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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 24 febbraio 2004
Provvedimento di modifica del decreto 23 dicembre 2002 concernente «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi».

Gazzetta Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2004

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IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura

Richiamato il proprio decreto del 23 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio
2003, avente ad oggetto la definizione di nuove procedure per il
riconoscimento di idoneita' tecnica e dell'ecocompatibilita' dei
prodotti disperdenti ed assorbenti con l'ambiente;
Visto che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del richiamato decreto i
laboratori che intendono effettuare analisi per il riconoscimento di
idoneita' tecnica dei prodotti disperdenti ed assorbenti devono
presentare domanda di autorizzazione a questo Ministero, corredata di
certificato di accreditamento conforme alle prescrizioni di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
Visto l'art. 4 del richiamato decreto che prevede un regime
transitorio della durata massima di trecentosessanta giorni dalla
data di pubblicazione del decreto in virtu' del quale sono da
ritenersi valide le analisi effettuate, nei centottanta giorni
successivi alla pubblicazione del decreto, dai laboratori esterni
pubblici o privati, appartenenti all'Albo istituito con decreto del
16 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica e successive integrazioni o
modificazioni, validita' prorogabile per ulteriori centottanta giorni
se i laboratori, entro la scadenza dei primi centottanta giorni,
abbiano comunicato a questo Ministero di aver inoltrato formale
istanza di accreditamento all'organismo cui all'art. 2, comma 1 del
decreto.
Considerato che il 6 febbraio 2004 e' venuto a scadenza il regime
transitorio senza che le societa' interessate e i laboratori,
ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, abbiano adempiuto
alle prescrizioni del decreto ministeriale 23 dicembre 2002 a causa
della obiettiva difficolta' riscontrata dagli operatori nel
reperimento dell'organismo test indicato nell'allegato 1, punto 2 e
nell'allegato 2, punto 2 al decreto per l'esecuzione dei test
tossicologici;
Ritenuto di modificare la procedura prevista per l'autorizzazione
dei laboratori interessati da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio al fine di poter garantire
l'applicabilita' delle prescrizioni del decreto;
Ritenuto di procedere in merito;

Decreta:

Art. 1.
Il decreto 23 dicembre 2002 di cui in premessa e' cosi' modificato:
l'art. 2, comma 2 e' soppresso e cosi' sostituito: i laboratori
che intendono effettuare analisi per il riconoscimento di idoneita'
dei prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare domanda al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per
la protezione della natura, corredata di richiesta formale di
accreditamento ovvero di estensione ai test previsti dal decreto,
qualora gia' accreditati ed operanti secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, verificata la conformita' della documentazione alle
prescrizioni di cui al precedente comma 1, autorizza i laboratori
provvedendo alla loro registrazione sul sito Internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio www.minambiente.it. I
laboratori sono tenuti a dare immediata comunicazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio dell'avvenuto
accreditamento;
l'art. 4 del decreto e' abrogato.

Roma, 24 febbraio 2004

Il direttore generale: Cosentino