TAR Piemonte Sez. I n.1153 del 18 novembre 2019
Acque.Scarico su suolo e scarico negli strati superficiali del sottosuolo
Per scarico su suolo deve intendersi lo scarico che avviene sul piano campagna tramite spandimento. Per scarico negli strati superficiali del sottosuolo può intendersi lo scarico che avviene in un corpo naturale, situato al di sotto del piano campagna, composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente suddiviso in orizzonti, di profondità variabile che differisce dalla roccia disgregata sottostante per morfologia, per le proprietà, per la composizione chimico-fisica e per i caratteri biologici.
Pubblicato il 18/11/2019
N. 01153/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2019, proposto da
S.V.A.B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Conti, Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, corso De Gasperi n. 21;
contro
Comune di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Bellingeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determina dirigenziale n. 3 del 28 dicembre 2018, comunicata con pec del 3 gennaio 2018, conclusiva del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), con cui il Piano Esecutivo Convenzionato denominato “Nuovo Insediamento Industriale in località San Michele”, sito in Alessandria, è stato sottoposto alla fase di valutazione ambientale strategica (VAS), limitatamente all'imposizione delle prescrizioni sub lettera e) e tutte quelle alla medesima collegate (h, i, p);
- di tutti gli atti anteriori, conseguenti o comunque connessi con i provvedimenti impugnati;
Con il favore di spese ed onorari di causa ai sensi del D.M. 55/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, S.V.A.B. s.r.l. ha impugnato la determina comunale di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Esecutivo Convenzionato “Nuovo Insediamento Industriale in località S. Michele”, sito in Alessandria, località S. Michele S.P. 31.
2. Il progetto per il nuovo insediamento industriale prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di tre laghetti per l’irrigazione delle aree verdi, profondi 5 metri dal piano campagna e di un lago ad uso pesca sportiva, profondo 10 metri dal piano campagna, i quali sarebbero stati tutti alimentati attraverso il convogliamento delle acque meteoriche superficiali a partire dal tetto dei capannoni da costruire.
Proprio in relazione a tali bacini idrici, la Provincia di Alessandria, nel parere reso in sede di conferenza di servizi in data 30 ottobre 2018 (cfr. doc. 10 del Comune), imponeva la realizzazione di uno studio idrogeologico approfondito e il mantenimento di un franco di almeno 1,5 metri dalla massima escursione stagionale della falda.
La necessità di approfondire la conoscenza dell’assetto idrogeologico dell’area veniva ribadita anche nel parere reso da A.R.P.A. con nota del 6 novembre 2018 (cfr. doc. 11 del Comune).
Infine, in esito alla conferenza di servizi con gli enti interessati, il Comune di Alessandria adottava determina di assoggettabilità a V.A.S., con prescrizioni che recepivano i predetti pareri di A.R.P.A. e della Provincia: si prevedeva cioè che la società proponente modificasse il progetto in modo da “mantenere un franco di almeno 1,5 m tra il fondo dei tre laghetti per la raccolta delle acque meteoriche posti in adiacenza alla S.P. 31 e la massima escursione stagionale della falda sottostante, sulla base dei risultati dello studio idrogeologico” che doveva essere realizzato dalla società, “al fine di garantire la separazione dalla falda freatica delle acque dei tre laghetti, interferenza vietata dall'art. 104 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Alessandria, in data 23 marzo 2019, per resistere al ricorso, depositando poi memoria e documenti.
4. All’udienza in camera di consiglio del 3 aprile 2019, il difensore della ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta.
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2019, il Collegio ha avvertito le parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 cod. proc. amm., di un eventuale profilo di inammissibilità del ricorso, per la mancata notifica del gravame ad A.R.P.A. e alla Provincia, i cui pareri sono stati integralmente recepiti dal Comune nel provvedimento impugnato.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Per ragioni di economia processuale, si prescinde dalla questione in rito circa l’inammissibilità del ricorso, attesa l’infondatezza dello stesso.
2. Nel merito, la società ricorrente, allegando di avere attuale interesse in ragione delle modifiche progettuali che dovrebbe adottare e degli oneri procedimentali aggiuntivi (obbligo di predisporre uno studio idrogeologico), ha contestato la determina comunale nella sola parte in cui impone le prescrizioni relative ai laghetti artificiali sopra riportate.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente afferma l’illegittimità delle prescrizioni imposte poiché si farebbe applicazione – per gli scarichi delle acque piovane da convogliare, come si è detto, dai tetti dei capannoni ai laghetti artificiali – dell’art. 104, comma 1, del d.lgs. 152/2006 (rubricato Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, a mente del quale gli scarichi sono vietati, salvo autorizzazione in via di eccezione previa istruttoria apposita), anziché dell’art. 103 (rubricato Scarichi sul suolo, norma che consente lo scarico al suolo delle acque meteoriche, appositamente convogliate in reti fognarie separate).
Conseguentemente, trattandosi di acque meteoriche che non intaccano la falda, sarebbe anche superfluo lo studio idrogeologico richiesto.
2.2. Il motivo è infondato.
2.3. Anzitutto, va evidenziato che i bacini artificiali in esame arriveranno a una profondità – dal piano strada – anche di 5 e 10 metri, sicché lo studio idrogeologico si rende necessario al fine di definire la profondità della falda, le sue oscillazioni stagionali e di stabilire la corretta distanza da mantenere dalla falda sotterranea ovvero di individuare soluzioni progettuali alternative, al fine di garantire la salvaguardia delle risorse idriche sotterranee.
2.4. Inoltre, l’assunto di parte ricorrente secondo cui si dovrebbe applicare il solo art. 103 d.lgs. n. 152/2006 al caso di specie – e quindi escludere il progetto dei laghetti da qualsiasi studio preliminare e autorizzazione – è erroneo, poiché la norma in questione si riferisce solo a scarichi delle acque meteoriche al suolo, e dunque al piano campagna; non è invece applicabile al convogliamento di acque in un bacino che arrivi persino a 10 metri di profondità dal piano campagna stesso.
È evidente che tra le due ipotesi vi sia una sostanziale differenza, non essendovi alcun pericolo per la falda nel primo caso, ben potendo invece la stessa essere intaccata nel secondo caso.
È dunque condivisibile quanto ritenuto dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio – Servizio per la Tutela delle Acque Interne nel parere del 7 agosto 2002 (cfr. doc. 12 del Comune), il quale, in merito all’art. 29 d.lgs. n. 152/1999 (il cui contenuto è stato poi trasposto nell’art. 103 comma 1 d.lgs. n. 152/2006), precisava che la norma “vieta lo scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per i casi previsti al comma 1 del medesimo articolo. In merito, quindi, alla possibilità di effettuare lo scarico si fa presente che per scarico su suolo deve intendersi lo scarico che avviene sul piano campagna tramite spandimento. Per scarico negli strati superficiali del sottosuolo può intendersi lo scarico che avviene in un corpo naturale, situato al di sotto del piano campagna, composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente suddiviso in orizzonti, di profondità variabile che differisce dalla roccia disgregata sottostante per morfologia, per le proprietà, per la composizione chimico-fisica e per i caratteri biologici. Lo spessore di tale corpo naturale dovrebbe essere compreso tra 1,5 e 4,0 metri e, comunque, deve trovarsi al di sopra della massima escursione del livello di falda di 1,50 metri. Tale definizione è necessaria al fine di garantire uno spessore sufficiente affinché avvengano i fenomeni di autodepurazione e la possibilità tecnica di installare dispositivi di scarico (quali ad esempio la subirrigazione o il pozzo assorbente, specificatamente previsti dalle norme tecniche di settore – si veda in proposito la Delberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, in particolare l’allegato 5), nonché impedire il contatto diretto tra lo scarico e le acque sotterranee. La condizione sopra esposta deve intendersi come indicazione di carattere generale e comunque lo scarico può avvenire solo nei casi in cui: - si possono sfruttare i naturali processi biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti di filtrazione e percolazione dei liquami scaricati e le conseguenti ridistribuzioni di umidità negli strati superficiali del sottosuolo; - si eviti il danneggiamento alla circolazione sotterranea”.
2.5. Alla luce di quanto precede, considerata la puntualità delle previsioni di cui agli artt. 103 e 104, nonché l’insindacabilità – salvo travisamenti e illogicità assenti nel caso di specie – delle valutazioni tecniche compiute dall’amministrazione, le prescrizioni della determina impugnata devono ritenersi immuni dai vizi lamentati: correttamente dunque, in presenza di una falda superficiale attestata dallo stesso progettista a una profondità tra i 3 e i 5 metri dal piano campagna (cfr. doc. 13 del Comune, Relazione geologica di S.V.A.B. s.r.l.), il Comune ha qualificato l’operazione di convogliamento delle acque piovane in laghetti artificiali profondi dai 5 ai 10 metri come uno scarico diretto nelle acque sotterranee di cui all’art. 104 d.lgs. n. 152/2006.
2.6. Da ultimo, va evidenziato che l’Amministrazione, anche a fronte di un eventuale dubbio di qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 103 o 104 in parola, avrebbe comunque dovuto, in applicazione dei superiori principi di precauzione e proporzionalità, procedere a svolgere un supplemento di indagine, come in effetti avvenuto attraverso la richiesta della relazione idrogeologica approfondita, fatto che comporta un sacrificio minimo per il proponente e che pertanto costituisce una scelta logica e proporzionata, lungi dall’essere viziata per il denunciato eccesso di potere.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come per legge, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Alessandria, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Flavia Risso, Primo Referendario
Laura Patelli, Referendario, Estensore