LEGGE 3 febbraio 2011 , n. 4
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari.
G.U. n. 41 del 19 febbraio 2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il
territorio nazionale
1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite
finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto
dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima
deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati
dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, nonche' dagli eventuali altri stanziamenti
previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza
nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme
associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di
investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura».
Art. 2
Rafforzamento della tutela e della competitivita' dei prodotti a
denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualita'
nazionale di produzione integrata
1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se
la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei
regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20
marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i
predetti prodotti».
2. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei
consumatori e di evitare che siano indotti in errore, e' vietata
nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di
formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra
gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la
percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della
miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio
di tutela, che puo' verificarne l'effettivo utilizzo nella
percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli
ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri,
dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri
ingredienti.
3. E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema e'
finalizzato a garantire una qualita' del prodotto finale
significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il
Sistema assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano
esercitate in conformita' a norme tecniche di produzione integrata,
come definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme
tecniche e' eseguita in base a uno specifico piano di controllo da
organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.
4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione
agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa
delle produzioni agricole dalle avversita', volti a ridurre al minimo
l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la
fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e
tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono
la produzione integrata, nonche' le procedure di coordinamento da
seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno
gia' istituito il sistema di produzione integrata nei propri
territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema
possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il
decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di
coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi gia' adottati
dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.
5. L'adesione al Sistema e' volontaria ed e' aperta a tutti gli
operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione
integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio
interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato
in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi
al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo.
7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma
6 non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di
spese.
8. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il
completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.
9. All'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 3
Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni
italiane di qualita' nonche' misure sanzionatorie per la produzione
e per il commercio delle sementi e degli oli
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
460, e successive modificazioni, dopo le parole: «del Corpo forestale
dello Stato» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari» e dopo le parole: «di sicurezza
pubblica» sono inserite le seguenti: «nonche' di vigilanza,
prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo,
alimentare e forestale».
2. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi
alimentari e di valorizzare le produzioni di qualita' italiane, alla
legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. A chiunque esercita la produzione a scopo di
vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si
applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di
violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti
sementieri nei locali adibiti alla vendita, previste all'articolo
13»;
b) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
«Art. 32. - 1. A chiunque omette di tenere o tiene
irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli
articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle
condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di
cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17, si
applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall'articolo
33»;
c) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti
sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti
a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non
consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni
non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni
di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in
misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di
quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non
inferiore a euro 4.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione prevista
al comma 1 si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti
in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo
prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a
euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per
le quali non sia prevista una specifica sanzione»;
d) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative
previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione
delle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva puo'
essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214.
2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono
applicate dai servizi fitosanitari regionali a seguito di
segnalazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».
3. Al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 41:
1) al primo comma, dopo le parole: «e' tenuto a fornire,» sono
inserite le seguenti: «a titolo gratuito,»;
2) il terzo comma e' abrogato;
b) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a
chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio
prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, primo
comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a
euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto
irregolare.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce,
vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in
violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, quarto comma, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro
1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto
irregolare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce,
vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in
violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, primo comma, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro
1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto
irregolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone
in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di
quanto stabilito dall'articolo 23, secondo comma, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000»;
c) l'articolo 54 e' abrogato.
4. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
viola le disposizioni dell'articolo 5 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di
quintale di prodotto irregolare.
2. Se il fatto e' di lieve entita', la sanzione e' diminuita
fino alla meta'.
3. Se il fatto e' commesso dal produttore diretto che abbia
venduto modeste quantita' del suo prodotto, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500»;
b) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 6,
secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 500 a euro 3.000».
5. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 4. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione
di quintale di prodotto irregolare».
Art. 4
Etichettatura dei prodotti alimentari
1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta
informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari
commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non
trasformati, nonche' al fine di rafforzare la prevenzione e la
repressione delle frodi alimentari, e' obbligatorio, nei limiti e
secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare
nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di
provenienza e, in conformita' alla normativa dell'Unione europea,
dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di
organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena
alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del
luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei
prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione
riguarda il luogo in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione
sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia
prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella
produzione dei prodotti.
3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
a livello nazionale nei settori della produzione e della
trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di cui
agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' per l'indicazione
obbligatoria di cui al comma 1, nonche' le disposizioni relative alla
tracciabilita' dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del
territorio nazionale. In sede di prima applicazione, il procedimento
di cui al presente comma e' attivato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresi' definiti,
relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti
all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonche' il requisito
della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella
preparazione o produzione dei prodotti.
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai sensi del
presente articolo, e' fatto altresi' obbligo di indicare l'origine
dell'ingrediente caratterizzante evidenziato».
6. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli
sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei
decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere
interessate.
7. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli
illeciti in materia agroambientale, nonche' di favorire il contrasto
della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni
previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.
99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «nonche' del Corpo forestale dello Stato».
8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria sono composte
anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente
ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i
rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o
provincia autonoma interessata.
9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche', limitatamente alle persone appartenenti
all'Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Corpo forestale dello Stato».
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita
o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati
in conformita' alle disposizioni del presente articolo e dei decreti
di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.600 euro a 9.500 euro.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti di cui al comma 3 del presente articolo, e' abrogato
l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto
decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui
al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi
del presente articolo possono essere venduti entro i successivi
centottanta giorni.
Art. 5
Presentazione dei prodotti alimentari
1. Per i prodotti alimentari di cui all'articolo 4, comma 1,
ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o negli altri
Paesi comunitari ed extracomunitari, le informazioni relative al
luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono
necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai
sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206. L'omissione delle informazioni di cui al presente articolo
costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 22
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e
successive modificazioni.
Art. 6
Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi
1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 22. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per
conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo
prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle
prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle
dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in
vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi
o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti
disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui e'
vietato l'impiego, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in
vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi
o, comunque, per la distribuzione per il consumo sostanze vietate o
prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da
trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a
66.000 euro.
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche
all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai
medesimi commi».
2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 23. - 1. In caso di reiterazione della violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorita'
competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da
tre giorni a tre mesi.
2. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato
pericolo per la salute umana, l'autorita' competente dispone la
chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare
dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova
autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di
un'attivita' analoga per la durata di cinque anni».
Art. 7
Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala
1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei
consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del
mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti
per la rilevazione, certa e verificabile, della quantita' di latte
prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalita'
disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentite le regioni interessate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2260):
Presentato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali (Zaia) il 4 marzo 2009.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente,
il 12 marzo 2010 con pareri delle commissioni, I, II, III, V, VII, X,
XI, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 20
maggio; 1, 6, 7, 8, 13, 14, 21, 28 ottobre; 3 e 5 novembre 2009: 21
aprile; 6, 18, 25 maggio; 3 giugno; 14, 21, 22 e 28 settembre 2010.
Esaminato in aula il 9 novembre 2009, 10, 11 febbraio e 5 ottobre
2010. Deliberato, il 6 ottobre 2010, lo stralcio art. 1-bis, 2-bis,
2-ter, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 7-bis, 7-ter, 7-quinquies, 7-sexies,
7-octies, 7-novies, 7-decies, 7-undecies del testo congiunto a
formare il 2260-TER; art. 1, 2, 3, 6, 7, 7-quater, 7-duodecies del
testo congiunto a formare il 2260-BIS.
Camera dei deputati (atto n. 2260-BIS):
Stralcio dell'art. 1, 2, 3, 6, 7, 7-quater, 7-duodecies.
Esaminato ed approvato il 6 ottobre 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2363):
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura), in sede referente,
l'8 ottobre 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª,
12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 9ª Commissione, in sede referente, il 12, 26
ottobre; 3, 10 e 16 novembre 2010.
Nuovamente assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura) in sede
deliberante il 23 novembre 2010.
Esaminato dalla 9ª Commissione, in sede deliberante ed approvato
con modificazioni il 6 dicembre 2010.
Camera dei deputati (atto n. 2260-BIS-B):
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente,
13 dicembre 2010.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 14, 21 e
22 dicembre 2010.
Nuovamente assegnato alla XIII commissione (Agricoltura) in sede
legislativa il 12 gennaio 2011.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa e approvato
il 18 gennaio 2011.