DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

Il testo in Gazzetta Ufficiale qui

L’intervento normativo urgente ha lo scopo di evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, come variamente modificata, realizzato con l’articolo 18, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 in assenza di delega.
Senza questo intervento, che evita l’abrogazione degli illeciti penali e amministrativi, si produrrebbe l’effetto di lasciare settori importanti per la salute dei consumatori del tutto privi di tutela. Effetto certamente non voluto, quanto meno perché non previsto dalla legge delega in forza della quale il decreto è stato adottato e non accompagnato nel decreto da interventi di natura sanzionatoria idonei ad incidere sui medesimi ambiti.
Per lo stesso motivo si è esclusa l’abrogazione anche delle disposizioni della legge 26 febbraio 1963, n. 441, in ragione della tecnica normativa adottata con il medesimo decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, che ha condotto ad operare un’abrogazione espressa, malgrado si trattasse di una legge di mera modifica e integrazione della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Quanto al  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, parimenti abrogato integralmente se ne è esclusa l’abrogazione con riferimento alle sole disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
L’intervento d’urgenza si giustifica in considerazione del fatto che le norme di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (e dunque anche quelle abrogative) entreranno in vigore alla data del 26 marzo 2021.
Il decreto è composto da tre articoli.
L’articolo 1 reca le modifiche urgenti all’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sopra illustrate.
L’articolo 2 la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 3 l’entrata in vigore.