DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011 , n. 84

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di  cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle  politiche sociali 9 aprile 2009, n.  82,  recante  attuazione  della  direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e  gli alimenti  di  proseguimento  destinati  alla  Comunita'  europea  ed all'esportazione presso i Paesi terzi.

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2008,  ed  in  particolare
l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo  per  la  disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni  comunitarie  attuate  in
via regolamentare o amministrativa; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  111,  relativo
all'attuazione della direttiva 1989/398/CEE, concernente  i  prodotti
alimentari destinati ad  una  alimentazione  particolare,  codificata
dalla direttiva 2009/39/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Vista la direttiva 2006/141/CE della Commissione, del  22  dicembre
2006, riguardante  gli  alimenti  per  lattanti  e  gli  alimenti  di
proseguimento; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  del
medesimo settore; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27  febbraio  1996,  n.
209, e successive modificazioni, recante regolamento  concernente  la
disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione  e
per la conservazione delle sostanze alimentari  in  attuazione  delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.  94/36/CE,  n.  95/2/CE  e  n.
95/31/CE; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva
2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e  gli
alimenti   di   proseguimento    destinati    alla    Comunita'    ed
all'esportazione presso Paesi terzi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta dell'8 luglio 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i  Ministri  della  salute,
dello sviluppo economico e per i rapporti con le  regioni  e  per  la
coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7,  8,
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 del decreto del  Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 9  aprile  2009,  n.  82,  che
recepisce la direttiva  2006/141/CE  per  la  parte  riguardante  gli
alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati  alla
Comunita'  ed  all'esportazione  presso  Paesi  terzi,   di   seguito
denominato: «regolamento». 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 2 del regolamento. 

        
      
                               Art. 2 
 
Sanzioni per la violazione degli obblighi  in  materia  di  sicurezza
  nella fabbricazione e  immissione  in  commercio  di  alimenti  per
  lattanti e di proseguimento 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  fabbrica  o
commercializza alimenti per  lattanti  o  alimenti  di  proseguimento
contenenti sostanze in quantita'  tali  che,  sulla  base  di  pareri
scientifici  di  organismi  riconosciuti  a  livello   nazionale   ed
internazionale, mettono a  rischio  la  salute  dei  lattanti  o  dei
bambini, e' soggetto al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da venticinquemila euro a centocinquantamila euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza  o
presenta un prodotto,  diverso  dagli  alimenti  per  lattanti,  come
prodotto idoneo a soddisfare da  solo  il  fabbisogno  nutritivo  dei
lattanti  in  buona  salute  nei  primi  sei  mesi  di   vita,   fino
all'introduzione di  una  adeguata  alimentazione  complementare,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
diecimila euro a sessantamila euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto  al  pagamento
di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ventimila  euro  a
centomila euro chiunque fabbrica o commercializza: 
    a) alimenti per lattanti con fonti proteiche  diverse  da  quelle
definite nell'allegato I, punto  2,  del  regolamento,  o  con  altri
ingredienti   alimentari   la   cui   idoneita'   alla    particolare
alimentazione dei lattanti fin dalla nascita  non  e'  confermata  da
pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello  nazionale  ed
internazionale; 
    b) alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento  utilizzando
materiale  derivato  da  organismi  geneticamente  modificati,  salvo
quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del  regolamento  (CE)  n.
1829/2003. 
  4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  fabbrica  o
commercializza alimenti di proseguimento con fonti proteiche  diverse
da quelle indicate nell'allegato II, punto 2, del regolamento, o  con
altri  ingredienti  alimentari  la  cui  idoneita'  alla  particolare
alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese  non  e'
confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a  livello
nazionale ed internazionale e' soggetto al pagamento di una  sanzione
amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 
  5. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la  stessa  sanzione
prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o  commercializza
alimenti per lattanti in difformita' ai criteri  di  composizione  di
cui all'allegato V dello  stesso  regolamento.  Chiunque  fabbrica  o
commercializza alimenti  per  lattanti  in  difformita'  rispetto  ai
criteri di composizione di cui ai commi 2 e  3  dell'articolo  6  del
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  pecuniaria  da
quindicimila euro a novantamila euro. 
  6. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la  stessa  sanzione
prevista dal comma 4 si applica a chiunque fabbrica o  commercializza
alimenti di proseguimento in difformita' ai criteri  di  composizione
fissati nell'allegato II del regolamento e senza tenere  conto  delle
norme di cui all'allegato V dello stesso regolamento. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui al comma 3  si  applica  a  chiunque  fabbrica  o  commercializza
alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento: 
    a) utilizzando sostanze diverse da quelle elencate  nell'allegato
III del regolamento; 
    b) utilizzando additivi diversi da quelli indicati nella  parte 1
e nella parte 2 dell'allegato XIII del  decreto  del  Ministro  della
sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni; 
    c)  contenenti  residui  di  singoli  prodotti  fitosanitari   in
quantita' superiore a quella fissata nell'articolo 8,  comma  1,  del
regolamento; 
    d) contenenti, nei prodotti proposti come  pronti  al  consumo  o
ricostruiti in  base  alle  istruzioni  del  produttore,  residui  di
prodotti fitosanitari superiori ai limiti indicati  nell'allegato  IX
del regolamento; 
    e) utilizzando prodotti agricoli contenenti residui  di  prodotti
fitosanitari superiori ai  limiti  indicati  nell'allegato  VIII  del
regolamento,  ferma  restando  l'applicazione  di   quanto   previsto
dall'articolo 8, commi 4 e 6, del regolamento. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui al comma 3 si applica a chiunque  esporta  verso  Paesi  terzi  i
prodotti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettere  c)  e  d),  in
difformita'  da  quanto  previsto  all'articolo  18,  comma  1,   del
regolamento medesimo. 

        
      
                               Art. 3 
 
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia 
di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti 
e di proseguimento 
 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  gli
obblighi di denominazione di vendita degli alimenti  per  lattanti  e
degli alimenti di proseguimento previsto dall'articolo 9, commi  1  e
2,  del  regolamento,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  non  riporta  le
indicazioni  obbligatorie  nell'etichettatura  degli   alimenti   per
lattanti e degli alimenti di proseguimento previste dall'articolo  9,
commi 3, lettere a), b), d) ed  e),  4,  7,  9,  11,  12  e  13,  del
regolamento, e' soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 
  3. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  riporta
nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e  degli  alimenti  di
proseguimento  l'indicazione  del   valore   energetico   disponibile
espresso in kJ e kcal, nonche' del tenore di proteine, carboidrati  e
grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto  pronto  per
il consumo e' soggetto al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta  termini,
immagini, o altre illustrazioni o diciture vietati nell'etichettatura
degli alimenti per lattanti e degli alimenti di  proseguimento,  come
definiti dall'articolo 9, commi 8,  10  e  13,  del  regolamento,  e'
soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
dodicimila euro a settantaduemila euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque  nella  presentazione
degli alimenti per lattanti e di proseguimento, in particolare quanto
alla forma, all'aspetto, all'imballaggio, al materiale utilizzato per
l'imballaggio, alla disposizione e all'ambiente nel quale il prodotto
e' esposto, viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 1,  2,
e 3, e da 7 ad 11, del regolamento. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque  nella  presentazione
degli  alimenti   per   lattanti   e   di   proseguimento   destinati
all'esportazione verso Paesi terzi violi le prescrizioni e i  divieti
di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
        Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia 
     di pubblicita' di alimenti per lattanti e di proseguimento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il  divieto
di pubblicita' degli alimenti per lattanti previsto dall'articolo 10,
comma 1, del regolamento, e' soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima  sanzione  del
comma  1  si  applica  a  chiunque  nella  pubblicita'  di  carattere
scientifico degli alimenti per  lattanti,  di  cui  all'articolo  10,
comma 2, del regolamento, non rispetta le prescrizioni  e  i  divieti
previsti dall'articolo 9, commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, lettera  b),
del regolamento medesimo. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella pubblicita'
degli alimenti di proseguimento non  rispetta  le  prescrizioni  e  i
divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7 e 8, e dall'articolo 10,
comma 5, del regolamento, e' soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila euro a settantamila euro. 

        
      
                               Art. 5 
 
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia 
di modalita' di commercializzazione, di distribuzione 
di campioni e forniture di alimenti per lattanti 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto  al  pagamento
di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  dodicimila  euro  a
settantaduemila  euro,  l'operatore  del   settore   alimentare   che
commercializza: 
    a) un alimento per lattanti senza aver  trasmesso,  al  Ministero
della salute, un campione dell'etichetta utilizzata per il  prodotto,
con le modalita' previste dall'articolo 7 del decreto legislativo  27
gennaio 1992, n. 111; 
    b) un alimento per  lattanti  recante  un'etichetta  con  dati  o
indicazioni diversi da quelli riportati sull'etichetta  trasmessa  ai
sensi della lettera a); 
    c) un alimento per lattanti  prima  che  siano  trascorsi  trenta
giorni dalla data di ricezione dell'etichetta da parte del  Ministero
della salute. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di  cui
al comma 1 si applica: 
    a) a chiunque distribuisce campioni  o  fa  ricorso  a  qualunque
altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per  lattanti
direttamente presso  il  consumatore  nella  fase  del  commercio  al
dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto,  premi,  vendite
speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza,
a domicilio o per corrispondenza; 
    b) ai produttori e ai distributori di alimenti per  lattanti  che
offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o  a  basso  prezzo  e
altri omaggi  di  alimenti  per  lattanti  al  pubblico,  alle  donne
incinte, alle madri  e  ai  membri  delle  famiglie,  direttamente  o
indirettamente attraverso  il  sistema  sanitario  nazionale,  ovvero
attraverso gli informatori sanitari; 
    c) a  chiunque  fornisce  gratuitamente  attrezzature,  materiale
informativo  o  materiale  didattico  a  istituzioni   o   ad   altre
organizzazioni diverse da quelle di cui all'articolo 12, comma 3, del
regolamento,  ovvero  non  rispetta  nella  fornitura  le  condizioni
previste nel medesimo articolo; 
    d) a chiunque utilizza o distribuisce le  forniture  di  alimenti
per lattanti  donate  o  vendute  a  basso  prezzo  a  istituzioni  o
organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse  o  per
essere distribuite all'esterno  delle  strutture  in  difformita'  da
quanto previsto nell'articolo 12, comma 5, del regolamento. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile  dell'ente
organizzatore dei convegni e delle manifestazioni di cui all'articolo
13, comma 1, del regolamento, che omette di segnalare i  congressi  e
le manifestazioni almeno novanta giorni prima del loro svolgimento al
Ministero  della  salute  si  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui al comma 3 si applica alle imprese interessate agli alimenti  per
la prima  infanzia  che  ricorrono  a  qualsiasi  sistema  diretto  e
indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione  o
partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche  in  cui  si
trattano argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia. 

        
      
                               Art. 6 
 
Sanzioni  per  la   violazione   degli   obblighi   in   materia   di
  predisposizione e diffusione di materiale informativo  e  didattico
  nel settore dell'alimentazione dei lattanti 
e della prima infanzia 
 
  1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  predispone  o
diffonde materiale informativo o didattico destinato  alle  gestanti,
alle madri di lattanti  e  bambini,  alle  famiglie  e  a  tutti  gli
interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima
infanzia in  violazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  15  del
regolamento, e' soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui al comma 1 si applica a  chiunque  viola  gli  obblighi  previsti
all'articolo 16 del regolamento, in  materia  di  predisposizione  di
materiale  informativo  e  didattico  riguardante  gli  alimenti  per
lattanti o di proseguimento destinato agli operatori sanitari. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
            Affissione e pubblicazione del provvedimento 
                       che applica le sanzioni 
 
  1. Quando e' applicata una sanzione  amministrativa  pecuniaria  di
cui  all'articolo  2,  non  inferiore  a  settemilacinquecento  euro,
l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o  il  giudice
con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone, tenuto conto della natura  e
della  gravita'  del  fatto,  l'affissione  o  la  pubblicazione  del
provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto  cui  la
sanzione e' applicata. 
  2.  L'affissione  ha  ad  oggetto  un  estratto  del  provvedimento
contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso,  del  suo
autore e della sanzione applicata. L'autorita'  amministrativa  o  il
giudice stabilisce i luoghi, le modalita' e la durata,  comunque  non
superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare
un'agevole conoscibilita' del provvedimento da parte del pubblico. 
  3.  L'autorita'  che   ha   emesso   l'ordinanza-ingiunzione   cura
l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di
polizia municipale. Se l'affissione e' disposta dal  giudice  penale,
l'esecuzione e' affidata all'organo che ha accertato la violazione. 
  4. La pubblicazione del provvedimento e' eseguita con le  modalita'
previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
             Aggiornamento degli importi delle sanzioni 
 
  1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, gli importi delle sanzioni di cui  al  presente
decreto sono aggiornati mediante  applicazione  dell'incremento  pari
all'indice   nazionale   dei   prezzi   al   consumo   per   l'intera
collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. 
  2. Con decreto del Ministro della salute,  da  adottarsi,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il  1°  dicembre
di ogni biennio,  sono  aggiornati  i  nuovi  limiti  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie che si applicano dal 1°  gennaio  dell'anno
successivo. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                          Istituzione Fondo 
 
  1. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute un Fondo per le iniziative di  ricerca  e  di  informazione  a
favore  della  promozione  dell'allattamento  al   seno,   ai   sensi
dell'articolo 14 del regolamento,  da  finanziarsi  con  le  maggiori
entrate derivanti dalla nuova disciplina sanzionatoria  prevista  dal
presente decreto, che a tale fine sono versate ad  apposito  capitolo
dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la   successiva
riassegnazione al Fondo medesimo, secondo  le  modalita'  di  cui  al
comma 2. 
  2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle  sanzioni  previste
dal presente  decreto  vengono  introitate  dalle  Aziende  sanitarie
locali, Autorita' competenti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
novembre 2007, n. 193, a livello territoriale; dette entrate  vengono
cosi' ripartite: 
    a) il 65 per cento al Ministero della salute  per  iniziative  di
ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento
al seno, ai sensi dell'articolo 14  del  regolamento,  e  versati  su
apposito capitolo di entrata del bilancio statale, di cui al comma 1; 
    b) il restante 35 per cento  viene  cosi'  ripartito  secondo  le
seguenti modalita': 
      l ) il 25 per cento alle Aziende sanitarie locali; 
      2) il 5 per cento ai laboratori del controllo ufficiale; 
      3) il 5 per cento alle regioni  e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, e' abrogato. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 maggio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Fazio, Ministro della salute 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano