MINISTERO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 31 marzo 2009
Impiegabilita\' in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

GU n. 114 del 19-5-2009
                        IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell\'ambiente;
Visto il decreto del Direttore generale per la difesa del mare in
data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni
per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di
impiegabilita\' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in
mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi
petroliferi»;
Tenuto conto della necessita\' di ampliare le possibilita\' di
riconoscimento di impiegabilita\' in mare anche ad altre tipologie di
prodotti disinquinanti rispetto a quelle contemplate dal citato D.D.
23 dicembre 2002 come quella dei prodotti composti da materiali ad
azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o
sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico;
Visto il proprio decreto DEC/DPN/1928 del 29 ottobre 2007 con il
quale e\' istituito presso la Direzione generale per la protezione
della natura un tavolo tecnico per la revisione del D.D. 23 dicembre
2002;
Preso atto delle indicazioni rappresentate dai membri del suddetto
tavolo tecnico negli incontri del 18 novembre 2008 e del 13 marzo
2009, e di cui ai relativi verbali agli atti di questa Direzione, con
le quali hanno positivamente valutato l\'ammissibilita\' dal punto di
vista tecnico alla procedura semplificata per il riconoscimento di
impiegabilita\' in mare, di cui al presente decreto, dei prodotti
composti da materiali di origine vegetale, animale o sintetica,
purche\' inerti dal punto di vista chimico e biologico e purche\' siano
rispettati determinate condizioni e requisiti per la loro immissione
sul mercato, in considerazione della intrinseca innocuita\' nei
confronti dell\'ambiente marino di tali prodotti;
Ritenuto pertanto opportuno e conseguente procedere ad una
semplificazione delle procedure per il riconoscimento di
impiegabilita\' in mare per la bonifica dalla contaminazione da
idrocarburi petroliferi dei suddetti prodotti composti da materiali
di origine vegetale, animale o anche di origine sintetica, stante la
loro intrinseca innocuita\' nei confronti dell\'ambiente marino;

Decreta:



Art. 1.



1. Il presente decreto riconosce l\'impiegabilita\' in mare di
prodotti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi
petroliferi composti da materiali ad azione assorbente di origine
vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista
chimico e biologico.


                               Art. 2.



1. I prodotti composti da materiali di cui all\'elenco riportato
nell\'allegato 1 al presente decreto, in considerazione della loro
intrinseca innocuita\' nei confronti dell\'ambiente marino, sono
direttamente impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione
da idrocarburi petroliferi, solo qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
il materiale che compone il prodotto deve risultare inerte dal
punto di vista chimico e biologico anche a seguito di eventuali
trattamenti;
il prodotto non deve contenere altre sostanze chimiche additive
rispetto ai materiali di cui all\'art. 1, fatta eccezione per
l\'involucro esterno che dovra\', esso stesso, essere del tutto inerte;
il prodotto non deve svolgere azione affondante nei confronti
degli idrocarburi petroliferi;
il materiale che compone il prodotto non deve essere utilizzabile
in forma libera ma deve essere contenuto in un involucro esterno.
2. I prodotti di cui al comma 1 potranno essere immessi sul mercato
a condizione che siano accompagnati da una scheda tecnica e da una
etichetta apposta sulla confezione che riportino le seguenti
indicazioni:
denominazione del prodotto e della societa\' produttrice;
soggetto responsabile della immissione sul mercato;
lista dei componenti;
forma in cui il prodotto e\' commercializzato;
modalita\' di conservazione;
modalita\' di impiego;
campo di impiego e capacita\' assorbente in relazione alle varie
tipologie di idrocarburi petroliferi;
condizioni meteo-marine ottimali per l\'impiego;
modalita\' per il recupero, il trattamento e/o e per lo
smaltimento.


                               Art. 3.



1. Il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare potra\' aggiornare l\'elenco dei materiali di cui all\'allegato 1
con frequenza non inferiore ai 6 mesi.


                               Art. 4.



1. Le societa\' produttrici ovvero le societa\' che intendano
immettere sul mercato prodotti di cui all\'art. 1 devono inviare una
conseguente comunicazione al Ministero dell\'ambiente e della tutela
del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione
della natura - via Capitan Bavastro, 144 - 00147 Roma.
2. Il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare rendera\' pubblico, ai fini operativi, l\'elenco dei prodotti
composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o
animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e
biologico, impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione
da idrocarburi petroliferi, e ne curera\' il suo aggiornamento.
Roma, 31 marzo 2009
Il direttore generale: Cosentino


                                                           Allegato 1
Materiali assorbenti di origine vegetale o animale:
paglia;
fibre di cellulosa;
sughero;
residui della lavorazione di vegetali;
piume di uccello.
Materiali assorbenti di origine minerale:
polveri vulcaniche;
perliti;
vermiculite;
zoeliti.
Materiali assorbenti di origine sintetica:
polipropilene;
polietilene;
poliuretano;
poliestere.