I CRITERI DI ASSIMILABILITA’ DELLE ACQUE REFLUE A QUELLE DI SCARICO DOMESTICHE
(L. Fanizzi, S. Misceo - ECOACQUE, DIA Politecnico Bari)

L’acqua reflua domestica, può essere considerata un miscuglio acquoso, debolmente alcalino (pH @ 7,5), estremamente diluito, di sostanze organiche ed inorganiche diverse, sottoforma di solidi sospesi particolati (sedimentabili e non), dispersioni colloidali e gas disciolti. Le sostanze organiche sono essenzialmente costituite da proteine, grassi, idrati di carbonio, ma anche da tensioattivi ed altre sostanze utilizzate per l’igiene e la pulizia della persona nonché per il governo della casa; quelle inorganiche da sali già presenti nell’acqua e/o provenienti dall’alimentazione ed eliminate dall’organismo, come ammoniaca, nitrati e fosfati e da microrganismi apportati principalmente dal materiale fecale. Il carico inquinante può essere caratterizzato da alcuni parametri, quali la richiesta biochimica e chimica di ossigeno (BOD5 e COD), i materiali in sospensione, i composti del fosforo e dell’azoto (organico ed inorganico), le sostanze grasse (animali e vegetali), i tensioattivi, i cloruri, la carica batterica ed eventualmente l’alcalinità. Nella Tabella 1, sono riportate le caratteristiche “quali-quantitative” delle acque di scarico domestiche.

 
Parametro

Origine dello scarico

Totale
Acque di deiezione
(servizi igienici)
Acque da attività domestiche

(pulizia persona+casa)

 
 
(g/Ab×d)
 
 
(mg/L)
Volume (L/Ab×d)
45
155
200
– –
pH
– –
– –

6,5 – 8,5

– –
Temperatura (°C)
– –
– –
30
– –
Colore
– –
– –

Non percettibile con diluizione 1: 40

– –

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)

15
45
60
300
Richiesta chimica di ossigeno (COD)
30
100
130
650
Materiali in sospensione
10
60
70
350
Azoto totale
7,5
– –
15
75
Azoto ammoniacale
4,5
– –
9,0
45
Fosforo totale
1,5
2,5
4
20
Tensioattivi totali
– –
2
2
10
Grassi a./v.
– –
– –
30
150
Cloruri
18
12
20
100
Alcalinità (CaCO3)
– –
– –
40
200

Coliformi fecali (UFC in 100 mL)

– –
– –
– –
108

Tab. 1 - Caratteristiche quali-quantitative di scarichi domestici con dotazioni idriche di 200 L/Ab×d (mod. C. Rapisarda Sassoon, 1994).

 
 
 
 

Le acque reflue domestiche ed industriali

 

Le acque reflue domestiche sono individuate, normalmente (D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152, c.d. Testo Unico Ambientale o T.U.A.), in quelle derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (per le quali non è prevista l’autorizzazione allo scarico nella rete fognaria), mentre quelle industriali, contrapposte alle prime, in quelle scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (artigianali od industriali), che non abbiano, però, natura di acque reflue domestiche e con l’ulteriore eccezione che non si tratti di acque meteoriche di dilavamento (L. Atzori ed Al., 2006). L’inserimento dell’espressione “impianti” è stata operata per la prima volta dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (decreto di riforma del summenzionato Testo Unico Ambientale), e ha comportato l’estensione dell’applicazione della normativa sugli scarichi industriali a tutte quelle attività commerciali o di produzione di beni che non si svolgono necessariamente nell’ambito di un edificio ma che possono essere costituite, altresì, da impianti che operano esclusivamente su aree esterne. La definizione normale di acque reflue industriali prevede, quindi, che:

 

q       le acque reflue siano scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, indipendentemente dal ciclo di produzione e dalla loro natura inquinante (rientrano nella nozione, pertanto, le acque di processo, le acque di raffreddamento, di lavaggio e quelle similari);

q       le acque reflue siano diverse dalle acque reflue domestiche (sono cioè escluse dalla nozione, le acque reflue aventi le caratteristiche di equivalenza qualitativa di cui alla lettera e, c. 7, dell’art. 101, D. Lgs. n. 152/2006);

q       le acque reflue siano diverse dalle acque meteoriche di dilavamento.  

 

E’ altresì importante ricordare la definizione normale di stabilimento contenuta nel T.U.A., di cui all’art. 74, comma 1, lettera nn):

 

stabilimento industriale, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali (a. di produzione di beni) che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze (inquinanti) di cui all’Allegato 8 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico”.

 

Dalla summenzionata definizione, opportunamente richiamata, appare evidente il principio secondo il quale per l’individuazione delle acque reflue industriali non è sufficiente verificarne solo la provenienza di scarico (da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni) ma è anche necessario valutarne le caratteristiche qualitative in relazione alla presenza, nello scarico, delle sostanze inquinanti che ne stabiliscano la natura (lavorazioni industriali). Questa nuova interpretazione legislativa ben si concilia con la necessità di verificare preventivamente l’eventuale assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche e di accertare che non si tratti di acque meteoriche di dilavamento. Emblematico, in proposito, è il caso delle acque, di apporto non meteorico, utilizzate per il lavaggio delle pavimentazioni dell’edificio industriale o delle aree esterne, le quali, per quantità e qualità, non sono assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti di tipo residenziale e che, comunque, sono diverse dalle acque meteoriche di dilavamento.    

 

Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

 

In un agglomerato urbano, oltre alle acque reflue provenienti dagli insediamenti residenziali, sono scaricate acque di natura simile, rinvenienti da edifici (pubblici o privati) in cui si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività commerciali o di produzione di beni, che danno origine a scarichi provenienti esclusivamente da servizi igienici e cucine (mense). La composizione di queste acque reflue corrisponde, qualitativamente, a quella delle acque reflue domestiche, anche se prodotte solo nelle ore di lavoro. Nella Tabella 2 sono riportati i dati relativi alle acque scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali, industriali ed artigianali, diverse, fornendo il carico idraulico (portata) ed il carico organico biodegradabile (inquinante) specifici nonché il periodo di scarico (C. Rapisarda Sassoon, 1994; L. Fanizzi, 2008).

Fanno parte di questo gruppo le acque reflue in scarico da edifici turistici, balneari, alberghieri, campeggi; e quelle scaricate da attività di ristorazione, da servizi, eccetera.

 
Insediamento
Portata unitaria
 
(L/d)
Carico organico unitario
(g BOD5/d)
Concentrazione
 
 
(mg/L)
Periodo di scarico
 
(h/d)
Condizione
 
 
(*)

Uffici (esclusa mensa) per impiegato:

70
20
285
8
 

Industrie (escluse docce, mense e scarichi industriali): per addetto

120
35
295
8
 

Scuole: per alunno (esclusi laboratori scientifico-didattici)

50
15
300
8

Obbligo di cessione, come rifiuti, di reagenti e reattivi chimici

Alberghi: per letto
200
50
250
16
 
Motel: per letto
200
50
250
16
 

Ristoranti/Tavole calde: per cliente

50
15
300
10

Obbligo di disoleazione e cessione, come rifiuti, degli oli alimentari esausti

Aeroporti/Stazioni ferr.: per passeggero

35
10
285
16
 

Villaggi turistici: per ospite

200
60
300
16
 

Supermercati: per m2 coperto

4
1
250
8
 

Cinema e teatri: per posto a sedere

20
5
250
6
 

Stazioni di servizio: per veicolo

40
10
250
8
 

Bar Caffè: per cliente

20
5
250
12
 

Case di cura: per letto

250
60
240
16

Rispetto della normativa vigente sui rifiuti sanitari

Piscine e Stabilimenti balneari: per nuotatore

40
10
250
8
 

Sale da ballo e Palestre

25
7,5
300
8
 

N.B.: Nella presente tabella, la corresponsione ad 1 Abitante Equivalente (AE), è intesa pari al carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno (O2) al giorno.

Tab. 2 –  Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche (mod. C. Rapisarda Sassoon, 1994).

 

I criteri di assimilabilità delle acque reflue a quelle reflue domestiche

 

L’articolo 74, novellato dal T.U.A., ha previsto al comma 7, lettera e), che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale. Sono quindi assimilate alle acque reflue domestiche quelle acque reflue che presentano le medesime caratteristiche di qualità, pur provenendo da edifici non residenziali ossia scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività produttive, sia artigianali che industriali o commerciali purché, predetti reflui, siano stati preventivamente indicati dalla normativa regionale. E’ del resto dalla qualità del refluo, più che dalla sua astratta provenienza, che dipende l’impatto ambientale dell’acqua scaricata nel corpo recettore e, quindi, la necessità di sottoporre il relativo scarico ad un regime autorizzatorio più o meno restrittivo (A. Quaranta, 2008). A prescindere dalla tipologia dell’attività (commerciale o di produzione di beni), pertanto, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che possiedono le medesime caratteristiche qualitative delle acque reflue domestiche di cui alla Tabella 1, prima di qualsiasi eventuale trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento. Per quanto riguarda, invece, la presenza, nelle stesse acque reflue, delle sostanze inquinanti di cui alla Tabella 3, dell’Allegato 5, alla Parte III, del T.U.A., tipiche delle lavorazioni industriali, sempre prima di qualsiasi eventuale trattamento depurativo, deve essere accertato che:

 

vi sia il rispetto dei valori limite, indicati per ciascuna sostanza, di cui alla prima colonna della medesima tabella (scarichi in acque superficiali);

sussista la condizione che le acque reflue non siano scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A ed alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del T.U.A.

 

La disciplina Regionale

 

Per quanto precedentemente esposto, l’assimilazione delle acque reflue industriali a quelle domestiche, secondo la nuova riforma di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, non potrà più avvenire (neppure in sede giudiziale) in mancanza di una apposito regolamento Regionale che, in merito, individui sulla base esclusiva delle sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue (b. qualitativa), quali acque reflue industriali potranno essere assimilate alle acque reflue domestiche. Tale regolamento, pertanto, dovrà proporre una Tabella di valori limite che fissi i valori massimi di carico idraulico ed inquinante (Tabella quali-quantitativa; vedi Tab. 1), ai fini della definizione dei criteri di assimilabilità a scarico domestico. L’adozione di una siffatta Tabella, inoltre, sarà di semplificazione al provvedimento autorizzativo standard ovvero al provvedimento autorizzativo di minore criticità che dovrà essere applicato a quegli scarichi per i quali dovranno essere adottati pretrattamenti appropriati ossia trattamenti tali da garantire il rispetto di tali valori limite di emissione di cui alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006. L’istruttoria condotta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà definire, conseguenzialmente, le condizioni tecniche cui dovrà intendersi subordinata l’accettazione dello scarico nella rete fognaria dell’agglomerato:

 

le portate idrauliche giornaliere (espresse in m3/d);

i valori limite di emissione misurati come carico inquinante giornaliero (espresso in Kg/d) per gli specifici parametri fissati dalla Tabella allegata al Regolamento;

i valori limite di emissione misurati come concentrazione (espressa in mg/L), per i parametri riportati nella Tabella stabilita dal Regolamento;

le modalità di controllo delle portate;

le modalità di prelievo del campione rappresentativo della qualità media dello scarico, ai fini della tariffa di collettamento fognario e depurazione ed ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione di tipo quali-quantitativo di cui alla citata Tabella regolamentare.

 

Fino all’emanazione di tale summenzionato Regolamento regionale, pertanto, può ritenersi esclusa l’assimilabilità alle acque reflue domestiche, a prescindere dalle caratteristiche qualitative possedute, di qualsiasi acqua reflua diversa dalle acque reflue domestiche e da quelle ad esse assimilate per legge (cfr. art. 101, D. Lgs. n. 156, 2006).

Note Bibliografiche
 

[1] C. Rapisarda Sassoon a cura di (1994): “Capire l’Ambiente”; Ed. Il Sole 24 Ore Libri, Milano;

 

[2] L. Atzori, F. R. Fragale, G. Guerrieri, A. Martelli, G. Gennaro (2006): “Il Testo Unico Ambiente”, Ed. Simone, Napoli;

 

[3] A. Quaranta (2008): “Secondo decreto correttivo del TUA: i ritocchi sulla tutela delle acque”, Riv. Ambiente & Sviluppo, Ed. Ipsoa, Milano.

 

[4] L. Fanizzi (2008): “Il rilevamento dei dati tecnici nella progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue”, Riv. L’Ambiente, n. 2, Ed. Ranieri, Milano.