Corte di Giustizia (Sesta Sezione) 22 novembre 2017

«Impugnazione – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e di talune miscele – Regolamento (UE) n. 944/2013 – Classificazione di pece, catrame di carbone, alta temperatura – Categorie di tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410) – Obbligo di diligenza – Errore manifesto di valutazione»


SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

22 novembre 2017 (*)

«Impugnazione – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e di talune miscele – Regolamento (UE) n. 944/2013 – Classificazione di pece, catrame di carbone, alta temperatura – Categorie di tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410) – Obbligo di diligenza – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa C‑691/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 dicembre 2015,

Commissione europea, rappresentata da K. Talabér-Ritz e P.-J. Loewenthal, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno di Danimarca, rappresentato da C. Thorning e N. Lyshøj, in qualità di agenti;

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze, J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman, C.S. Schillemans e J. Langer, in qualità di agenti,

intervenienti in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

Bilbaína de Alquitranes SA, con sede in Luchana-Baracaldo (Spagna);

Dezaa.s., con sede in Valašské Meziříčí (Repubblica ceca);

Industrial Química del Nalón SA, con sede in Oviedo (Spagna);

Koppers Denmark A/S, con sede in Nyborg (Danimarca);

Koppers UK Ltd, con sede in Scunthorpe (Regno Unito);

Koppers Netherlands BV, con sede in Uithoorn (Paesi Bassi);

Rütgers basic aromatics GmbH, con sede in Castrop-Rauxel (Germania);

Rütgers Belgium NV, con sede in Zelzate (Belgio);

Rütgers Poland sp. z o.o., con sede in Kędzierzyn-Koźle (Polonia);

Bawtry Carbon International Ltd, con sede in Doncaster (Regno Unito);

Grupo Ferroatlántica SA, con sede in Madrid (Spagna);

SGL Carbon GmbH, con sede in Meitingen (Germania);

SGL Carbon GmbH, con sede in Bad Goisern am Hallstättersee (Austria);

SGL Carbon, con sede in Passy (Francia);

SGL Carbon SA, con sede in La Coruña (Spagna);

SGL Carbon Polska S.A., con sede in Racibórz (Polonia);

ThyssenKrupp Steel Europe AG, con sede in Duisburg (Germania);

Tokai erftcarbon GmbH, con sede in Grevenbroich (Germania),

rappresentate da K. Van Maldegem, C. Mereu e M. Grunchard, avocats, nonché da P. Sellar, advocate,

ricorrenti in primo grado,

Agenzia europea per le sostanza chimiche (ECHA), rappresentata da N. Herbatschek, W. Broere e M. Heikkilä, in qualità di agenti;

GrafTech Iberica SL, con sede in Pamplona (Spagna), rappresentata da C. Mereu, K. Van Maldegem e M. Grunchard, avocats, nonché da P. Sellar, advocate,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C.G. Fernlund (relatore), presidente di sezione, A. Arabadjiev ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 giugno 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:767), con cui quest’ultimo ha annullato il regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui esso classifica pece, catrame di carbone, alta temperatura (CE n. 266-028-2; in prosieguo: il «PCCAT») tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410).

 Contesto normativo

2        Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011 (GU 2011, L 83, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1272/2008»), ai suoi considerando da 4 a 8, recita quanto segue:

«(4)      Il commercio delle sostanze e delle miscele non riguarda solo il mercato interno, ma anche il mercato mondiale. Le imprese dovrebbero dunque trarre beneficio dall’armonizzazione globale delle norme per la classificazione e l’etichettatura e dalla coerenza tra le norme sulla classificazione e sull’etichettatura per la fornitura e l’uso e le norme sul trasporto.

(5)      Al fine di facilitare gli scambi mondiali e nel contempo proteggere la salute dell’uomo e l’ambiente, nell’ambito delle Nazioni Unite, nel corso di un processo durato dodici anni, sono stati accuratamente definiti criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura; su di essi si basa il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, “GHS”).

(6)      Il presente regolamento fa seguito a diverse dichiarazioni nelle quali la Comunità ha confermato l’intenzione di contribuire all’armonizzazione globale dei criteri di classificazione ed etichettatura non solo nell’ambito delle Nazioni Unite, ma anche recependo nel diritto comunitario i criteri del GHS concordati sul piano internazionale.

(7)      I benefici per le imprese saranno tanto maggiori quanto più numerosi saranno i paesi che recepiranno nella loro legislazione i criteri del GHS. La Comunità dovrebbe farsi promotrice di questo processo per indurre altri paesi a seguire il suo esempio e al fine di dare all’industria della Comunità un vantaggio concorrenziale.

(8)      È quindi essenziale armonizzare le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all’interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e delle regole di etichettatura del GHS, ma anche sulla base dell’esperienza acquisita nei quarant’anni di applicazione della legislazione comunitaria vigente in materia di sostanze chimiche e mantenendo il livello di protezione raggiunto grazie al sistema di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura, alle classi di pericolo comunitarie che ancora non fanno parte del GHS e alle attuali norme di etichettatura e imballaggio».

3        L’allegato I del regolamento n. 1272/2008, che presenta, in particolare, i criteri di classificazione nelle classi di pericolo, e le loro differenziazioni, si articola in cinque parti: nella parte 4 di tale allegato, il punto 4.1.3., rubricato «Criteri di classificazione delle miscele», è formulato nei seguenti termini:

«4.1.3.1.      Il sistema di classificazione delle miscele comprende tutte le categorie di classificazione utilizzate per le sostanze: la categoria 1 di tossicità acuta e le categorie da 1 a 4 di tossicità cronica. Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli della miscela per l’ambiente acquatico si applica, se del caso, la seguente definizione:

I “componenti rilevanti” di una miscela sono quelli che sono classificati nella categoria 1 di tossicità acuta o cronica e sono presenti in concentrazione dello 0,1% o più (in p/p), e quelli che sono classificati nelle categorie 2, 3 o 4 di tossicità cronica e sono presenti in concentrazione dell’1% o più (in p/p), a meno che si possa supporre (come nel caso dei componenti altamente tossici, cfr. 4.1.3.5.5.5) che un componente presente in concentrazione inferiore sia ancora rilevante per la classificazione della miscela come pericolosa per l’ambiente acquatico. In generale, per le sostanze classificate nella categoria 1 di tossicità acuta o nella categoria 1 di tossicità cronica si prende in considerazione la concentrazione di (0,1/M)%. (Per chiarimenti sul fattore M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5).

4.1.3.2.      Per classificare una miscela in relazione al pericolo di tossicità per l’ambiente acquatico si procede per tappe successive, in funzione delle informazioni disponibili per la miscela stessa e per i suoi componenti. La procedura da seguire è descritta dal diagramma della figura 4.1.2.

La procedura di classificazione per tappe comprende:

–        una classificazione in base alle miscele sottoposte a prove;

–        una classificazione in base a principi ponte;

–        il ricorso alla “somma dei componenti classificati” e/o a una “formula di additività”».

4        Il punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Metodo della somma», così recita:

«4.1.3.5.5.1.1.      Nel caso delle categorie di classificazione delle sostanze da Cronico 1 a Cronico 3, i criteri di tossicità sottesi differiscono di un fattore 10 da una categoria all’altra. Le sostanze classificate in una fascia di tossicità elevata contribuiscono quindi alla classificazione di una miscela in una fascia di tossicità inferiore. Nel calcolo di tali categorie di classificazione si deve quindi tenere conto del contributo di qualsiasi sostanza classificata nella categoria Cronico 1, 2 o 3.

4.1.3.5.5.1.2.      Se una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1 occorre tener conto del fatto che tali componenti, quando la loro tossicità acuta è inferiore a 1 mg/l e/o la loro tossicità cronica è inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili), contribuiscono alla tossicità della miscela anche se sono presenti in basse concentrazioni. I componenti attivi presenti nei pesticidi sono spesso molto tossici per l’ambiente acquatico, come pure altre sostanze, come i composti organometallici. In queste condizioni l’applicazione dei normali limiti di concentrazione generici dà luogo a una «sottoclassificazione» della miscela. È quindi necessario applicare fattori moltiplicatori per tener conto dei componenti altamente tossici, come indicato al punto 4.1.3.5.5.5.».

5        Per quanto riguarda miscele con componenti altamente tossici, il punto 4.1.3.5.5.5.1. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 così dispone:

«I componenti di categoria Acuto 1 e Cronico 1 con tossicità inferiore a 1 mg/l e/o tossicità cronica inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e inferiore a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili) contribuiscono alla tossicità della miscela anche a basse concentrazioni; di norma, a queste sostanze è attribuito un peso maggiore quando si applica il metodo della somma delle classificazioni. Quando una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1, si applica:

–        o la procedura per tappe successive di cui ai punti 4.1.3.5.5.3 e 4.1.3.5.5.4 utilizzando una somma ponderata ottenuta moltiplicando per un determinato fattore le concentrazioni dei componenti della categoria Acuto 1 e della categoria Cronico 1, anziché sommare semplicemente le percentuali. Ciò significa che la concentrazione dei componenti classificati nella categoria “Acuto 1” nella colonna a sinistra della tabella 4.1.1 e la concentrazione dei componenti classificati nella categoria “Cronico 1” nella colonna a sinistra della tabella 4.1.2 sono moltiplicate per il fattore appropriato. (...)

(...)».

 Fatti

6        Dai fatti di causa come illustrati ai punti da 1 a 8 della sentenza impugnata emerge che il PCCAT costituisce il residuo della distillazione del catrame di carbone ad alta temperatura. Tale sostanza appartiene a quelle di composizione sconosciuta o variabile, che sono il prodotto di reazioni complesse o materie biologiche (in prosieguo: le «sostanze UVCB»).

7        Nel settembre 2010 il Regno dei Paesi Bassi ha presentato all’Agenzia europea per le sostanza chimiche (ECHA) un fascicolo con cui proponeva la classificazione del PCCAT tra le sostanze cancerogene di categoria 1A (H350), mutagene di categoria 1B (H340), tossiche per la riproduzione di categoria 1B (H360FD), di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410).

8        Il 2 ottobre 2013 la Commissione ha adottato il regolamento controverso. Ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera a), i), e lettera b), i), di tale regolamento, in combinato disposto con i suoi allegati II e IV, il PCCAT è stato segnatamente classificato tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410). In forza dell’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento, tale classificazione è applicabile a decorrere dal 1° aprile 2016.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

9        La Bilbaína de Alquitranes SA, la Deza a.s., la Industrial Química del Nalón SA, la Koppers Denmark A/S, la Koppers UK Ltd, la Koppers Netherlands BV, la Rütgers basic aromatics GmbH, la Rütgers Belgium NV, la Rütgers Poland sp. z o.o., la Bawtry Carbon International Ltd, il Grupo Ferroatlántica SA, la SGL Carbon GmbH (Germania), la SGL Carbon GmbH (Austria), la SGL Carbon, la SGL Carbon SA, la SGL Carbon Polska S.A., la ThyssenKrupp Steel Europe AG e la Tokai erftcarbon GmbH (in prosieguo: la «Bilbaína e a.») hanno presentato un ricorso diretto all’annulamento del regolamento controverso, a sostegno del quale hanno sollevato tre motivi, il secondo dei quali è tratto da un manifesto errore di valutazione della Commissione in merito al livello di tossicità del PCCAT.

10      Nella sentenza impugnata il Tribunale ha sostanzialmente considerato che la Commissione fosse incorsa in un errore siffatto in quanto non aveva ottemperato al proprio obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi e tutte le circostanze rilevanti per tenere debitamente conto della proporzione in cui sono presenti nel PCCAT sedici componenti idrocarburi policiclici aromatici e i loro effetti chimici.

11      Il Tribunale ha quindi accolto la seconda parte del secondo motivo di ricorso e ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui classifica il PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410).

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

12      La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e di riservare le spese del presente grado di giudizio.

13      La Bilbaína e a. chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione o di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e di condannare la Commissione alle spese dell’impugnazione, anche nell’ipotesi in cui quest’ultima fosse parzialmente accolta.

14      L’ECHA chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, riservando la decisione sulle spese del presente grado di giudizio.

15      Il governo danese chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale.

16      Il governo tedesco chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e di riservare la decisione sulle spese relativamente al presente grado di giudizio.

17      Il governo dei Paesi Bassi chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata.

18      Con ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 luglio 2016, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P-R, non pubblicata, EU:C:2016:597), la domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento controverso presentata il 24 marzo 2016 dalla Bilbaína e a. è stata respinta.

 Sull’impugnazione

 Sul primo motivo, relativo ad una carenza di motivazione

 Argomenti delle parti

19      La Commissione sostiene che i motivi esposti ai punti da 31 a 34 della sentenza impugnata sono viziati da una carenza di motivazione in virtù del loro carattere contraddittorio o ambiguo. Essa fa valere che detti motivi non consentono di comprendere se il Tribunale abbia annullato il regolamento controverso per il motivo che la Commissione si è avvalsa del metodo della somma o per il motivo che essa ha commesso un errore nell’applicazione di questo metodo.

20      Al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale sembrerebbe addebitare alla Commissione di essersi fondata sulle caratteristiche dei componenti del PCCAT piuttosto che sulle caratteristiche di tale sostanza considerata complessivamente, suggerendo così che l’utilizzo del metodo della somma fosse errato. Di contro, al punto 22 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe indicato che il motivo formulato dalla Bilbaína e a. riguardava il principio dell’applicazione di tale metodo. Inoltre, ai punti 32 e 33 della citata sentenza, il Tribunale avrebbe spiegato che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la bassa solubilità della sostanza considerata nel suo insieme quando ha applicato il metodo della somma.

21      La Bilbaína e a. contestano l’argomento della Commissione.

 Giudizio della Corte

22      Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’obbligo di motivazione che grava sul Tribunale gli impone di fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico che esso ha seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (v., segnatamente, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 372, e ordinanza del 1° giugno 2017, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO, C‑50/17 P, non pubblicata, EU:C:2017:415, punto 12).

23      Al punto 30 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito «che la Commissione [aveva] commesso un manifesto errore di valutazione in quanto, classificando il PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410) sulla base dei suoi componenti, essa [era] venuta meno al suo obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti per tenere in debito conto la proporzione in cui erano presenti sedici componenti [idrocarburi policiclici aromatici] nel PCCAT e i loro effetti chimici».

24      Dai punti da 31 a 34 di tale sentenza emerge che il Tribunale ha statuito che né la Commissione né l’ECHA erano state in grado di accertare che «la Commissione [avesse] tenuto in considerazione il fatto che, ai sensi del punto 1.3 del documento di base intitolato “Physiochemical properties” [allegato al parere del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA], i componenti del PCCAT erano stati rilasciati dal PCCAT solamente in una misura limitata e che tale sostanza era molto stabile».

25      Tale valutazione poggia su due elementi. Il primo, illustrato al punto 33 della sentenza impugnata, verte sulla circostanza che non risulterebbe né dal parere del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA (in prosieguo: il «parere CVR») né dal documento di base allegato a tale parere, che si sia tenuto conto della scarsa solubilità nell’acqua del PCCAT. Il secondo elemento, esposto al punto 34 di questa sentenza, consiste nella constatazione che la classificazione del PCCAT si fondava sulla presunzione che sedici componenti, che rappresentano il 9,2% del PCCAT, potessero dissolversi nell’acqua, sebbene, secondo il documento di base allegato al parere del CVR, il tasso massimo di solubilità nell’acqua di tale sostanza fosse pari allo 0,0014%.

26      I punti da 31 a 34 della sentenza impugnata si fondano su una motivazione da cui risulta in forma chiara e non equivoca che il Tribunale non ha considerato che la Commissione, emanando il regolamento controverso, si fosse erroneamente avvalsa del metodo della somma. Statuendo, ai punti 31 e 34 della motivazione di tale sentenza, che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione quando ha applicato il metodo della somma, il Tribunale ha adeguatamente motivato la sua decisione sotto il profilo giuridico.

27      Di conseguenza, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione del regolamento n. 1272/2008

28      Il secondo motivo dell’impugnazione si articola in due parti. La prima parte di tale motivo poggia sulla premessa secondo cui il Tribunale ha statuito che la Commissione si era avvalsa, a torto, del metodo della somma. Tuttavia, atteso che tale premessa è errata, come dichiarato al punto 26 della presente sentenza, questa prima parte deve subito essere respinta. Occorre quindi esaminare il secondo motivo limitatamente alla sua seconda parte.

 Argomenti delle parti

29      Con la seconda parte del secondo motivo, la Commissione censura i profili della motivazione addotti dal Tribunale ai punti da 31 a 34 della sentenza impugnata per statuire che essa era incorsa in un manifesto errore di valutazione.

30      La Commissione afferma che la circostanza di prendere in considerazione la solubilità del PCCAT nel suo insieme è incompatibile con il metodo della somma, che è fondato sull’analisi dei componenti di tale sostanza. Essa sostiene che l’ipotesi secondo cui i componenti di una sostanza si dissolvono nell’acqua è inerente al metodo della somma. In applicazione di tale metodo, si presumerebbe quindi che i componenti siano interamente solubili, poiché la loro solubilità sarebbe già integrata a monte in occasione della valutazione della loro tossicità. La circostanza che i sedici componenti presi in considerazione nel caso di specie rappresentassero unicamente il 9,2% del PCCAT sarebbe destituita di pertinenza in quanto non sarebbe richiesto, nell’applicare questo metodo, né di tener conto di un elevato numero di componenti, né che i componenti presi in considerazione rappresentino una proporzione significativa della sostanza. Ciò che importerebbe verificare, tramite il metodo della somma, sarebbe unicamente se le soglie stabilite dal regolamento n. 1272/2008 siano state raggiunte, senza che la Commissione disponga in proposito di alcun margine di valutazione. Il Tribunale avrebbe pertanto commesso un errore di diritto addebitando alla Commissione di non aver preso in considerazione elementi che non sono previsti dal metodo della somma di cui al punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008.

31      Secondo la Bilbaína e a., dato che il PCCAT presenta una scarsa solubilità nell’acqua, il Tribunale si sarebbe correttamente posto una serie di interrogativi quanto al fatto che il metodo della somma consenta di pervenire ad una soluzione corretta. L’idea secondo cui la Commissione sarebbe rimasta intrappolata in una procedura che le impedisce di prendere in considerazione elementi di fatto che infirmano l’ipotesi teorica che essa persiste a seguire rischierebbe di sfociare in risultati assurdi, ingiusti e scientificamente infondati.

32      I governi danese e tedesco approvano la metodologia seguita dalla Commissione. Il punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 non richiederebbe di tener conto della solubilità della miscela nel suo insieme, contrariamente a quanto ha statuito il Tribunale nella sentenza impugnata.

 Giudizio della Corte

33      La seconda parte del secondo motivo dell’impugnazione mira a chiarire se la Commissione, quando applica il metodo della somma per determinare se una sostanza UVCB rientri nelle categorie di tossicità acuta e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico, sia tenuta a limitare la sua valutazione agli elementi espressamente contemplati al punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008, ad esclusione di qualsiasi altro elemento, o, al contrario, se essa, in forza del suo obbligo di diligenza, debba esaminare con cura ed imparzialità altri elementi i quali, per quanto non espressamente contemplati da tali disposizioni, risultano tuttavia rilevanti.

34      A questo proposito occorre ricordare, come ha sostanzialmente statuito il Tribunale al punto 23 della sentenza impugnata, che, per procedere alla classificazione di una sostanza a norma del regolamento n. 1272/2008, e in considerazione delle valutazioni scientifiche e tecniche complesse che essa deve operare, alla Commissione deve essere riconosciuto un ampio potere discrezionale (sentenze del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punto 75, e del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60).

35      Tuttavia, l’esercizio di siffatto potere discrezionale non è sottratto al sindacato giurisdizionale. In particolare, quando una parte deduce in giudizio un manifesto errore di valutazione commesso dalla competente istituzione, il giudice dell’Unione europea deve valutare se tale istituzione abbia esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie sui quali si fondano le conclusioni che ne vengono tratte (v., segnatamente, sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14; del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punto 77; del 6 novembre 2008, Paesi Bassi/Commissione, C‑405/07 P, EU:C:2008:613, punto 56, e del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, EU:C:2010:803, punto 57). Questo obbligo di diligenza è infatti inerente al principio di buona amministrazione e si applica in modo generale all’azione dell’amministrazione dell’Unione (sentenza del 4 aprile 2017, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 34; v. anche, in questo senso, sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, punto 95).

36      Nel caso di specie, è pacifico che la classificazione di una sostanza UVCB alla luce dei pericoli per l’ambiente acquatico che essa comporta deve essere stabilita conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1272/2008 che disciplinano la classificazione delle miscele. Dal punto 4.1.3.2. dell’allegato I di detto regolamento risulta quanto segue:

«Per classificare una miscela in relazione al pericolo di tossicità per l’ambiente acquatico si procede per tappe successive, in funzione delle informazioni disponibili per la miscela stessa e per i suoi componenti. (...).

La procedura di classificazione per tappe comprende:

–        una classificazione in base alle miscele sottoposte a prove;

–        una classificazione in base a principi ponte;

–        il ricorso alla “somma dei componenti classificati” e/o a una “formula di additività”».

37      Questo punto stabilisce un ordine di priorità decrescente tra tali tre metodi. Quando, come nel caso di specie, i dati disponibili non consentono di avvalersi dei primi due metodi, la classificazione di una sostanza UVCB deve quindi essere determinata sulla base del metodo della somma, secondo le modalità definite al punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008.

38      Per le categorie di tossicità acuta 1 e di tossicità cronica 1, tale metodo consiste, in sostanza, nel calcolare la somma delle concentrazioni dei componenti classificati in tali categorie, moltiplicate per un fattore M. Detto fattore M aumenta di un ordine di magnitudine in modo inversamente proporzionale al livello di tossicità della sostanza in questione, e ciò onde riflettere il fatto che le sostanze che rientrano in tali categorie di pericolo «contribuiscono alla tossicità della miscela anche a basse concentrazioni; pertanto, a tali componenti va attribuito di norma un peso maggiore quando si applica il metodo della sommatoria», ai sensi del punto 4.1.3.5.5.5.1. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008. Se la somma delle concentrazioni ponderate del fattore M è superiore o pari a 25%, la sostanza considerata è classificata nella tossicità acuta categoria 1 o nella tossicità cronica categoria 1.

39      Sebbene il punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 non contempli il ricorso ad altri criteri oltre a quelli espressamente considerati da tale disposizione, occorre tuttavia constatare che nessuna disposizione vieta esplicitamente di prendere in considerazione altri elementi che possono essere pertinenti ai fini della classificazione di una sostanza UVCB.

40      Occore inoltre collocare tale punto 4.1.3.5.5. nel suo contensto.

41      A tenore del punto 4.1.3.1. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008, la definizione applicata per la classificazione delle miscele, precedentemente descritta in modo sommario al punto 38 della presente sentenza, «[si applica, se del caso, p]er utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli della miscela per l’ambiente acquatico». Quindi, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle conclusioni, l’utilizzo delle espressioni «se del caso» («where appropriate» nella versione inglese di tale paragrafo) e «tutti i dati disponibili», tende a inficiare l’interpretazione secondo cui prendere in considerazione informazioni diverse da quelle espressamente accolte nel contesto del metodo della somma dovrebbe, in ogni caso, essere escluso.

42      Peraltro, dai considerando da 4 a 8 del regolamento n. 1272/2008 emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso «contribuire all’armonizzazione globale dei criteri di classificazione ed etichettatura non solo nell’ambito delle Nazioni Unite, ma anche recependo nel diritto comunitario i criteri del GHS concordati sul piano internazionale». A tal fine, l’allegato I di tale regolamento riproduce in modo identico la quasi totalità delle disposizioni del GHS.

43      Orbene, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 79 delle conclusioni, dal testo stesso del GHS, e in particolare dal suo allegato 9, rubricato «Documento guida sui pericoli per l’ambiente acquatico», emerge che l’approccio metodologico suggerito per determinare la classificazione dei pericoli che le sostanze rappresentano per l’ambiente acquatico, è delicata, in particolare, a causa del fatto che «il termine sostanza copre una vasta gamma di prodotti chimici, molti dei quali sono estremamente difficili da classificare in base a un sistema che poggi su criteri rigidi». Tale documento evidenzia così «i complessi problemi di interpretazione, anche per gli esperti» che suscita la classificazione, in particolare, delle sostanze cosiddette «sostanze complesse o multi-componenti» le cui «proprietà di biodegradazione, di bioaccumulazione, di coefficiente di ripartizione e di solubilità nell’acqua pongono tutte problemi di interpretazione, laddove ciascun componente della miscela può comportarsi diversamente».

44      Gli autori di tale documento, pertanto, hanno inteso attirare l’attenzione sulle limitazioni inerenti ai criteri metodologici, previsti dalla GHS, per la classificazione dei pericoli per l’ambiente acquatico, nei confronti di talune sostanze caratterizzate, segnatamente, dalla loro complessità, stabilità, o scarsa idrosolubilità.

45      Il legislatore dell’Unione ha integrato le disposizioni del GHS nell’allegato I del regolamento n. 1272/2008, senza manifestare l’intenzione di allontanarsi da tale approccio. Ciò premesso, non si può ritenere che il legislatore dell’Unione, integrando in tal modo il GHS nel regolamento n. 1272/2008, abbia voluto prescindere da tali limitazioni metodologiche.

46      L’applicazione rigorosa e automatica del metodo della somma in tutte le circostanze può condurre al risultato di sottovalutare la tossicità per l’ambiente acquatico di una sostanza UVCB di cui siano noti pochi componenti. Un risultato siffatto non può essere considerato compatibile con la finalità di tutela dell’ambiente e della salute perseguita dalla regolamento n. 1272/2008.

47      Occorre quindi ritenere che, quando applica il metodo della somma per determinare se una sostanza UVCB sia riconducibile alle categorie di tossicità acuta e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico, la Commissione non è tenuta a limitare la sua valutazione ai soli elementi espressamente contemplati al punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008, ad esclusione di qualsiasi altro. In virtù del suo obbligo di diligenza, la Commissione deve esaminare, in modo accurato e imparziale, altri elementi che, per quanto non esplicitamente considerati dalle citate disposizioni, risultano ciò nondimeno rilevanti.

48      Nel caso di specie, la Commissione, sostenuta dall’ECHA e dai governi danese e tedesco, asserisce che la scarsa solubilità del PCCAT è sprovvista di rilevanza ai fini dell’applicazione del metodo della somma. Essa reputa infatti che il metodo della somma prenda indirettamente in considerazione la solubilità dei componenti appartenenti alle categorie di pericolo per l’ambiente acquatico «tossicità acuta» e «tossicità cronica».

49      Chiarire se l’esigua solubilità del PCCAT possa essere ritenuta pertinente e debba, per tale ragione, essere considerata per classificare pericoli per l’ambiente acquatico rappresentati da tale sostanza è una questione di qualificazione giuridica di fatti che rientra nella competenza della Corte nel quadro del suo sindacato sull’impugnazione.

50      Il profilo della motivazione della sentenza impugnata che figura al punto 28 di quest’ultima, secondo cui «per considerare che una sostanza rientra nelle categorie di tossicità acuta o cronica, deve essere tale sostanza, e non [già] unicamente i suoi componenti, che soddisfa i criteri di classificazione», non è contestato.

51      Il metodo di classificazione di cui al punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 poggia sull’ipotesi secondo cui i componenti presi in considerazione sono al 100% solubili. In base a questa ipotesi, tale metodo della somma implica che esista un livello di concentrazione dei componenti al di sotto del quale la soglia del 25% non può essere raggiunta e consiste quindi nel calcolare la somma delle concentrazioni dei componenti riconducibili alle categorie di tossicità acuta o cronica, ponderate, ciascuna, del fattore M corrispondente al loro profilo di tossicità.

52      Tuttavia, questo metodo è connotato dalla caratteristica che esso perde di affidabilità in situazioni in cui la somma ponderata dei componenti ecceda il livello di concentrazione corrispondente alla soglia del 25% in una proporzione inferiore al rapporto tra il tasso di solubilità osservato al livello della sostanza considerata presa nel suo insieme e il tasso di solubilità ipotetica del 100%. In situazioni del genere, infatti, risulta allora possibile che il metodo della somma sfoci, in casi particolari, in un risultato superiore o inferiore al livello corrispondente alla soglia regolamentare del 25%, a seconda che sia preso in considerazione il tasso di solubilità ipotetica dei componenti o quello della sostanza considerata nel suo insieme.

53      È pacifico che dalla tabella 7.6.2 dell’allegato I del rapporto accluso al parere del CVR emerge che, da un lato, il metodo della somma approda al risultato di 14521% e che, dall’altro, tale risultato risulta 581 volte superiore al livello minimo richiesto affinché la soglia del 25%, previa ponderazione mediante i fattori M, sia conseguita. Non è in discussione neppure come dal punto 1.3. del medesimo documento, intitolato «Proprietà fisico-chimiche», risulti che il tasso massimo di solubilità nell’acqua del PCCAT sia pari allo 0,0014%, ossia circa 71 000 volte meno del tasso di solubilità ipotetica del 100% utilizzato per i componenti presi in considerazione.

54      Quindi il Tribunale non è incorso in alcuno snaturamento né ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti laddove, al punto 34 della sentenza impugnata, ha statuito che «partendo dall’ipotesi che tutti tali [componenti] si dissolvano nell’acqua, la Commissione ha pertanto sostanzialmente fondato la classificazione in causa sull’ipotesi che il 9,2% del PCCAT potesse dissolversi nell’acqua. Tuttavia, come emerge dal punto 1.3. del documento di base [accluso al parere del CVR], tale valore non è realistico, dato che il tasso massimo è pari allo 0,0014%».

55      Posto che il Tribunale aveva dichiarato, al punto 32 di tale sentenza, che «né la Commissione né l’ECHA [erano] state in grado di stabilire (...) che (...) la Commissione [avesse] preso in considerazione il fatto che, secondo il punto 1.3., rubricato “Proprietà fisico-chimiche”, del documento di base [accluso al parere del CVR], i componenti del PCCAT potevano essere rilasciati dal PCCAT solamente in una misura limitata e che tale sostanza era molto stabile», il Tribunale non ha commesso un errore di diritto laddove ha statuito, al punto 30 di detta sentenza, che «la Commissione [aveva] commesso un manifesto errore di valutazione in quanto, classificando il PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410) sulla base dei suoi componenti, essa [era] venuta meno al suo obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti per tenere in debito conto la proporzione in cui erano presenti sedici componenti (...) nel PCCAT e i loro effetti chimici».

56      Il secondo motivo di impugnazione deve essere quindi respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo di impugnazione: superamento dei limiti del controllo giurisdizionale e snaturamento degli elementi di prova

57      La Commissione dichiara di aver emanato il regolamento controverso sulla base di un’ampia gamma di elementi scientifici. Si tratta a suo avviso di elementi assai complessi che giustificherebbero l’applicazione del metodo della somma. Al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale, nell’ambito di tale vasto complesso di elementi scientifici e tecnici, avrebbe prescelto solamente la frase secondo cui il 9,2% del PCCAT poteva dissolversi nell’acqua per invalidare la valutazione della Commissione. Orbene, questo elemento sarebbe inerente al metodo della somma. Statuendo, in tale punto 34, che il tasso massimo di solubilità del PCCAT nel suo insieme è pari allo 0,0014%, il Tribunale avrebbe sostituito la sua valutazione a quella della Commissione. Inoltre, agendo in tal modo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova sulla base dei quali il regolamento controverso è stato emanato.

58      Occorre tuttavia dichiarare che questo terzo motivo di impugnazione poggia su una interpretazione sbagliata della sentenza impugnata. Al punto 34 di quest’ultima, il Tribunale non ha sostituito la sua valutazione degli elementi di fatto di tipo scientifico e tecnico a quella delle autorità dell’Unione. In applicazione della giurisprudenza costante relativa alla portata del sindacato giurisdizionale, rammentata al punto 35 supra, la valutazione del Tribunale, fondata sui dati derivanti dal documento di base accluso al parere del CVR, ha riguardato esclusivamente la questione di natura procedurale consistente nel determinare se la Commissione, procedendo alla classificazione del PCCAT, abbia osservato il suo obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi e tutte le circostanze rilevanti.

59      Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo in quanto infondato.

60      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere respinta nella sua totalità.

 Sulle spese

61      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

62      L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

63      L’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura prevede che, qualora una parte interveniente in primo grado partecipi all’impugnazione, la Corte può decidere che essa sopporti le proprie spese.

64      Poiché la Commissione è rimasta soccombente, essa va condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostentue dalla Bilbaína e a., conformemente alla domanda di quest’ultima, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario che ha dato origine all’ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 luglio 2016, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P-R, non pubblicata, EU:C:2016:597).

65      Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi, intervenienti nel procedimento di impugnazione, sopportano le proprie spese.

66      L’ECHA, interveniente in primo grado, sopporta le proprie spese.

67      La GrafTech Iberica SL, interveniente in primo grado, che ha partecipato alla fase orale del procedimento senza chiedere la condanna della Commissione alle spese, sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bilbaína de Alquitranes SA, dalla Deza a.s., dalla Industrial Química del Nalón SA, dalla Koppers Denmark A/S, dalla Koppers UK Ltd, dalla Koppers Netherlands BV, dalla Rütgers basic aromatics GmbH, dalla Rütgers Belgium NV, dalla Rütgers Poland sp. z o.o., dalla Bawtry Carbon International Ltd, dal Grupo Ferroatlántica SA, dalla SGL Carbon GmbH (Germania), dalla SGL Carbon GmbH (Austria), dalla SGL Carbon, dalla SGL Carbon SA, dalla SGL Carbon Polska S.A., dalla ThyssenKrupp Steel Europe AG e dalla Tokai erftcarbon GmbH, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario che ha dato origine all’ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 luglio 2016, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P-R, non pubblicata, EU:C:2016:597).

3)      Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.

4)      La GrafTech Iberica SL e l’Agenzia europea per le sostanza chimiche sopportano le proprie spese.

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