 esclusivamente:

a) Gli scarichi esistenti ed autorizzati alla data del 13.06.1999, secondo quanto definito dall’art. 2, lett. cc-bis del D. Lgs. 152/1999;

b) Gli scarichi esistenti ancorchè non autorizzati alla data del 13.06.1999, soltanto nel caso in cui la normativa previgente al D. Lgs. 152/1999 non imponeva l’obbligo di autorizzazione preventiva.

5) Va precisato, infine, che il differimento al 31 dicembre 2004 non si applica al termine di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 152/1999 (obbligo di convogliare gli scarichi sul suolo esistenti in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o di destinarli al riutilizzo), che resta fissato al 31 dicembre 2003, come disposto dall’art. 25 della Legge 31.07.2002 n. 179, nonché agli altri diversi termini di adeguamento indicati dal D. Lgs. 152/1999.

ACQUE METEORICHE

L’art. 1 della medesima Legge 192/2004 ha introdotto le seguenti ulteriori disposizioni:

“3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.

3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.

3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa”.

Diverse questioni interpretative sorgono dalla lettura della norma:

1) Non è chiaro se la definizione contenuta al comma 3-ter è applicabile esclusivamente agli scarichi recapitanti in laguna di Venezia oppure è da considerare una definizione generale che integra l’art. 39 del D. Lgs. 152/1999;

2) Non è chiaro se gli adempimenti previsti siano riferiti agli scarichi recapitanti direttamente in laguna di Venezia o vadano estesi anche agli scarichi recapitanti nel “bacino scolante in Laguna di Venezia”, di cui al “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 1 marzo 2000 n. 24 e successive modifiche e integrazioni.

3) Non è chiaro in cosa consista il “piano di adeguamento” di cui al comma 3-quater, posto che è riferito alle situazioni che “non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi”;

4) Non è chiaro a quale “regolamento” debba riferirsi il Magistrato alle acque per la “validazione dei piani di adeguamento”.

Nessun chiarimento viene offerto dai lavori preparatori parlamentari.

Al riguardo, nel resoconto stenografico dell’assemblea, si legge esclusivamente: “sono stati introdotti quattro commi aggiuntivi, dal 3-bis al 3-quinqies, che contengono una disciplina speciale e derogatoria sugli scarichi di acque meteoriche di dilavamento recapitanti nella laguna di Venezia. La finalità della norma è ricavabile dal comma 3-bis e sembra essere sostanzialmente quella di sottrarre alcuni scarichi, che non contengono sostanze pericolose, dall’obbligo di autorizzazione, alla quale sono oggi sottoposti sulla base del decreto legislativo n. 152 del 1999 e della disciplina speciale sugli scarichi nella laguna di Venezia, trattandosi nello specifico di distinguere le cosiddette acque meteoriche di dilavamento su superfici impermeabili, che non contengono alcun tipo di sostanza pericolosa, dalle restanti acque derivanti da attività produttive”.

Pertanto, in assenza di diverse indicazioni in merito e considerato quanto disposto dall’art. 39 del D. Lgs. 152/1999 e dalle nuove disposizioni della Legge 192/2004, in sede di prima applicazione si ritiene che:

1) Gli adempimenti di cui trattasi siano riferibili agli scarichi recapitanti direttamente in laguna di Venezia;

2) La definizione di cui al comma 3-ter possa offrire indicazioni generali, in assenza della disciplina regionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. 152/1999;

3) In merito agli adempimenti richiesti per le acque meteoriche recapitanti in laguna e per i relativi “piani di adeguamento”, si rinvia a successive indicazioni in attesa di conoscere le determinazioni del Magistrato alle Acque;

4) Fino all’emanazione delle suddette disposizioni regionali, continueranno ad applicarsi le “Linee Guida” già esitate con parere favorevole dalla Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente in data 20 marzo 2001 ed approvate definitivamente con provvedimento n. 981/24357/2003 del 18.03.2003.

Gli Uffici della Provincia, fino a diverse indicazioni, si atterranno alle disposizioni di cui sopra nell’applicazione delle norme in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

dott. Carlo Rapicavoli