Trib. Vicenza Sez. Schio sent. 48 del 15 marzo 2010
Est. Bertotti Imp.NN
Acque. Validità campionamento ed analisi da parte di società privata

Vicenda relativa all'utilizzabilità, a fini penali, dei campionamenti e delle analisi eseguite non dall'ARPA ma da società privata che, secondo la tesi difensiva, non sarebbe in posizione di imparzialità rispetto al soggetto controllato e non sarebbe competente a svolgere campionamenti ed analisi utilizzabili a fini penali, essendo questa attività demandata in via esclusiva agli enti pubblici di controllo, quali appunto l'ARPA.

Fatto e diritto

 

In data 6.3.08 il GIP emetteva decreto idi giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna nei confronti di NN Mario per il reato sopra indicato.

Revocato il decreto penale, ed avendo le parti concordemente rinunciato all'escussione dei rispettivi testimoni ammessi, all'udienza del 22.2.2010 P.M. e difesa concludevano come sopra

riportato.

In data 5.3.07 AVS (Alto Vicentino Servizi S.p.A.), che gestisce l'impianto di fognatura e depurazione nel Comune di Valdagno, ove ha sede la XXYY s.r.l., di cui è legale rappresentante l'imputato, ha eseguito un prelievo dei reflui di scarico in pubblica fognatura dell'attività produttiva (conceria), e dalle analisi dei campioni, eseguite dal laboratorio di AVS, è risultato che i reflui supervano i limiti previsti in relazione al cromo totale.

Il problema che pone il presente processo concerne l'utilizzabilità, a fini penali, dei campionamenti e delle analisi eseguite da AVS e non dall'ARPAV, poiché AVS è una società privata, che, secondo la tesi difensiva, non sarebbe in posizione di imparzialità rispetto al soggetto controllato e non sarebbe competente a svolgere campionamenti ed analisi utilizzabili a fini penali, essendo questa attività demandata in via esclusiva agli enti pubblici di controllo, quali appunto l'ARPAV.

L'art. 223 disp. atto c.p.p. non contempla i soggetti abilitati ad eseguire prelievi ed analisi, facendo riferimento unicamente ad "attività ispettive o di vigilanza previste da legge i decreti", e dunque ad attività di vigilanza amministrativa; l'art. 128 comma 2 divo 152/06 dispone che "per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato (cioè AVS) organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione", e l'art. 129 prevede che "l'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione ...ed il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico".

Deve quindi ritenersi che il gestore del servizio idrico integrato (cioè AVS) sia legittimato ad effettuare controlli, con prelievi di campioni e analisi dei reflui.

AI riguardo, nessuna rilevanza assume l'art. 135 divo 152/06, richiamato dalla difesa, atteso che esso concerne i soli illeciti amministrativi.

Secondo la difesa, detti controlli potrebbero avere efficacia solo nell'ambito del rapporto interno fra gestore e titolare dello scarico, ma non potrebbero essere assimilati ai controlli di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p., aventi efficacia anche nel processo penale.

Si deve ricordare che AVS è una S.p.A. costituita da 38 Comuni, e quindi si presenta come soggetto giuridico privato a capitale pubblico: dunque, anche se AVS non è ente pubblico, svolge attività di natura pubblica ed amministrativa, proprio perché gestisce l'impianto di fognatura e depurazione del Comune di Valdagno con specifici poteri di controllo, con la conseguenza che AVS può svolgere attività di prelievo ed analisi che, in linea teorica, possono essere utilizzate anche nel processo penale (v. anche l'art. 165 divo 152/06, secondo cui "...ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per il controllo di qualità").

Sostiene la difesa che AVS, essendo un soggetto giuridico privato, sarebbe privo del requisito dell'imparzialità, previsto per la P.A., trovandosi in una situazione di conflitto di interessi con il soggetto controllato: non pare ravvisabile il dedotto conflitto di interessi per il mero fatto che AVS è soggetto che gestisce e controlla l'impianto di fognatura e depurazione del Comune di Valdagno, proprio perché quel potere di controllo gli è conferito dalla legge al fine di ampliare l'ambito dei controlli in materia di acque. AI proposito si osserva che l'A.A.T.O. (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale), che è autorità amministrativa, prevista dal divo citato, ha stipulato una convenzione con AVS per la gestione del servizio idrico integrato, affidando espressamente ad AVS "il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature ed il rilascio delle relative autorizzazioni" (art. 12).

Del resto, la stessa Cassazione Sez. III, nella sentenza n. 19715/07, ha, se pure incidentalmente, affermato la validità di campionamenti ed analisi effettuati da un soggetto privato abilitato ad eseguire i controlli dalla normativa in materia.

Può anche aggiungersi che AVS è una S.p.A. con capitale sociale interamente detenuto da 38 Comuni, serviti, appunto, da AVS, sicchè, pur trattandosi di società di diritto privato, ne è evidente la natura prettamente pubblicistica, anche perché AVS si occupa di gestire il servizio idrico integrato, che è destinato ad uso pubblico.

Quanto al fatto, pure contestato dalla difesa, che i campionamenti e le analisi eseguite da AVS abbiano rispettato le prescrizioni dettate dall'art. 223 disp. atto c.p.p. per la loro utilizzazione nel processo penale, si rileva che i prelievi sono stati eseguiti con la redazione di un apposito verbale, sottoscritto anche dalla persona che rappresentava la BT, presente al prelievo, e nel verbale è stato dato avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui sarebbero state eseguite le analisi dei campioni, talchè sono state pienamente rispettate le prescrizioni imposte dalla norma citata (Cass. Sez. 111,42533/08).

La difesa ha sostenuto anche che le operazioni di prelievo sarebbero state effettuate irregolarmente, in quanto sarebbero stati formati due soli campioni e i campioni non sarebbero stati sigillati; a prescindere dal fatto che tali circostanze non risultano dal verbale, si osserva che l'eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è soggetta ad alcuna sanzione, spettando al Giudice valutare la razionalità del metodo adottato in relazione alle specifiche caratteristiche del ciclo produttivo e delle modalità dello stesso (Cass. Sez. III, 14425/04; Casso Sez. III, 29884/06), che nella fattispecie appare pienamente ravvisabile, anche considerando che il campionamento è stato eseguito nel pozzetto di ispezione con prelievo medio composito, e che il rappresentante della società BT non ha voluto prelevare un controcampione.

Nessuna sanzione di inutilizzabilità è poi prevista per il fatto che il referto di analisi sia sottoscritto ma privo del timbro dell'Ordine dei Chimici.

Dunque, va affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, pienamente integrato sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo (quantomeno

colposo).

All'imputato possono essere concesse le attenuanti generiche per il fatto che ha un unico precedente penale per contravvenzione, risalente al 1993.

Pena equa, ex art. 133 c.p., si stima quella di mesi 2 di arresto e € 2000 di ammenda (p.b. 3 mese di arresto e € 3000 di ammenda, ridotta di 1/3 ex art. 62 bis c.p.= mesi 2 e € 2000), potendo sostituirsi la pena detentiva, come richiesto dalla difesa, in quella pecuniaria dell'ammenda pari a € 2280, per un totale di € 4280, oltre al pagamento delle spese processuali.

Giorni 90 per il deposito della motivazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara NN Mario responsabile del reato a lui ascritto e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena complessiva di € 4280 dì ammenda, sostituita la pena di 2 mesi di arresto in quella dell'ammenda dì € 2280, oltre al pagamento delle spese processuali.

Giorni 90 per il deposito della motivazione.

Schio 22.2.2010