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Dal CED Cassazione
SEZ. 3 SENT. 26614 DEL 12/07/2002 (UD.31/05/2002) RV. 222121
PRES. Malinconico A REL. Postiglione A COD.PAR.351
IMP. Iannotti E PM. (Conf.) Dettori P
502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al D. L.G. n. 152 del 1999 - Scarico senza autoriz zazione - Reato di cui all'art. 59 - Configurabilita'.

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D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152 ART. 59 L. DEL 11/11/1996 NUM. 574
Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la autorizzazione prevista dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, configura il reato di cui all'art. 59 del citato decreto, anche in caso di recapito in fognatura, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attivita' di produzione di beni e che le acque discarico sono diverse da quelle domestiche. COMPLETA DI MOTIVAZIONE

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N. 26614/2002

 

                          REPUBBLICA ITALIANA

                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                         SEZIONE TERZA PENALE

 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                                                                       Udienza pubblica

    Dott. ALFONSO       MALINCONICO - Presidente  -                                        del 31/05/2002

 1. Dott. AMEDEO        POSTIGLIONE - Consigliere -                                              SENTENZA

 2. Dott. GUIDO         DE MAIO     - Consigliere -                                                    N. 1267

 3. Dott. VINCENZO      MARDINO     - Consigliere -                          REGISTRO GENERALE

 4. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI    - Consigliere -              N. 8499/2002

 ha pronunciato la seguente:

                            S E N T E N Z A

 sul ricorso proposto da

 IANNOTTI Elvira n. San Giovanni Maggiore (BN) 28.5.1961;  avverso  la  sentenza  del  Tribunale  di  Guardia  Sanframonti   del  21.9.2001;

 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

 Udita  in  pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere  Dott. Amedeo Postiglione;

 Udito  il Pubblico Ministero in persona del Dott. Wladimiro Di Nunzio

 che ha concluso per il rigetto del ricorso.

                            Fatto e diritto

 Iannotti  Elvira, titolare di un frantoio oleario, e' stata  ritenuta  responsabile  del reato di scarico di acque reflue provenienti  dalla  pulizia  dei  macchinari nella fogna comunale senza autorizzazione  e condannata  al  pagamento  di  400  mila  di  ammenda  per  il  reato contestato  (art.  21, 1^ comma l. 319/76) dal Tribunale  di  Guardia Sanframonti, con sentenza del 21.9.2001.

 L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di  legge (in quanto lo scarico in fogna senza autorizzazione non sarebbe  previsto  come  reato dalla legge) e difetto di motivazione,  perche' era onere dell'accusa documentare l'assenza dell'atto autorizzativo.

 Il ricorso e' infondato per entrambi i motivi sopraindicati.

 Non  solo la legge 319/76 (ex art. 8 e 21, 1^ comma), ma anche quella ora  vigente  (D.Lg.vo 152/99, come integrato dal D.Lg.vo  258/2000),  prevedono  espressamente  come reato  lo  scarico  di  "acqua  reflue  industriali  senza  autorizzazione"  a  prescindere  dal  luogo   del  recapito finale (art. 59, 1^ comma D.Lg.vo 152/99).

 Il concetto di "acque reflue industriali", come definito dall'art.  2 D.Lg.vo   152/99,   integrato  dal  D.Lg.vo  258/200,   al   di   la'  dell'apparenza terminologica, comprende un ampio ventaglio di ipotesi secondo  un  criterio  di  provenienza  ("scaricato  da  edifici   ed  installazioni"),  un  criterio attinente alla  natura  dell'attivita' ("commerciali  o di produzione di beni", concetto quest'ultimo  ancor  piu'  ampio  di  quello  di  produzione industriale  tradizionale)  e soprattutto   un  criterio  assorbente  di  esclusione  che   elimina  possibili incertezze (acque "diverse dalle acque reflue domestiche  e dalle acque meteoriche di dilavamento").

 L'articolo  59,  1^ comma del D.Lg.vo 152/99 contempla  il  reato  di  scarico  "di  acque  reflue industriali", se manca  l'autorizzazione,  prescindendo  dal  recapito finale, (comprese  anche  le  fognature), dando  attuazione  ad  un principio generale di controllo  preventivo della   P.A.   competente:   "Tutti  gli   scarichi   devono   essere preventivamente autorizzati" (art. 45 1^ comma D.Lg.vo 152/99).

 Se  il  principio autorizzativo e' di ordine generale (e tale risulta dal  tenore del testo di legge citato), eventuali eccezioni hanno  un carattere  tassativo:  l'unica eccezione prevista  dall'art.  45,  4^ comma  riguarda  "gli  scarichi di acque reflue  domestiche  in  reti  fognarie"  che  sono sempre ammessi nell'osservanza  dei  regolamenti fissati  dal  gestore del servizio pubblico integrato. La  disciplina del  "regime  autorizzatorio"  rimane di  competenza  statale  ed  e' puntualmente sanzionata per gli scarichi di acque reflue  industriali (nel senso tecnico ad ampio sopra precisato), mentre alle Regioni  e' demandata  la competenza per gli "scarichi di acque reflue domestiche e  di reti fognarie - servite o meno da impianti di depurazione delle acque  reflue urbane": le Regioni ex art. 45, comma 3 devono muoversi  nell'ambito  dei criteri generali della disciplina degli scarichi  ex art.  28,  1^  e  2^ comma, che attengono ai contenuti (obiettivi  di qualita' e valori limiti di emissione).

 Nei criteri generali della disciplina sugli scarichi, sono assimilate alle  acque  reflue domestiche alcune acque (diverse  da  quelle  dei  frantoi  oleari):  provenienti da imprese dedite esclusivamente  alle coltivazioni del fondo alla silvicoltura; provenienti  da  imprese di allevamento; provenienti da  imprese  che esercitino   attivita'  di  trasformazione  e  valorizzazione   della  produzione  agricola  (ma solo per le prime  due  categorie  citate); provenienti  da  impianti  di  acquacoltura  e  piscicoltura;  aventi  caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, indicate dalla normativa regionale (art. 28, comma 7).

 Per  i  frantoi oleari l'unico richiamo della normativa e'  contenuto nell'articolo   38  D.Lg.vo  152/991  come  integrato   dal   D.Lg.vo 258/2000),   ma  attiene  al  diverso  problema  della  utilizzazione agronomica delle "acque di vegetazione dei frantoi oleari" soggetto a "comunicazione  dell'autorita'  competente":  e'  ben  noto  che   il concetto di scarico dagli allevamenti (soggetto ad autorizzazione) va  tenuto  distinto dal diverso, successivo ed eventuale fenomeno  della utilizzazione  agronomica  sui terreni  (soggetto  a  comunicazione).

 Analogamente avviene per i frantoi oleari, tra scarichi (soggetti  ad autorizzazione   secondo   le  regole  generali)   ed   utilizzazione agronomica   delle   "acque   di  vegetazione"   (soggetto   a   mera comunicazione).

 A  conferma indiretta della necessita' della autorizzazione  per  gli scarichi  dei frantoi oleari, si richiama l'art. 54, 2^ comma  D.Lgvo 152/99  che limita la sanzione amministrativa agli scarichi di "acque reflue  domestiche  o  di  reti fognarie" (si  noti  non  nelle  reti  fognarie). La rete fognaria e' un sistema di condotta per la raccolta ed  il  convogliamento di acque reflue urbane (comprendenti non  solo acque  reflue  domestiche  da  sole  o  mescolate  con  acque  reflue  industriali  o  meteoriche), che deve ubbidire  ad  un  principio  di tutela  "qualitativa", con precise scadenze temporali, come si  legge negli  artt. 27 e seguenti, senza alcuna deroga per l'osservanza  del principio  autorizzatorio  per  gli  scarichi  nella  fognatura  (con l'eccezione  degli  scarichi  di acque reflue  domestiche),  come  si  ricava espressamente dall'art. 28, comma 7 e 33, 2^ comma).

 In    conclusione,    poiche'   i   frantoi   oleari    costituiscono "installazioni" in cui si svolgono attivita' di "produzione di  beni" e  le acque di scarico sono "diverse" da quelle domestiche (derivanti  prevalentemente dal metabolismo umano e di attivita' domestiche) vige per  essi il principio generale dell'autorizzazione preventiva  anche se recapitano in fognatura.

 Nel  caso in esame (scarico di acque di pulizia di macchinari  di  un frantoio  oleario in fogna comunale) l'autorizzazione  costituiva  un onere  dell'interessato, poiche' la norma penale  obbliga  "chiunque" scarica  acque reflue industriali a munirsi di autorizzazione.  (art. 59, 1^ comma citato).

 Non  bisogna  confondere lo scarico delle reti fognarie (nelle  quali possono  confluire anche acque reflue urbane) definito dalle Regioni, dallo  scarico  di  acque  reflue industriali  ovunque  si  verifichi (compreso quello nelle fognature), rientranti, nei principi  generali di competenza statale sanzionati penalmente (art. 59, 1^ comma).

                                P.Q.M.

 La Corte

 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle  spese processuali.

 Cosi' deciso in Roma, il 31 maggio 2002.

 Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002