Dal CED Cassazione
SEZ. 3 SENT. 26614 DEL 12/07/2002 (UD.31/05/2002) RV.
222121
PRES. Malinconico A REL. Postiglione A COD.PAR.351
IMP. Iannotti E PM. (Conf.) Dettori P
502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari -
Disciplina di cui al D. L.G. n. 152 del 1999 - Scarico senza autoriz
zazione - Reato di cui all'art. 59 - Configurabilita'.
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152 ART. 59 L. DEL 11/11/1996 NUM. 574
Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la autorizzazione prevista dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, configura il reato di cui all'art. 59 del citato decreto, anche in caso
di recapito in fognatura, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attivita' di produzione di beni e che le acque discarico sono diverse da quelle domestiche. COMPLETA DI MOTIVAZIONE
N. 26614/2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 31/05/2002
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 1267
3. Dott. VINCENZO MARDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 8499/2002
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IANNOTTI Elvira n. San Giovanni Maggiore (BN) 28.5.1961; avverso la sentenza del Tribunale di Guardia Sanframonti del 21.9.2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Wladimiro Di Nunzio
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Iannotti Elvira, titolare di un frantoio oleario, e' stata ritenuta responsabile del reato di scarico di acque reflue provenienti dalla pulizia dei macchinari nella fogna comunale senza autorizzazione e condannata al pagamento di 400 mila di ammenda per il reato contestato (art. 21, 1^ comma l. 319/76) dal Tribunale di Guardia Sanframonti, con sentenza del 21.9.2001.
L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge (in quanto lo scarico in fogna senza autorizzazione non sarebbe previsto come reato dalla legge) e difetto di motivazione, perche' era onere dell'accusa documentare l'assenza dell'atto autorizzativo.
Il ricorso e' infondato per entrambi i motivi sopraindicati.
Non solo la legge 319/76 (ex art. 8 e 21, 1^ comma), ma anche quella ora vigente (D.Lg.vo 152/99, come integrato dal D.Lg.vo 258/2000), prevedono espressamente come reato lo scarico di "acqua reflue industriali senza autorizzazione" a prescindere dal luogo del recapito finale (art. 59, 1^ comma D.Lg.vo 152/99).
Il concetto di "acque reflue industriali", come definito dall'art. 2 D.Lg.vo 152/99, integrato dal D.Lg.vo 258/200, al di la' dell'apparenza terminologica, comprende un ampio ventaglio di ipotesi secondo un criterio di provenienza ("scaricato da edifici ed installazioni"), un criterio attinente alla natura dell'attivita' ("commerciali o di produzione di beni", concetto quest'ultimo ancor piu' ampio di quello di produzione industriale tradizionale) e soprattutto un criterio assorbente di esclusione che elimina possibili incertezze (acque "diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento").
L'articolo 59, 1^ comma del D.Lg.vo 152/99 contempla il reato di scarico "di acque reflue industriali", se manca l'autorizzazione, prescindendo dal recapito finale, (comprese anche le fognature), dando attuazione ad un principio generale di controllo preventivo della P.A. competente: "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" (art. 45 1^ comma D.Lg.vo 152/99).
Se il principio autorizzativo e' di ordine generale (e tale risulta dal tenore del testo di legge citato), eventuali eccezioni hanno un carattere tassativo: l'unica eccezione prevista dall'art. 45, 4^ comma riguarda "gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie" che sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio pubblico integrato. La disciplina del "regime autorizzatorio" rimane di competenza statale ed e' puntualmente sanzionata per gli scarichi di acque reflue industriali (nel senso tecnico ad ampio sopra precisato), mentre alle Regioni e' demandata la competenza per gli "scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie - servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane": le Regioni ex art. 45, comma 3 devono muoversi nell'ambito dei criteri generali della disciplina degli scarichi ex art. 28, 1^ e 2^ comma, che attengono ai contenuti (obiettivi di qualita' e valori limiti di emissione).
Nei criteri generali della disciplina sugli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche alcune acque (diverse da quelle dei frantoi oleari): provenienti da imprese dedite esclusivamente alle coltivazioni del fondo alla silvicoltura; provenienti da imprese di allevamento; provenienti da imprese che esercitino attivita' di trasformazione e valorizzazione della produzione agricola (ma solo per le prime due categorie citate); provenienti da impianti di acquacoltura e piscicoltura; aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, indicate dalla normativa regionale (art. 28, comma 7).
Per i frantoi oleari l'unico richiamo della normativa e' contenuto nell'articolo 38 D.Lg.vo 152/991 come integrato dal D.Lg.vo 258/2000), ma attiene al diverso problema della utilizzazione agronomica delle "acque di vegetazione dei frantoi oleari" soggetto a "comunicazione dell'autorita' competente": e' ben noto che il concetto di scarico dagli allevamenti (soggetto ad autorizzazione) va tenuto distinto dal diverso, successivo ed eventuale fenomeno della utilizzazione agronomica sui terreni (soggetto a comunicazione).
Analogamente avviene per i frantoi oleari, tra scarichi (soggetti ad autorizzazione secondo le regole generali) ed utilizzazione agronomica delle "acque di vegetazione" (soggetto a mera comunicazione).
A conferma indiretta della necessita' della autorizzazione per gli scarichi dei frantoi oleari, si richiama l'art. 54, 2^ comma D.Lgvo 152/99 che limita la sanzione amministrativa agli scarichi di "acque reflue domestiche o di reti fognarie" (si noti non nelle reti fognarie). La rete fognaria e' un sistema di condotta per la raccolta ed il convogliamento di acque reflue urbane (comprendenti non solo acque reflue domestiche da sole o mescolate con acque reflue industriali o meteoriche), che deve ubbidire ad un principio di tutela "qualitativa", con precise scadenze temporali, come si legge negli artt. 27 e seguenti, senza alcuna deroga per l'osservanza del principio autorizzatorio per gli scarichi nella fognatura (con l'eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche), come si ricava espressamente dall'art. 28, comma 7 e 33, 2^ comma).
In conclusione, poiche' i frantoi oleari costituiscono "installazioni" in cui si svolgono attivita' di "produzione di beni" e le acque di scarico sono "diverse" da quelle domestiche (derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e di attivita' domestiche) vige per essi il principio generale dell'autorizzazione preventiva anche se recapitano in fognatura.
Nel caso in esame (scarico di acque di pulizia di macchinari di un frantoio oleario in fogna comunale) l'autorizzazione costituiva un onere dell'interessato, poiche' la norma penale obbliga "chiunque" scarica acque reflue industriali a munirsi di autorizzazione. (art. 59, 1^ comma citato).
Non bisogna confondere lo scarico delle reti fognarie (nelle quali possono confluire anche acque reflue urbane) definito dalle Regioni, dallo scarico di acque reflue industriali ovunque si verifichi (compreso quello nelle fognature), rientranti, nei principi generali di competenza statale sanzionati penalmente (art. 59, 1^ comma).
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, il 31 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002