Cass. Sez. Fer. n. 34396 del 21 settembre 2011 (Ud 13 set. 2011)
Pres. Chieffi Est. Ramacci Ric. Pilla
Alimenti. Analisi e garanzie difensive
La concreta possibilità di effettuare la revisione delle analisi di un alimento è collegata al dato obiettivo della non deteriorabilità del campione, sussistendo altrimenti la fisica impossibilità di reiterazione delle stesse, cosicché quando il campione non è deteriorabile, deve ritenersi legittimamente esclusa dalla legge la partecipazione degli interessati alle prime analisi, proprio perché la revisione consentirebbe comunque, sebbene in un momento successivo, l'esercizio delle garanzie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 dicembre 2010, la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza con la quale, il 18 maggio 2009, il Tribunale di Benevento dichiarava PILLA Vincenzo colpevole del reato di cui all'articolo 5, lettera b) Legge 283\62 perché, quale titolare di un panificio – biscottificio, deteneva per la vendita tarallucci all'olio d'oliva in cattivo stato di conservazione in quanto irranciditi.
Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.
Con un unico motivo deduceva la violazione dell'articolo 111 Cost. e la violazione del diritto di difesa in contraddittorio, affermando di non condividere quanto ritenuto dalla Corte territoriale circa la utilizzabilità delle analisi eseguite sul prodotto alimentare ritenuto non deteriorabile, in quanto il diritto alla prova, avente valenza costituzionale, non può essere condizionato dalla natura dell'oggetto della prova medesima.
Aggiungeva che l'applicazione dell'articolo 223 disp. att. C.P.P. deve essere effettuata alla luce di quanto disposto dalla richiamata disposizione costituzionale.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento, con rinvio, dell'impugnata decisione ovvero, in via gradata, per la declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 223 disp. att. C.P.P.
All'odierna udienza la difesa del ricorrente presentava istanza di differimento per impedimento del difensore che veniva rigettata in quanto tardivamente presentata ed in considerazione dell'imminente scadenza dei termini di prescrizione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e l'eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Occorre premettere che la Corte territoriale, nel richiamare – legittimamente – le argomentazioni poste a sostegno della decisione del giudice di prime cure, ha evidenziato la correttezza della procedura eseguita nell'attività di analisi delle sostanze alimentari e la conseguente utilizzabilità dei risultati.
Tali sostanze, alla luce del disposto dell'articolo 1, comma primo, lettera a) del D. Min. Sanità 16 dicembre 1993 recante “Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali” sono state ritenute “non deteriorabili” in quanto la menzionata disposizione indica come “deteriorabili” “...i prodotti alimentari preconfezionati, destinati come tali al consumatore, il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta giorni, risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con la dicitura "da consumarsi entro .."” mentre, nella fattispecie, i tarallucci all'olio di oliva oggetto di verifica avevano una data di scadenza che superava il limite appena indicato.
Alla luce di tale considerazione, pertanto, i giudici del gravame escludevano la fondatezza della censura mossa con l'atto di appello e tesa a sostenere che la diversa natura (deperibile) della sostanza alimentare avrebbe determinato l'irripetibilità dell'accertamento, con conseguente obbligo di preventivo avviso alla parte la cui inosservanza ne avrebbe determinato l'inutilizzabilità.
La Corte territoriale, peraltro, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. III n. 35234, 21 settembre 2007; Sez. III n. 14250, 21 aprile 2006), sottolineava la non indispensabilità dell'accertamento analitico, ricordando come la contravvenzione di cui all'art. 5, lettera b) Legge 30 aprile 1962 n. 283, non richieda necessariamente, ai fini della verifica sullo stato di conservazione degli alimenti detenuti per la vendita, le analisi di laboratorio o la perizia, ben potendo il giudice di merito utilizzare altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, se lo stato di cattiva conservazione sia palese e, dunque, rilevabile da una semplice ispezione (a tale proposito ricordava quanto dichiarato dall'accertatore, escusso come teste, sulla condizione di irrancidimento dei tarallucci).
Ciò posto, deve osservarsi che il ricorrente non pare contestare, in ricorso, la correttezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale circa la natura non deperibile degli alimenti oggetto di verifica (come invece era avvenuto con l'atto di appello), perché pone in discussione la possibilità stessa di una diversa procedura secondo la natura del prodotto alimentare, affermando che una siffatta distinzione contrasterebbe con il principio costituzionale che riconosce il diritto alla prova in contraddittorio che sarebbe riconosciuto in un caso e negato nell'altro.
Tale assunto, tuttavia, si palesa del tutto infondato e non tiene conto di quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di accertamenti analitici su sostanze alimentari effettuati in base al disposto del menzionato articolo 223 disp. att. C.P.P.
Va in primo luogo osservato che le considerazioni svolte dai giudici del gravame sulla natura non deteriorabile dei tarallucci appaiono del tutto corrette, in quanto conseguenza di una adeguata lettura delle disposizioni richiamate, le quali sono state applicate tenendo conto dell'accertamento in fatto concernente la data di confezionamento del prodotto alimentare e la data di scadenza apposta dal produttore.
Il più volte citato articolo 223 disp. att. C.P.P. , il quale, è il caso di ricordarlo, reca l'intestazione “Analisi di campioni e garanzie per l’interessato” contempla, al primo comma, l'ipotesi di analisi
di campioni per le quali non è stabilita la revisione da effettuarsi nel corso di attività ispettive o di vigilanza.
La particolarità dell'accertamento, che non prevede ulteriori verifiche, impone che l'interessato sia avvisato, anche oralmente, a cura dell’organo procedente, del giorno, dell’ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate e del fatto che gli è consentito di presenziare alle analisi, personalmente o per il tramite di persona di sua fiducia appositamente designata, anche con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico. La norma attribuisce a tali soggetti i poteri previsti dall’articolo 230 C.P.P.
Il secondo comma, invece, disciplina la diversa ipotesi in cui le analisi di revisione siano previste e siano state richieste dall'interessato. In tal caso, l’organo incaricato della revisione deve dare avviso all’interessato e al difensore eventualmente nominato, almeno tre giorni prima, del giorno, dell’ora e del luogo di svolgimento di tale attività. E' garantita, anche in tale ipotesi, la possibilità di presenziare, eventualmente con l'ausilio di un consulente tecnico e l'attribuzione dei poteri di cui all'articolo 230 C.P.P.
Il rispetto delle predette procedure costituisce, come stabilito dal terzo comma, requisito di utilizzabilità dei risultati analitici mediante allegazione al fascicolo processuale ai sensi dell'articolo 431 C.P.P.
Va pertanto ribadito quanto già in precedenza affermato (Sez. III n. 2360, 19 gennaio 2010; Sez. III n. 21286, 15 maggio 2003) circa il fatto che la concreta possibilità di effettuare la revisione delle analisi è collegata al dato obiettivo della non deteriorabilità del campione, sussistendo altrimenti la fisica impossibilità di reiterazione delle stesse, cosicché quando il campione non è deteriorabile, deve ritenersi legittimamente esclusa dalla legge la partecipazione degli interessati alle prime analisi, proprio perché la revisione consentirebbe comunque, sebbene in un momento successivo, l'esercizio delle garanzie difensive.
Le menzionate pronunce hanno peraltro ricordato che il legislatore, nell'inserire tra le norme di attuazione del codice di rito l'articolo 223, ha recepito alcuni principi ripetutamente affermati dalla Corte Costituzionale durante la vigenza del codice ormai abrogato e successivamente ribaditi da questa Corte e che la Consulta, con sentenza n. 434/1990, ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'art. 1 Legge 283/1962 nella parte in cui non prevede che - per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili- il laboratorio competente dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare ad esse, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
Successivamente, anche questa Corte (Sez. III n. 11828, 18 dicembre 1997) aveva ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n.283 nella parte in cui non prevede che sia dato avviso agli interessati dell'inizio delle operazioni peritali nel caso di analisi su campioni non deteriorabili, in quanto il predetto articolo, al quarto comma, attribuisce ai predetti la possibilità di chiedere la revisione delle analisi, alla quale si ha diritto di assistere ed intervenire anche con l'assistenza di un consulente tecnico, restando in tal modo garantito il loro diritto di difesa.
Appare dunque del tutto evidente come il legislatore abbia considerato attentamente le garanzie difensive dei soggetti coinvolti nelle operazioni di analisi di campioni tenendo conto della natura dell'accertamento e come le particolari procedure siano state più volte prese in considerazione anche alla luce dei principi costituzionali.
Come si è visto, infatti, le garanzie difensive ed il principio del contraddittorio sono assicurati, seppure in momenti diversi, tanto con riferimento alle analisi su sostanze deteriorabili, quanto riguardo ai medesimi accertamenti su sostanze non deteriorabili e tale diversa tempistica è ampiamente giustificata proprio dall'oggetto della verifica.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il13 settembre 2011
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Dott. Luca RAMACCI) (Dott. Severo CHIEFFI)