TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2452 del 20 novembre 2019
Acque.Servizio idrico integrato

L’articolo 141, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che “il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità”. La normativa primaria impone, quindi, una gestione improntata ad efficienza, efficacia ed economicità, non tollerando, per converso, il riconoscimento sul piano tariffario di costi indebiti derivanti da gestioni non improntate a tali principi.


Pubblicato il 20/11/2019

N. 02452/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02448/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2448 del 2017, proposto da
Girgenti Acque s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Giovanni Mandolfo, Andrea Scuderi, Sebastiano Maurizio Timineri, con domicilio eletto presso l’avvocato Enzo Robaldo, con studio ubicato in Milano, piazza Eleonora Duse, n. 4;

contro

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già denominata Autorità Garante per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, ubicati in Milano, via Freguglia, n. 1, è ex lege domiciliata;
Assemblea Territoriale Idrica Ag9 Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio eletto presso l’avvocato Rocco Mangia, con studio ubicato in Milano, corso Magenta, n. 45;
Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti


per l'annullamento

- della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico del 14 settembre 2017, n. 636, con cui si è disposta l’approvazione dello specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016 – 2019, proposto dall’Assemblea territoriale idrica AG9 Agrigento;

- della deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica AG 9 del 14 luglio 2017, n. 33;

- della deliberazione dell'AEEGSI del 23 dicembre 2015, n. 656, avente ad oggetto “convenzione tipo per la regolarizzazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;

- della deliberazione dell'AEEGSI del 28 dicembre 2015, n. 664, avente ad oggetto “approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI 2”;

- della relazione di accompagnamento ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d), della delibera AEEGSI 664/2015/R/idr e della relazione descrittiva del programma degli interventi, allegate alla deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica AG9 del 14 luglio 2017;

- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dell’Assemblea Territoriale Idrica Ag9 Agrigento;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1696/2017 della Sezione che fissa l’udienza di trattazione del merito della causa ritenendo che “i profili di censura dedotti in giudizio, connotati da complessità tecnica e dalla carenza – allo stato – di idonea documentazione probatoria, appaiono incompatibili con la cognizione propria della […] fase cautelare”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2019 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente chiede l’annullamento: a) della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico del 14 settembre 2017, n. 636, con cui si dispone l’approvazione dello specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016 – 2019, proposto dall’Assemblea territoriale idrica AG9 Agrigento; b) della deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica AG 9 del 14 luglio 2017, n. 33; c) della deliberazione dell'AEEGSI del 23 dicembre 2015, n. 656, avente ad oggetto “convenzione tipo per la regolarizzazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”; d) della deliberazione dell'AEEGSI del 28 dicembre 2015, n. 664, avente ad oggetto “approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI 2”; e) della relazione di accompagnamento ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d), della delibera AEEGSI 664/2015/R/idr e della relazione descrittiva del programma degli interventi, allegate alla deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica AG9 del 14 luglio 2017; f) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.

2. In punto di fatto la ricorrente espone di essere gestore del Servizio Idrico Integrato “SII", in ventisette Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale – “ATO” di Agrigento, istituto in forza delle previsione della L. n. 36/1994 e del D. Lgs. 152/2006 e con decreto del Presidente della Regione siciliana del 16 maggio 2000, n. 114. L’aggiudicazione del servizio avviene in forza della delibera del 18 gennaio 2007, n. 1 del Commissario ad acta del relativo Consorzio d’Ambito. La Società assume l’affidamento in concessione del “SII” e dei connessi lavori infrastrutturali funzionali alla migliore efficienza del servizio medesimo stipulando, in data 27 novembre 2007, la convenzione di gestione per la durata di trent’anni.

2.1. La ricorrente evidenzia, inoltre, come, ai sensi della previsione di cui all’articolo 14 della convenzione, il gestore accetti “il Programma degli interventi e il relativo Piano Tecnico-Economico Finanziario (PEF), così come risultante a seguito della proposta migliorativa dello stesso Gestore, redatti ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 36/1994 […], ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe”. L’articolo 16 della convenzione prevede, invece, che, per realizzare le prestazioni oggetto dell’obbligazione convenzionale, si stabilisca una tariffa avendo riguardo alla “tariffa reale media” riportata nel “piano tecnico e finanziario” e determinata in base al “Metodo Tariffario Normalizzato”, introdotto con il D.M. 4 del 1° agosto 1996 (che impone di far riferimento alle componenti di costo e si informa al principio di derivazione eurounitaria del “full cost recovery”). La tariffa determinata è, comunque, suscettibile di variazioni derivanti dai costi effettivamente sostenuti, dall'inflazione e dagli investimenti effettuati dal gestore.

2.2. Nel caso di specie, la ricorrente deduce di incontrare numerose problematiche nell’avvio della gestione in ragione di anomalie ed inadempienze delle Amministrazioni comunali e dell’Ente d’Ambito. Solo ventisette dei quarantasei Comuni dell’Ambito provvedono alla consegna delle reti e dei servizi all’Ente d’Ambito concedente, e, quindi, al concessionario gestore. Inoltre, prima dell’ingresso del concessionario, esiste una “tariffazione frammentata”, “differenziata”, “disomogenea” e “non remunerativa”. La tariffa d’ambito viene approvata solo nel 2012 imponendo alla Società, per il periodo precedente, di sostenere costi di gestione notevoli pur in assenza di un adeguato sistema tariffario. Parimenti sono approvati con notevole ritardo gli atti di regolazione dei rapporti con l'utenza. Il Regolamento di utenza è, infatti, approvato solo con la delibera del 30 novembre 2011 e contiene disposizioni che impongono un “sensibile aumento della prestazioni e della qualità del servizio rispetto alla gestione dell’anno 2011”.

2.3. La ricorrente nota, inoltre, come, nel 2012, muti il quadro regolatorio di riferimento. In tale anno sono, infatti, trasferiti all’Autorità i poteri relativi all'adozione del metodo tariffario ed all'approvazione delle tariffe. Nell’esercizio di tali poteri, l’Autorità adotta, con delibera del 28 dicembre 2012, il Metodo Transitorio Tariffario (M.T.T.) che fa espresso riferimento alle componenti di costo presenti nell’esercizio 2011. Metodo ritenuto penalizzante per Girgenti Acque s.p.a. stante la permanenza delle anomalie in precedenza indicate. Successivamente l’Assemblea Territoriale Idrica, con la delibera del 14 luglio 2017, n. 33, approva la proposta di aggiornamento tariffario che l’Autorità approva con la deliberazione del 14 settembre 2017 numero 636/2017/R/IDR. Tali atti sono ritenuti lesivi dalla società ricorrente nella parte in cui: a) non attuano il principio del “full cost recovery”; b) riducono la quota da inserire in tariffa del Fo.N.I. o Fondo Nuovi Investimenti, nonostante una condizione strutturale d’Ambito ricadente nello “schema VI” della matrice regolatoria di cui all’allegato A della delibera AEEGSI 664/2015/R/idr che prevede stanziamenti di quote aggiuntive; c) non riconoscono in tariffa costi “per morosità corrispondenti all’effettivo e riconosciuto livello della morosità stessa”; d) introducono, all’interno del nuovo schema di convenzione, “previsioni contrastanti con la disciplina generale del settore (e comunque, contraddittorie e ingiustamente pregiudizievoli tanto nell’interesse generale che in quello della corretta gestione)”.

3. La Girgenti Acque s.p.a., richiamate le ragioni a sostegno della competenza territoriale di questo Tribunale e ricostruito il quadro normativo di riferimento, impugna i provvedimenti in epigrafe “per violazione degli articoli 9 della direttiva 2000/60 CE, 154 del decreto legislativo 152/2006, 2 del DPCM 20 luglio 2012 e 3 della legge 241/1990 (nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, ed eccesso di potere dovuto ad illogicità e contraddittorietà)”.

3.1. In primo luogo, la Società deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non attuano il principio del “full cost recovery” effettuando una riduzione degli effettivi costi operativi da 4.337.432 euro a 3.340.584 euro in ragione della ritenuta eccedenza dei costi per il personale.

3.2. La Società deduce, inoltre, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui riducono la componente del Fo.N.I. aggravando la posizione economica e finanziaria del gestore.

3.3. La Società lamenta, ancora, il mancato riconoscimento in tariffa dei maggiori costi per morosità ritenendo inadeguato il valore del 7,1 per cento attribuito dai provvedimenti impugnati.

3.4. In ultimo la Società lamenta l’illegittimità di una serie di prescrizioni contenute nell’Addendum alla convezione.

4. Si costituiscono in giudizio l’Autorità (in data 6 novembre 2017) e l’Assemblea Territoriale Idrica AG9 di Agrigento (in data 13 novembre 2017) chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.

5. In data 13 novembre 2017 l’Assemblea Territoriale Idrica AG9 di Agrigento formula istanza di rinvio della trattazione della domanda cautelare articolata in via incidentale da parte ricorrente che aderisce alla richiesta di rinvio. All’udienza in camera di consiglio del 16 novembre 2017 la trattazione dell’istanza cautelare è, quindi, rinviata all’udienza del 18 dicembre 2017. All’esito di tale udienza la Sezione adotta l’ordinanza n. 1696/2017 con la quale fissa per la trattazione del merito della causa la prima udienza pubblica di gennaio 2019 ritenendo che “i profili di censura dedotti in giudizio, connotati da complessità tecnica e dalla carenza – allo stato – di idonea documentazione probatoria, appaiono incompatibili con la cognizione propria della […] fase cautelare”.

6. In vista dell’udienza pubblica del 18 dicembre 2018, le parti costituite depositano documenti e memorie difensive. La ricorrente e l’Assemblea Territoriale Idrica AG9 di Agrigento depositano, inoltre, memorie di replica.

6.1. In data 17 dicembre 2018 la ricorrente chiede il rinvio della trattazione del merito della causa evidenziando di dover verificare la necessità di proporre ricorso per motivi aggiunti avverso alcuni degli atti depositati dall’Assemblea Territoriale Idrica AG9 di Agrigento.

6.2. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2018, la trattazione del merito della causa è rinviata all’udienza pubblica del 13 novembre 2019 in ragione della richiesta formulata da parte ricorrente.

6.3. In vista dell’udienza del 13 novembre 2019 la ricorrente e l’Assemblea territoriale idrica AG9 di Agrigento depositano memorie difensive. Tutte le parti costituite depositano memorie di replica.

6.4. All’udienza del 13 novembre 2019 la causa è trattenuta in decisione.

7. In limine, occorre valutare l’istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente (pur se non ribadita all’udienza di discussione del 13 novembre 2019), motivata dall’intervenuto deposito da parte dell’Assemblea territoriale idrica AG9 di Agrigento della “Relazione sul Piano degli Investimenti 2016/2019” e della “Relazione descrittiva ai sensi della Determinazione AEEGSI 30 marzo 2016, n. 2/2016-DSID”. Osserva la ricorrente come si tratti di “documentazione costituita da oltre duecento pagine di argomentazioni tecniche e calcoli che, ai fini d’una effettiva tutela del diritto di difesa e del principio di contradditorio impongono la necessità d’un rinvio (anche per consentire un adeguato esame da parte dei tecnici incaricati dalla parte ricorrente)”.

7.1. In linea generale, osserva il Collegio come “nell’ordinamento afferente al processo amministrativo non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso o alla cancellazione della causa dal ruolo, atteso che le stesse hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice”. E “ciò, in quanto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo sia regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti” (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6414; Consiglio di Stato, sez. VI, 7 ottobre 2015, n. 3911). Inoltre, va considerato come risponda “all’esigenza di ordinato svolgimento della giustizia che i ricorsi, una volta fissati, sino decisi, poiché la fissazione di un ricorso preclude, con la saturazione del ruolo di udienza, la conoscenza di altra controversia” (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 1997, n. 696; cfr., inoltre, T.A.R. per la Lombardia – sez. II, 20 agosto 2019, n. 1911).

7.2. Nel caso di specie, la richiesta di rinvio è fondata dalla necessità di verifica della documentazione depositata dall’Assemblea Territoriale Idrica AG9 di Agrigento in data 23 ottobre 2019. Si tratta, tuttavia, di documentazione depositata nel rispetto dei termini processuali e che non giustifica il rinvio della trattazione ove si consideri che la richiesta si fonda sulla generica necessità di un adeguato esame ma non si indicano quali specifici approfondimenti andrebbero compiuti e quale sia il tempo necessario eccedente l’intervallo intercorrente tra la data del deposito e l’udienza di discussione. Del resto, proprio all’udienza di discussione la parte ricorrente non ribadisce la richiesta di rinvio ma chiede che la causa sia decisa e, comunque, non evidenzia alcune delle circostanze sopra indicate. Per tali ragioni non sembra predicabile la necessità di preservare il diritto di difesa della parte disponendo il rinvio della trattazione della causa. Si aggiunga, inoltre, che la controversia risulta governata dal rito speciale di cui all’articolo 119 c.p.a. che impone l’applicazione di termini dimezzati proprio nell’ottica della speditezza della decisione della lite che verrebbe sostanzialmente vanificata ove una generica richiesta di rinvio venisse accolta.

8. Prima di passare alla disamina nel merito del giudizio, pare, inoltre, necessario precisare come la cognizione e decisione del Collegio non può che limitarsi alle specifiche censure svolte dalla parte ricorrente senza investire, in alcun modo, circostanze di fatto estranee all’oggetto del presente giudizio. Precisazione necessaria in ragione della pluralità di deduzioni di circostanze di fatto che non investono direttamente i motivi di ricorso, né attengono a fatti idonei a determinare eventi processuali rilevanti per il presente giudizio.

9. Entrando in medias res, il Collegio ritiene di poter soprassedere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’Autorità e dall’Assemblea Territoriale Idrica AG9 di Agrigento stante l’infondatezza dei motivi di ricorso come, di seguito, motivata.

10. Partendo dal primo motivo si rammenta come la società lamenti la violazione del principio del “full cost recovery” stante il mancato riconoscimento di una parte dei costi operativi e, in particolare, dei costi per il personale.

10.1. Il motivo è infondato.

10.2. La decurtazione in esame riguarda una parte dei costi operativi ed è giustificata dall’esigenza di assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione eliminando costi conseguenti ad una gestione inefficiente, indebitamente gravanti altrimenti sugli utenti. In relazione al solo aspetto relativo ai costi del personale, l’Ente di governo d’ambito verifica come “il livello di personale sostenuto da Girgenti Acque (e dalla società totalmente controllata Hydortecne spa) ed il suo incremento nel corso dell’ultimo quinquennio, sia superiore rispetto alla media di settore”. Per tale motivo, “e in ottica prudenziale e nel principio di contenimento della tariffa, ai fini del riconoscimento dei maggiori costi operativi, […] ritiene opportuno decurtare del 50%, il maggior costo sostenuto per il personale” (cfr. foglio 43 della Relazione di accompagnamento ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lett. d), della Delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR; documento n. 8 del deposito dell’Autorità del 6 novembre 2017). L’Ente di governo accerta, quindi, una situazione di inefficienza derivante sia dai costi elevati per il personale in servizio sia dall’incremento del numero di personale.

10.3. In tale situazione, la tariffa approvata mira alla finalità di efficientare il costo del personale e di evitare che una gestione inefficiente possa gravare sull’utenza. Decisione da ritenersi legittima alla luce del parametro normativo di riferimento costituito dalla previsione di cui all’articolo 141, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006 secondo cui “il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità”. La normativa primaria impone, quindi, una gestione improntata ad efficienza, efficacia ed economicità, non tollerando, per converso, il riconoscimento sul piano tariffario di costi indebiti derivanti da gestioni non improntate a tali principi. Lo conferma la previsione contenuta nell’articolo 3 del D.P.C.M. del 20 luglio 2012 che impone all’Autorità di predisporre e rivedere “periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato” sulla base, ex aliis, dei “costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori”.

10.4. Le disposizioni invocate assolvono, pertanto, ad una duplice funzione. Da un lato, precludono l’ingresso in tariffa di costi non coerenti ai principi di efficacia, efficienza ed economicità soddisfacendo l’interesse della generalità degli utenti a non essere incisi per costi eccessivi derivanti da una gestione non oculata. Dall’altro, simili regole fungono “da incentivo agli operatori del settore di promuovere la propria efficienza (obiettivo, invece destinato al fallimento, se fossero assunti a parametro i costi concreti, a piè di lista, del soggetto affidatario, potendo questi ultimi essere anche il frutto di un esercizio inefficiente dell’attività economica oggetto del servizio)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2481; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, sez. VI, 25 marzo 2019, n. 1958).

10.5. Del resto, la previsione di cui all’articolo 1, comma 1, della L. n. 481/1995 impone all’Autorità di assicurare “un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”. Disposizione che, come osservato dalla Sezione, consente di affermare che “le tariffe devono essere tali da coprire i costi sostenuti per l’erogazione del servizio; con la precisazione, al riguardo, che l’Autorità non fa riferimento, in realtà, ai costi effettivamente sostenuti, ma ai costi efficienti, e cioè a quelli che un operatore efficiente sosterrebbe per erogare la sua prestazione” (T.A.R. per la Lombardia – sez. II, 5 agosto 2015, n. 1886, confermata da Consiglio di Stato, sez. VI, 26 luglio 2016, n. 3356).

10.6. In definitiva il primo motivo di ricorso è infondato.

11. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta l’illegittimità della decurtazione del Fo.N.I. La decurtazione concerne principalmente la componente del Fo.N.I. riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti, mentre viene riconosciuta in tariffa la componente del Fondo da impiegare per le agevolazioni tariffarie a carattere sociale.

11.1. La decisione dell’Ente di governo risulta legittimo esercizio della discrezionalità conferita in materia considerato anche che la voce in esame costituisce, in sostanza, un contributo pubblico in conto impianti. Infatti, la decisione muove dalla necessità di contenere gli aumenti tariffari e di assicurare, quindi, la sostenibilità sociale dei corrispettivi applicati all’utenza. Obiettivo che si intende raggiungere incidendo sulle componenti che non pregiudicano la realizzazione degli interventi prioritari, funzionali a garantire gli obiettivi specifici della pianificazione. In presenza di una modulazione tariffaria che non incide sulla realizzabilità degli investimenti e consente, inoltre, di mantenere l’equilibrio economico finanziario della gestione, risulta legittima la decurtazione operata che, in sostanza, si traduce nella rinuncia a parte degli investimenti al fine di contenere aumenti tariffari che possono risultare socialmente poco sostenibili stante anche le numerose criticità del servizio essenziale riscontrate.

11.2. Né pare apodittico ed indimostrato il riferimento agli ulteriori contributi pubblici di cui la società disporrebbe tenuto conto che, come stabilito dalla stessa deliberazione 636/2017/R/idr, l’Autorità si riserva di verificare l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti “anche tenuto conto dell’effettiva disponibilità dei contributi pubblici previsti per il secondo periodo regolatorio”. Pertanto, l’Autorità non si limita a postulare la sussistenza di ulteriori contributi ma, in conformità con la previsione di cui all’articolo 11.1 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr, prevede una effettiva verifica degli stessi.

11.3. Il motivo è, quindi, infondato e deve essere rigettato.

12. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la mancata inclusione in tariffa di tutti i costi relativi alla morosità.

12.1. Il motivo è infondato.

12.2. L’Autorità riconosce i costi di morosità secondo il metodo parametrico. Applicazione che la Società, pur non contestando esplicitamente, ritiene, tuttavia, non idonea a tener conto della posizione specifica della stessa ricorrente.

12.3. Invero, va considerato, in linea generale, come “la morosità dell’utenza rientra ordinariamente fra il rischio di impresa dell’operatore, che ha l’onere di attivarsi, con tutti i mezzi offerti dall’ordinamento, per il recupero anche coattivo del proprio credito” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 6 maggio 2014, n. 1165). Ne consegue che “la valorizzazione delle morosità quale costo da collocare in tariffa non possa ridursi ad una sorta di rimborso automatico delle morosità stesse, che non costituirebbe un incentivo al recupero del credito e porrebbe, in definitiva, a carico degli utenti “virtuosi”, le morosità” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 6 maggio 2014, n. 1165).

12.4. Nel caso di specie, l’Autorità riconosce il costo di morosità in misura parametrica e nella specifica percentuale del 7,1 per cento relativa al Sud, ben più alta delle restanti parti del Paese. In parte qua, il provvedimento è, pertanto, pienamente conforme alla normativa di riferimento (articolo 30, comma 2, del c.d. M.T.I.-2). Né sussistono i presupposti per applicare la previsione contenuta nell’articolo 30, comma 3, del c.d. M.T.I.-2 secondo la quale “laddove l’entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto, rischi di compromettere l’equilibrio economico-finanziario della gestione, verrà valutata, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali”. Infatti, nel caso di specie, è accertato (e non smentito dalla ricorrente) come non vi sia alcun rischio di compromissione dell’equilibrio economico-finanziario della gestione che possa determinare la sostanziale traslazione del costo dall’impresa all’utenza.

13. Con l’ultimo motivo di ricorso la Società lamenta l’illegittimità di una serie di prescrizioni contenute nell’Addendum alla convezione.

13.2. Il motivo è infondato.

13.3. In termini generali si osserva come la regolazione dell’Autorità contenuta nella delibera 656/2015/R/idr trovi applicazione anche alle convenzioni efficaci alla data di entrata in vigore della delibera stessa. Infatti, la disposizione di cui all’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che “il rapporto tra l'ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”. La disposizione di cui all’articolo 151, comma 3, dell’articolato normativo richiamato prevede, inoltre, che “le convenzioni esistenti [debbano] essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”. La normativa primaria consente, pertanto, di adeguare le convenzioni alla regolazione dettata dall’Autorità, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Sezione (cfr. T.A.R. per la Lombardia – sez. II, 15 maggio 2014, n. 1275).

13.4. Inoltre, l’integrazione avviene in conformità alle previsioni di cui al comma 2 che riguardano: “a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio: b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara; c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti; g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165; i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima; m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 , ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente; n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore”.

13.5. Passando alle sub-censure articolate dalla ricorrente, si osserva, inoltre, quanto segue.

13.6. Con la prima di questa la ricorrente evidenzia come la previsione di cui all’articolo 4 dell’Addendum individui il dies a quo dal quale decorre la convenzione dalla stipula della convenzione e non, come stabilito, in precedenza dal verbale di consegna degli impianti.

13.6.1. La modifica rientra, in primo luogo, nell’alveo della previsione di cui all’articolo 151, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre, si tratta di modifica assolutamente ragionevole come dimostra proprio il caso della ricorrente. Se, infatti, la durata della convenzione venisse ancorata alla consegna di tutti gli impianti dei vari Comuni coinvolti nell’Ambito si sarebbe dinanzi ad una convenzione che, nel caso di specie, non dovrebbe ritenersi neppure efficace difettando l’integrale consegna degli impianti di tutti i Comuni ricompresi dell’Ambito.

13.7. La Società ritiene, inoltre, non integrativa della precedente convenzione ed irragionevole la previsione relativa alle polizze da sottoscrivere.

13.7.1. Osserva il Collegio come la modifica sia abilitata dalla previsione di cui all’articolo 151, comma 2, lettera n), del D.Lgs. n. 151 del 2006. Inoltre, la mera previsione di un massimale non può ritenersi ex se lesiva della libertà economica della ricorrente atteso che la necessità di prestare apposite garanzie è già prevista dalla precedente convenzione e che è, del tutto apodittica l’affermazione secondo cui l’apposizione di un massimale comporta l’obbligo della società di “pagare premi assolutamente ingiustificati”.

13.8. In ultimo, è infondata la tesi della ricorrente secondo cui non è recepito nell’Addendum il contenuto dell’articolo 13 della convenzione-tipo. Infatti, come rilevato dall’Assemblea Territoriale Idrica Ag9 di Agrigento, la previsione di cui all’articolo 17 dell’Addendum obbliga a garantire “tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari”, e “lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente”. Previsioni idonee a consentire l’integrale recepimento delle regole dettate dalle convenzioni-tipo anche nella fattispecie in esame.

14. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Autorità e dell’Assemblea Territoriale Idrica Ag9 di Agrigento nella misura indicata in dispositivo. Non si provvede, invece, alla regolazione delle spese di lite tra la ricorrente e la Regione siciliana e tra la ricorrente ed il comune di Agrigento, non costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) respinge il ricorso;

b) condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che quantifica complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, ed in favore dell’Assemblea Territoriale Idrica Ag9 di Agrigento che quantifica complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge;

c) non provvede alla regolazione delle spese di lite tra la ricorrente e la Regione siciliana e tra la ricorrente ed il comune di Agrigento, non costituiti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Lorenzo Cordi', Referendario, Estensore