La regolazione positiva domestica ed europea dei biocarburanti e del biometano

di Federico MUZZATI

  1. Decarbonizzazione e diritto europeo: obiettivi, ambizioni e basi giuridiche

Rappresenta un fatto notorio l’impellente necessità di ridurre gli inquinanti nocivi emessi nell’ambiente (cfr. gas serra), facendo ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed ecosostenibili (c.d.green) 1.

Per raggiungere questo scopo, è necessario soppiantare l’inveterata prassi secolare mediante la quale il fabbisogno energetico viene soddisfatto grazie allo sfruttamento delle fonti fossili 2.

Negli ultimi anni, alcuni piccoli – ma significativi 3 – passi sono stati mossi in questo verso, anche, e soprattutto, sul versante culturale, avendo sviluppato i singoli individui maggior sensibilità verso tale questione.

Ma, al di là di questo lodevole “revirement” del sentimento comune, è necessario che siano gli Stati, e in particolar modo le organizzazioni sovranazionali, quali l’UE, a intervenire con decisione, approntando piani e strategie per ridurre quanto più la quota energetica proveniente da fonti fossili, in favore di energia pulita, ossia prodotta ecosostenibilmente.

Ciò non è affatto semplice, in quanto si devono comporre interessi tra di loro contrapposti, in un complesso modello regolamentare ad incastro 4, ove compenetrare più esigenze: politiche (rectius: geopolitiche), economiche e fiscali (vedasi la tensione – da ciò acuita – tra le policy per la creazione di un efficiente mercato unico e quelle nazionali)5.

La Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, nel suo discorso di insediamento 6, il 27 novembre 2019, ha illustrato per la prima volta un ambizioso piano eurounitario, il c.d. green deal, la cui ratio e fine precipuo è quello di abbattere drasticamente le emissioni di gas serra entro l’anno 2050 (rectius: azzerare il quantitativo netto).

Dunque, in primis si intende raggiungere la “neutralità climatica”, combattendo il sempre più attuale e drammatico problema del riscaldamento globale, contenendolo entro gli 1,5°, per poter tutelare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini, ma anche quella dei vari ecosistemi e la loro biodiversità.

Tutto questo importa notevoli opportunità, cambiamenti e sfide, che se ben sfruttate e colte, permettono di sviluppare un nuovo modello di produzione economica sempre più sostenibile, attento all’ambiente e alla sua salubrità, ma al contempo anche efficace, efficiente e maggiormente produttivo rispetto a quello “tradizionale” conosciuto ad oggi.

Appare del tutto lapalissiano come simili – ma necessarie – ambizioni richiedano una profonda revisione – ab imis – dell’organizzazione del lavoro, dei fattori produttivi, dei comportamenti sociali e finanche della struttura operativa dell’Unione Europea stessa.

Infatti, questa è chiamata all’arduo compito di approntare i necessari strumenti all’uopo, tutelando l’ambiente 7, ma allo stesso tempo promuovendo lo sviluppo e la crescita economica in maniera eguale ed uniforme in tutti gli Stati membri, tenendo conto delle loro peculiarità ed esigenze.

Una delle vie maestre per poter mettere in pratica quanto testè detto, può essere certamente costituita dal rafforzamento del dialogo, interazione, collaborazione e cooperazione tra i vari organi ed istituzioni europee, gli Stati membri e la società civile, in ossequio al principio e criterio di sussidiarietà 8 orizzontale e verticale 9.

È importante precisare come, nelle intenzioni della Commissione, il green deal non rappresenti solamente un semplice aggiornamento delle politiche ambientali europee già esistenti; esso, infatti, è identificabile come un complesso e variegato insieme di strumenti, in un’ottica ampia, che possano permettere di rendere la società dell’Unione sana e prospera, dotata di un sistema economico moderno, neutralizzando, al contempo, entro il 2050, le emissioni di gas inquinanti nell’atmosfera.

Per addivenire alla costruzione di questo nuovo paradigma ambientale e socioculturale, le basi giuridiche offerte dal diritto europeo, di rango primario, sono molteplici.

Infatti, l’art. 4, par. 2, lett. e) del TFUE 10 colloca le questioni inerenti alla politica ambientale tra le competenze concorrenti, la cui compiuta regolamentazione è contenuta nel titolo XX 11 della medesima convenzione.

L’art. 192, par. 1 del TFUE 12, stabilisce come si debba ricorrere alla procedura legislativa ordinaria per l’adozione di atti volti al raggiungimento degli scopi di natura ambientale dell’UE, tra cui quelli sussumibili nell’ampio genus della lotta ai cambiamenti climatici.

Infine, non può che non rammentarsi l’art. 175 del TFUE 13, il quale permette l’adozione di necessari e specifici interventi al di fuori dei fondi a ciò destinati (a finalità strutturale).

In conclusione, si può rilevare come la tutela dell’ambiente rilevi a livello europeo non solo “ex se”, ma anche e in quanto, quale modalità per la creazione e la tutela di uno spazio commerciale comune sempre più sviluppato, efficiente ed avanzato, al passo con le impellenti e variegate sfide e complessità dei tempi odierni 14.

  1. Breve genesi storico-applicativa del biometano e dei biocarburanti nell’ordinamento europeo e interno

Alla luce di quanto appena esposto, si può ben comprendere come il tema della decarbonizzazione riguardi anche – e in particolar modo – il settore dei trasporti (pubblici e privati); sorge dunque l’esigenza di ricorrere a forme alternative di alimentazione 15, maggiormente ecosostenibili, e dunque rispettose dell’ambiente, i c.d. biocarburanti 16.

Prima di andare a trattare maggiormente nello specifico cosa questi rappresentino, come siano nati e quali siano le loro principali applicazioni, sembra del tutto necessitato svolgere alcune brevi considerazioni introduttive, per meglio evidenziare l’impatto che hanno – sull’atmosfera – le emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli nell’Unione Europea.

Prima facie , basti pensare che nel continente europeo, i trasporti coprono quasi un quarto delle emissioni di gas a effetto serra, costituendo inoltre la prima causa di inquinamento nei conglomerati urbani 17.

Ciò che più preoccupa è il dato secondo il quale il fabbisogno energetico della mobilità nell’Unione, venga soddisfatto ancora per oltre il 90% dal petrolio e dai suoi derivati.

Ebbene, partendo da queste rilevazioni, l’UE è impegnata nella definizione di un modello di circolazione dei trasporti a ridotte emissioni di carbonio e inquinanti atmosferici, grazie allo sfruttamento delle risorse naturalmente presenti sul territorio degli Stati membri, quali ad esempio i rifiuti – et similia – per la produzione di biocarburanti e biometano 18.

Non è di certo un volere di recente nascita, in quanto, l’attenzione per tali questioni, a livello sovranazionale, trova le proprie fondamenta più di un decennio fa; infatti, l’UE, ha fortemente incoraggiato il ricorso alle fonti rinnovabili, sin dalla Direttiva n. 29 del 2009 19, la cui intitolazione – che disvela chiaramente sin da subito la sua ratio e il suo intento – è emblematica: “ sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

L’atto de quo prevedeva al suo interno un obiettivo di non scarsa rilevanza, ossia il raggiungimento, per ogni Stato membro, entro il 2020, di un impiego di almeno il 10% di energia rinnovabile nei consumi finali di energia nel settore dei trasporti.

Questo target è massimamente perseguito grazie all’immissione in consumo di una quota prestabilita di biocarburanti, individuato nel 7% da parte della Direttiva 2015/1513/UE (c.d. ILUC) 20.

Dunque, è fondamentale porre in evidenza sin da ora, come i biocarburanti, e in particolare il biometano costituiscano una notevole opportunità di sviluppo per la riduzione delle emissioni inquinanti, permettendo di addivenire agli obiettivi di decarbonizzazione posti dall’UE.

I biocombustibili vengono prodotti sfruttando il materiale agricolo, gli scarti alimentari, i materiali derivanti dallo smaltimento delle acque reflue e finanche i rifiuti organici, a seguito di un complesso iter di raffinazione e purificazione.

Successivamente, si ottiene un gas, che può essere impiegato quale biocarburante per i veicoli a motore, immettendolo nell’esistente rete di distribuzione nazionale.

Questo quadro viene completato dall’affiancamento dell’elettrificazione e ibridazione, in combinato disposto, per azzerare quanto prima le emissioni nocivo-inquinanti.

Vieppiù, in realtà, il biometano risulta essere ancor più competitivo, poiché può essere subito impiegato – come supra detto – avvalendosi della rete infrastrutturale già esistente.

Questo vantaggio (e risparmio) risulta essere del tutto dirimente per gli scopi e obiettivi più volte menzionati, e per la diffusione sempre più crescente di questo biocombustibile, permettendo di implementare, parallelamente, le politiche di tutela ambientale e il modello di economia circolare 21.

L’Italia riveste un duplice ruolo; da un lato è uno degli Stati membri dell’Unione, ed è tenuta al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e crescita sostenibile, dall’altro, mira a potenziare il proprio ordinamento domestico per sfruttare la propria filiera agricola e rendersi il più energeticamente indipendente possibile 22.

Il processo di regolamentazione positiva nazionale del biometano (e più in generale dei biocarburanti) si è perfezionato recentemente, con l’approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, del d.m. 2 marzo 2018 23, teleologicamente ordinato alla promozione e incentivo dell’uso dei vari biocarburanti (avanzati) esistenti nel settore dei trasporti 24.

Si tratta di un modello di regolazione estremamente sofisticato e all’avanguardia, in quanto combina al proprio interno una pluralità di strumenti e tecniche, in grado di miscelare più elementi, quali: incentivi economici, obblighi legali di acquisto e certificati negoziabili da immettere sul mercato avente valore economico.

La Commissione ha ritenuto questo inusuale coacervo compatibile con la disciplina europea degli aiuti di Stato, poichè in grado di combinare in maniera equilibrata metodi appartenenti al passato, tipicamente autoritativi, tecniche innovative di mercato, meccanismi tipicamente privatistici e istituti del command and control 25 .

  1. Un rapido excursus sulla regolazione positiva del biometano: stato dell’arte e prospettive de iure condendo

Per ciò che concerne la disciplina positiva del biometano, una delle fonti principe in materia è il D.lgs. del 3 marzo 2011, n. 28 26.

In nuce , l’art. 21 27 stabilisce differenti modalità di incentivazione 28 in relazione a quello 29 immesso nella rete del gas naturale.

Si tratta, più nello specifico, dell’erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, qualora il biometano venga introdotto nella rete, ed utilizzato – rispettando le regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale – all’interno di impianti di cogenerazione ad alto rendimento 30; del rilascio di certificati di immissione in consumo (c.d. “CIC”) ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2-quater, comma 1, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 31; ed infine, uno specifico incentivo di durata e valore.

Per dare attuazione al decreto de quo è stato emanato un decreto interministeriale, del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in aggiunta al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 5 dicembre 2013, recante “ Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale ”.

Tale atto normativo regola specifiche e differenziate modalità di incentivazione, a seconda che il biometano sia: a) immesso nella rete del gas naturale senza una specifica destinazione d’uso (art. 3) 32 b) destinato al consumo nel settore dei trasporti (art. 4) 33; c) utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 5) 34.

È bene però porre in evidenza, come, seppure l’intento fosse meritorio, questo corpus non abbia sortito gli effetti sperati e desiderati, in termini di realizzazioni di impianti di produzione di biometano.

Se a ciò si assomma il fatto che, l’Italia ha raggiunto – in anticipo – gli obiettivi minimi, richiesti dall’Unione Europea – entro l’anno 2020 – nell’ambito delle fonti rinnovabili complessive e di quelle elettriche, per converso, si pone in ritardo per ciò che concerne i target europei in materia di mobilità sostenibile.

Per sopperire a tale deficit, il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto necessario intervenire con l’emanazione del decreto ministeriale del 2 marzo 2018, al fine di promuovere l’utilizzo del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti 35.

L’anima e l’essenza più pura del decreto è quella di incentivare il ricorso alle fonti rinnovabili nel testè detto ambito, anche mediante la creazione di iniziative di economia circolare e di gestione savia e virtuosa dei rifiuti urbani e degli scarti agricoli 36.

In conclusione, appare corretto svolgere alcune concise riflessioni e ipotesi propositive, in relazione a futuri ed auspicabili interventi positivi, per accelerare il più possibile il processo di transizione energetica, sfruttando. come chiave di volta, il fondamentale apporto che i biocarburanti (in particolar modo il biometano, specie quello avanzato), se impiegati e diffusi a dovere, possono fornire alla causa.

L’attuale crisi sanitaria, causata dall’evento pandemico sviluppatosi ormai due anni orsono, può costituire un tipping point 37 da sfruttare necessariamente per mutare, non solo a livello legislativo 38, quanto soprattutto a livello culturale, l’attuale forma mentis e paradigma energetico, sostituendo, man mano, i combustibili fossili con alternative ecosostenibili quali i biocarburanti.

Una possibile soluzione e strategia, potrebbe essere quella di rendere ancor più appetibili le riconversioni degli impianti a biogas che producono energia elettrica, mediante un sistema di incentivazione realmente efficace, già presente 39, ma che come accade sovente nell’id quod plerumque accidit, non riesce ad inverare pienamente il suo scopo finale e a riflettersi pienamente nella realtà concreta 40.

Inoltre, e in conclusione, un altro intervento – non meramente normativo – che potrebbe accrescere l’importanza dei biocarburanti e di tutte le altre forme di energia prodotte da fonti rinnovabili e sostenibili, si potrebbe rintracciare nell’organizzazione di eventi atti a rendere sempre più edotti e consapevoli i cittadini del fatto che, oltre al mondo del fossile, v’è un universo parallelo, che presto li soppianterà, tutto da esplorare e comprendere, dalle enormi potenzialità 41.

1 A titolo di esempio: energia prodotta sfruttando le risorse naturalmente presenti nell’ambiente, quali il sole ed il vento (eolico e solare), ma non solo (es. geotermia e biocarburanti).

2 Basti pensare che i Paesi del G20, coloro che sfruttano le più ingenti quantità di energia al mondo, lo scorso anno, nel 2020, si sono avvalsi quasi esclusivamente di fonti fossili per la produzione di energia (80,2% contro il solo 11,2% proveniente da fonti rinnovabili).

Cfr. REN21, Renewables 2021 Global Status Report, p. 30, qui integralmente consultabile: https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf .

È però bene mettere in evidenza come, leggendo il report, nell’anno 2020 si sia assistito a un enorme aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili (ora il 29% del mix elettrico globale); ciò è però del tutto insufficiente ad avere un impatto tangibile, significativo e percepibile sulla riduzione delle emissioni inquinanti. E, infine, ciò che rattrista di più, è che l’impiego di energia derivante da fonti fossili, nel mondo, rimane la medesima dello scorso decennio.

3 Nel continente europeo, nel 2020, si è raggiunto uno storico traguardo: l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ha superato – seppur di poco (un punto percentuale in più) – la quota di quella ricavata da fonti fossili.

V. EGORA-EMBER, The European Power Sector in 2020, Up-to-Date Analysis on the Electricity Transition , p. 4.

Qui integralmente disponibile: https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2020_01_EU-Annual-Review_2020/A-EW_202_Report_European-Power-Sector-2020.pdf .

4 Sulle politiche di decarbonizzazione intraprese dall’UE, v. ( ex multis): L. AMMANNATI, La transizione dell’Unione Europea verso un nuovo modello energetico eco-sostenibile. Tra scelte politiche, regolazione e dinamiche di mercato , in Energia, ambiente e innovazione, 2/2018, p. 86 ss; L. LIONELLO, Il green deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di attuazione , in JusOnline, 2020; M.C. CARTA, Il green deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell’ambiente e le iniziative di diritto UE , in Eurojus, 4/2020, p. 54 ss. e A. MOLITERNI, Il green deal europeo e le sfide per il diritto all’ambiente, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 1/2021, p. 4 ss. Sul rapporto tra la decarbonizzazione e il PNRR v. T. RONCHETTI, M. MEDUGNO,Decarbonizzazione e transizione energetica nel PNRR, in Ambiente & sviluppo, n. 10, ottobre 2021, p. 725 ss e M. C. CILIBERTO, “Il contesto normativo”, in (a cura di) A. CANCRINI, M. MACCHIA, “ La regolazione dei biocarburanti e del biometano”, Roma, 2019, p. 17 e ss.

5 La condicio sine qua non per poter meglio addivenire a ciò, sembra proprio riscontrarsi nella complessa creazione di un efficace ed efficiente modello di governance tra la Commissione e gli Stati membri.

7 Riducendo drasticamente le emissioni inquinanti.

8 Si v. – ex plurimis – F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994; A. POGGI, Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano, 2001; G. COTTURI, Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia , Roma, 2001; P. VIVIANA, Il principio di sussidiarietà “verticale”. Attuazioni e prospettive , Milano, 2002; P. DE CARLI, Sussidiarietà e governo economico , Milano, 2002; M. ABRESCIA, Il principio costituzionale di sussidiarietà, Bologna, 2005; G. ARENA, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare all’Italia, Roma-Bari, 2006; D. DONATI, Origini, connessioni e interpretazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell’ordinamento italiano , in D. DONATI, A. PACI (a cura di),Sussidiarietà e concorrenza. Una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni, Bologna, 2010; D. DONATI, Il paradigma sussidiario. Interpretazioni, estensione, garanzie , Bologna, 2013; S. CASSESE, L’aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea , in Foro.it, 1995, V, c. 373, il quale lo descrive come “ ambiguo e dotato di almeno trenta diversi significati, programma, formula magica, alibi, mito, epitome della confusione e foglie di fico ”; L. VIOLINI, Il principio di sussidiarietà, in G. VITTADINI (a cura di), Sussidiarietà: la riforma possibile, Milano, 1998; I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà: profili storici e costituzionali , Napoli, 2003; A. D’ATENA,Costituzione e principio di sussidiarietà, inQuad. cost., 2001; P. DE CARLI, Sussidiarietà e governo economico, Milano, 2002.

9 Si tratta di un principio (melius: una modalità di dialogo e collaborazione tra i pubblici poteri e altri soggetti provenienti dal variegato quadro sociale) di rilevanza costituzionale (e eurounitaria).

10 L’Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6 :

e) ambiente ”.

11 Rubricato per l’appunto “ambiente”.

12 Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall’Unione per realizzare gli obiettivi dell’articolo 191 ”.

13 Gli Stati membri conducono la loro politica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell’articolo 174. L’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, nonché l’attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell’articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L’unione appoggia questa realizzazione anche con l’azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione “orientamento”, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tra anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economia, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte ”.

14 Tutelare quanto più possibile l’ambiente costituisce oggi una precondizione necessaria per uno sviluppo sempre più equo e sostenibile del modello di funzionamento economico europeo.

15 Alternative rispetto ai tradizionali carburanti da fonti fossili, quali la benzina e il gasolio.

16 Da poter utilizzare come quid pluris rispetto all’attuale tentativo di elettrificazione del settore automobilistico.

17 In Italia, il 92,6% delle emissioni inquinanti di gas serra nell’atmosfera è prodotto dalla circolazione dei veicoli su gomma.

Cfr. Il report dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale) intitolato “ Le emissioni del trasporto stradale in Italia”, presentato da A. BERNETTI, il16 aprile 2021, ivi integralmente disponibile: https://www.isprambiente.gov.it/it/events/evento16apr2021_emissioni_strada.pdf .

18 Tutto ciò in una più ampia ottica di economia avanzata, i cui tasselli fondamentali e condicio sine qua non sono rappresentati dalla decarbonizzazione, e come logico corollario, dalla circolarità.

19 Melius : Direttiva 2009/28/CE, quivi integralmente consultabile: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=SK .

20 L’acronimo ILUC sta a significare: Indirect Land Use Change. Lo scopo di tale atto legislativo europeo è quello di regolare la concorrenza tra usi energetici e alimentari delle colture utilizzate per la produzione di biocarburanti, promuovendo la diffusione dei c.d. biocarburanti avanzati, prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti o altre materie prime quali alghe o materiali cellulosici e ligno-cellulosici.

La Direttiva è qui integralmente disponibile: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1513 .

21 Sul punto – ossia sul rapporto tra economia circolare e biocarburanti (e biometano) – si tornerà “funditus” nel seguente paragrafo.

22 In quanto, l’Italia, come tutta l’Unione, importa per la quasi totalità del suo fabbisogno, risorse energetiche di cui è sprovvista ( e.g. gas) da altri Paesi (quali la Russia o i Paesi arabi). A titolo esemplificativo, oltre il 90% del gas impiegato nell’UE è importato (da Russia, Nord Africa e Nord Europa).

23 Rubricato “ Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti ”. È qui integralmente disponibile e consultabile: https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/BIOMETANO/NORMATIVA/D.M.%20MiSE%202%20marzo%202018.pdf .

24 Per scorrere brevemente in rassegna le principali peculiarità del summenzionato decreto, si veda, J. SIMONETTI, “ Biometano e biocarburanti nei trasporti: il nuovo decreto in vigore ”, 23 aprile 2018, in www.nonsoloambiente.it , qui integralmente disponibile: https://www.nonsoloambiente.it/rinnovabili/biomasse/biometano-biocarburante-decreto .

25 Si tratta di una strategia di regolazione il cui spirito è ravvisabile nella notevole influenza che si ottiene con l’imposizione di standard giustapposti a un efficace ed efficiente meccanismo sanzionatorio.

26 Il quale, si ricorda, recepisce la Direttiva europea 2009/28/CE.

27 1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 è incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità: a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;
c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso nella rete del gas naturale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 5.

28 Uno dei tratti e aspetti salienti dell’intervento legislativo, che si tratterà – funditus – nel §7.

29 Il biometano.

30 La cogenerazione è definibile come la produzione combinata di energia meccanica (convertita poi in elettrica da un alternatore) e termica, che può essere usata per cedere calore, come nel caso del teleriscaldamento, ovvero per generare raffrescamento (vedasi impianti frigoriferi ad assorbimento). Ciò garantisce un notevole risparmio, evitando una inutile e dannosa dissipazione energetica.

31 Il cui tenore letterale è il seguente: “ A decorrere del 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati nel comma 4, nonché di combustibili sintetici purché siano esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti ”.

32 Rubricato “ Incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale ”, e il cui tenore letterale è il seguente: “ 1. Fatti salvi i commi 3 e 4, l’incentivo per il biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, a condizione, per gli impianti con capacità produttiva superiore a 250 standard metri cubi/ora, che il titolo autorizzativo preveda espressamente un impiego di sottoprodotti, così come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, o rifiuti in una percentuale di almeno il 50% in peso, è pari alla differenza tra i seguenti due valori espressi in €/MWh con indicazione di due cifre decimali: a) il doppio del prezzo medio annuale del gas naturale, riscontrato nel 2012 nel mercato di bilanciamento del gas naturale gestito dal Gestore dei Mercati Energetici Spa (nel seguito “GME”); b) il prezzo medio mensile del gas naturale nel medesimo mercato di cui alla lettera a), riscontrato in ciascun mese di immissione del biometano nella rete. A tali fini, il GME effettua apposite comunicazioni sul proprio sito internet. Con successiva comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul proprio sito internet, lo specifico valore di cui alla lettera b) può essere sostituito dal prezzo medio mensile del gas naturale riscontrato nel mercato a termine del gas naturale gestito dal GME. 2. L’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per un periodo pari a 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Il GSE eroga tale incentivo a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale definite dall’Autorità, sulla base delle quantità del biometano immesso in rete, certificate e trasmesse al GSE da parte del gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale ovvero dal soggetto responsabile dell’attività di certificazione delle immissioni in rete definito dalla stessa Autorità, ai sensi dell’articolo 8, comma 1. A tal fine il gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale rilascia apposita dichiarazione che il soggetto produttore invia al GSE attestante la data di prima immissione del biometano nelle citate infrastrutture. 3. In alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora, il soggetto produttore può optare per il ritiro del biometano da parte del GSE a un prezzo pari al valore di cui al comma 1, lettera a), con le variazioni di cui al comma 4 e l’eventuale maggiorazione di cui al comma 5. A tal fine, il soggetto produttore invia apposita richiesta di stipula del contratto al GSE, sulla base di uno standard definito dallo stesso GSE, il quale vende il biometano ritirato sul mercato del gas naturale, previa abilitazione ad operare al punto di scambio virtuale. 4. Al fine di commisurare il valore dell’incentivo ai costi effettivi di produzione del biometano, in particolare tenendo conto anche dei costi relativi alle diverse dimensioni degli impianti, l’incentivo determinato con le modalità di cui al comma 1 è così modulato: a) è incrementato del 10% per impianti con taglie fino a 500 standard metri cubi/ora di capacità produttiva; b) non subisce variazioni per impianti da 501 a 1000 standard metri cubi/ora di capacità produttiva; c) è ridotto del 10% per impianti oltre 1000 standard metri cubi/ora di capacità produttiva. 5. Il valore dell’incentivo di cui al comma 1, come risultante dall’applicazione delle variazioni di cui al comma 4, è incrementato del 50% qualora il biometano sia prodotto esclusivamente a partire da sottoprodotti, così come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, e rifiuti. 6. Al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione e immissione in rete del biometano sia positivo, l’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto, sulla base delle misure trasmesse al GSE da parte del gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale ovvero dal soggetto responsabile dell’attività di certificazione delle immissioni in rete definito dalla stessa Autorità, sul biometano al netto dei i consumi energetici dell’impianto, individuati, anche in maniera forfettaria, con modalità stabilite dall’Autorità ogni anno, riportati in MWh fisici, e applicabili agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della delibera della stessa Autorità. In sede di prima applicazione, la predetta delibera è emanata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

33 1. Il biometano immesso dal soggetto produttore nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti è incentivato tramite il rilascio, al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, per un periodo di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio, di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità di cui allo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto ai successivi commi. 2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto produttore deve sottoscrivere un contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto che immette in consumo il biometano ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al decreto citato allo stesso comma 1. Tale contratto, che definisce anche la quota parte dell’incentivo di cui al comma 1 da riconoscere al soggetto produttore e specifica la durata della fornitura del biometano, è inviato in copia al GSE che può disporre i relativi controlli. 3. La maggiorazione di cui all’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuta al biometano prodotto da: a) frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; b) sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) alghe e materie di origine non alimentare, intentendosi per tali ultime, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, quelle indicate nella tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012; d) in attuazione dell’articolo 33, comma 5-quater, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sottoprodotti elencati nella tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Resta fermo quanto previsto all’articolo 33, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 5. Ai fini della verifica della sostenibilità del biometano immesso nei trasporti ai sensi del presente articolo, nonché ai fini del riconoscimento della maggiorazione riconosciuta sulla base del comma 3, si applica il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo linee guida specifiche per il biometano, definite dal Comitato Termotecnico Italiano entro 60 giorni dalla di entrata in vigore del presente decreto. Si applica altresì il comma 6 del presente articolo. 6. La maggiorazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle materie elencate alle lettere da a) a d) del medesimo comma 3. Nei casi di impianti con autorizzazione all’esercizio che riporti in modo esplicito l’indicazione di utilizzo delle biomasse di cui al comma 3, in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale, comunque, non superiore al 30% in peso, la maggiorazione di cui all’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano. Ai fini di quanto disposto al precedente periodo, la verifica dei requisiti della materia prima è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto dal Ministero stesso indicato. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone una procedura semplificata che prevede comunque la verifica, con riferimento all’anno solare, delle quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l’effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalità dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo, ed il relativo costo a carico dei produttori di biometano. 7. I certificati di immissione in consumo rilasciati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater, comma 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni. 8. In aggiunta all’incentivazione di cui al comma 1, il soggetto produttore che, senza utilizzo della rete di trasporto e di distribuzione del gas naturale, immette il biometano in un nuovo impianto di distribuzione di metano per autotrazione realizzato a proprie spese e con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ha diritto, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’impianto di distribuzione, al rilascio di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e successive modifiche e integrazioni, con una maggiorazione del 50%.

34 “1 . Al produttore di biometano immesso nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti nel territorio italiano vengono rilasciati un numero di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, quantificati secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto nel presente articolo. Il produttore trasmette mensilmente al GSE i dati a consuntivo relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti entro il mese successivo a quello cui la produzione si riferisce. I CIC sono rilasciati, su base mensile secondo le modalità stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative al produttore, non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce. I produttori a tal fine devono essere in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE ed il mancato pagamento degli stessi inibisce, altresì, le funzionalità di scambio dei certificati sulla piattaforma del GSE.

2. Il GSE acquisisce dal produttore di biometano i contratti di fornitura di gas naturale e biometano e le relative fatturazioni, che il produttore ha stipulato con soggetti titolari di impianti di distribuzione stradale ed autostradale nonché con impianti di distribuzione privati con destinazione d’uso per il settore dei trasporti, e/o con intermediari, acquisendo in tal caso anche i contratti stipulati tra gli intermediari e i titolari dei medesimi impianti di distribuzione. A tal fine il GSE definisce e rende pubblico sul proprio sito internet un contratto standard di fornitura che, tra l’altro, specifica:

  1. a) la durata della fornitura del biometano e la sua data di inizio;

  2. b) le quantità mensili stimate oggetto della fornitura del biometano;

  3. c) la data di sottoscrizione, di decorrenza e di scadenza.

Il produttore di biometano ha l’obbligo di fornire al GSE i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni.
Il titolare dell’impianto di distribuzione di gas naturale, direttamente o per il tramite del produttore di biometano, ha l’obbligo altresì di fornire al GSE i dati di vendita complessivi del gas naturale effettivamente venduto nel mese. 3. Il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC spettanti al produttore è pari al minimo valore tra le quantità di biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni e le quantità determinate sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nel punto di immissione nella rete del gas naturale, come definita all’articolo 1, comma 3, eventualmente ridotta a seguito dei controlli di cui al comma 4. Resta fermo che, a tal fine, il gestore delle infrastrutture delle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi è tenuto a trasmettere al GSE i dati relativi alle quantità e qualità del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalità definite dallo stesso GSE. Nel caso in cui il biometano venga prodotto in luogo diverso da quello di produzione del biogas, fermo restando il precedente periodo, il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC è determinato sulla base del biometano prodotto tenendo conto delle materie prime in ingresso a tutti gli impianti di produzione di biogas collegati al dispositivo di depurazione e raffinazione con modalità stabilite dal GSE nelle procedure operative. 4. Il GSE effettua controlli a campione, tramite le informazioni fornite dal gestore della rete di trasporto o distribuzione a cui l’impianto di distribuzione è collegato e, in caso di alimentazione dell’impianto di distribuzione a mezzo veicoli, dei dati che mensilmente debbono essere messi a disposizione dell’Agenzia delle Dogane da parte degli esercenti il trasporto su gomma del gas naturale, per verificare che la quantità di gas naturale effettivamente erogato dagli impianti di distribuzione di gas naturale sia non inferiore alla quantità di biometano fornita dai produttori di biometano allo stesso impianto interessato. A tal fine, per il biometano vengono considerati i valori di riferimento per la massa volumica e per il potere calorifico inferiore definiti nell’Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche. 5. La maggiorazione di cui all’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuta al biometano prodotto da materie di cui alle parti A e B dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche. 6. La maggiorazione di cui al comma 5 è riconosciuta a condizione che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle materie di cui al comma 5. Nei casi di impianti con autorizzazione alla costruzione e all’esercizio che riporti in modo esplicito l’indicazione di utilizzo delle materie di cui al comma 5, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso, la maggiorazione di cui all’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti. Ai fini di quanto disposto al precedente periodo, la verifica dei requisiti della materia prima è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto indicato dallo stesso Ministero entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone una procedura semplificata che prevede comunque la verifica annuale, con riferimento all’anno solare, delle quantità e tipologie di materie impiegate dal produttore, anche tramite l’effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalità dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo, ed il relativo costo a carico dei produttori di biometano. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di cui all'articolo 8 del presente decreto. 7. I CIC rilasciati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente dai soggetti obbligati ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater, comma 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni. 8. Al fine della quantificazione di cui al comma 3, non viene effettuata alcuna detrazione in termini di energia utilizzata per la produzione di biometano, ivi inclusa l’energia derivante da eventuali impianti di produzione di energia elettrica già oggetto di incentivazioni”.

35 Mentre, rinvia per i restanti usi ad un successivo decreto di aggiornamento, da emanare in seguito al raggiungimento degli obiettivi in ambito di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

36 Ivi si riportano, in breve, le principali misure previste per la diffusione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati.

Vengono introdotte le “garanzie di origine” del biometano immesso nella rete del gas naturale senza specifica destinazione d’uso. Tale strumento ha lo scopo di fornire al consumatore un mezzo per comprovare l’origine rinnovabile del gas prelevato dalla rete.

Inoltre, ex art. 4, viene istituito e tenuto presso il GSE S.p.A. (d’ora in poi, solo GSE), il registro nazionale delle garanzie di origine del biometano.

Inoltre, l’art. 5 prevede che il GSE rilasci al produttore di biometano immesso nella rete del gas naturale, la cui destinazione è quella dei trasporti nel territorio italiano, un quantum di CIC di biocarburanti, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014.

In relazione al biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale, e destinato al settore del trasporto, a norma dell’art. 6, il GSE, su richiesta dei produttori, ritiri il biometano avanzato ai prezzi e alle condizioni stabilite dal decreto; viene, vieppiù, riconosciuto al produttore il valore dei CIC corrispondenti, corredati dalle loro corrispondenti ed eventuali maggiorazioni.

Ex art. 7, il GSE, su domanda dei produttori di biocarburanti avanzati differenti dal biometano, riconosce agli stessi, il valore dei corrispondenti CIC.

Infine, l’art. 8 stabilisce forme di incentivazione nel caso in cui il biometano venga prodotto da impianti a biogas esistenti che, in seguito alla data di entrata in vigore del D.M. del 2 marzo 2018, anche con incrementi di capacità produttiva, siano totalmente ovvero parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano.

37 Un punto di non ritorno, oltre il quale, il cambiamento, oltre ad essere necessitato, diviene inarrestabile.

38 Ove si potrebbe intervenire con un’opera di riordino sistematica della scarsa e frammentaria disciplina positiva esistente, e ricorrere a fonti di rango superiore rispetto ai settoriali decreti ministeriali e interministeriali.

39 Ed è stato brevemente descritto all’interno di questo paragrafo.

40 Sul tema si svolgeranno poi alcune riflessioni più approfondite nel seguito della trattazione.

41 Oltre ad un accrescimento della sensibilità collettiva sul tema, appare fondamentale rendere sempre più convenienti i biocarburanti ed il biometano, in luogo delle comuni e, ancor oggi, assai diffuse, fonti fossili, anche sul piano tributario, tanto per le imprese, quanto per i cittadini.