TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 5484 del 8 giugno 2010
Acque. Giurisdizione Tribunale Superiore acque pubbliche

La giurisdizione del TSAP, prevista dal R.D. n 1775 del 1933, art. 143 ha ad oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che - pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque - siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restandone invece escluse le controversie che solo in via di riflesso o indirettamente abbiano una tale incidenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 05484/2010 REG.SEN.
N. 00675/1997 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 675 del 1997, proposto da:
Barbieri Ombretta, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Rizzo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;


contro


Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato Per il Po, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; Regione Emilia Romagna;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'autorizzazione 11.11.1996 prot. 719 ad oggetto nulla osta idraulico per lavori di manutenzione straordinaria ad un fabbricato in destra del fiume Panaro in loc. Casoni di sotto in Comune di Finale Enilia con la quale il Magistrato del Po ha posto condizioni per la ristrutturazione edilizia di un'autorimessa;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato Per il Po;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/05/2010 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1.La ricorrente riferisce di essere proprietaria di un fabbricato ad uso autorimessa a meno di 5 ml. dall’argine del fiume Panaro.

Ottenuta la concessione edilizia da parte del Comune, a seguito di ispezione di un tecnico dell’ufficio del magistrato del Po, presentava altresì un’istanza di autorizzazione anche a detta Amministrazione.

Il Magistrato del Po rilasciava l’autorizzazione sottoponendola a varie condizioni.

2.Avverso detto provvedimento di nulla osta idraulico presentava ricorso al T.A.R. deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rientrando la materia in quella della T.S.A.P. e contro deducendo nel merito alle avverse doglianze.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese anche nel corso della discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione.

3.Va accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

In linea di diritto va osservato che la giurisdizione del TSAP, prevista dal R.D. n 1775 del 1933, art. 143 ha ad oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che - pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque - siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restandone invece escluse le controversie che solo in via di riflesso o indirettamente abbiano una tale incidenza (Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009 , n. 10845; Cassazione civile , sez. un., 08 aprile 2009 , n. 8509).

4.Nella specie, non può essere revocato in dubbio che i provvedimenti impugnati siano stati motivati in base alla dislocazione degli immobili in questione a distanza inferiore a cinque metri lineari dall'argine del torrente e che tale profilo integri una situazione che va ad incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, cosa questa che comporta la diretta incidenza dei provvedimenti amministrativi de quibus sul richiamato regolare regime delle acque pubbliche e che implica pertanto la giurisdizione de TSAP, atteso il carattere inderogabile della tutela delle acque, basata sulla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

4.1.Ne consegue che va affermata la giurisdizione del TSAP e che le parti vanno rimesse di fronte a tale Consesso.

5. Le spese possono essere compensate attesa la novità della questione interpretativa e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici al momento della presentazione del ricorso.

6. Ben potranno, tuttavia, gli interessati riassumere il giudizio davanti al T.S.A.P. nei termini di sei mesi, salvi gli effetti sostanziali e processuali in virtù del principio della traslatio judici, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2007, ai sensi dell’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sezione Seconda, dichiara INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe indicato per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del T.S.A.P.

Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27/05/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/201