Cass. Sez. III n. 18741 del 16 maggio 2012 (Ud. 19 ott. 2011)
Pres. Ferrua Est. Grillo Ric. Testa ed altri
Ambiente in genere. AIA e continuità normativa

Ripercorrendo l'excursus normativo della fattispecie in esame, si osserva che l'originaria ipotesi contravvenzionale disciplinata dall'art. 16 comma 2 del D. L.vo 59/05 è stata trasfusa - senza alcuna modifica - nel testo rappresentato dall'art. 29 quattuordiecies del D. Lvo 152/016 introdotto dall’art. 2 comma 24 del D. L.vo 128/10 che ha, appunto, inserito nel corpo normativo preesistente alcune modifiche in materia di autorizzazione integrata ambientale. Il testo dell’art. 29 quattuordiecies del D. Lvo 128/19 costituisce ictu oculi l'esatta riproposizione del precedente testo contenuto nell’art. 16 comma 2 del D. Lvo 59/05 con conseguente continuità normativa della fattispecie. Tale conclusione impedisce quindi di accedete alla tesi di una avvenuta abrogazione del precedente reato di cui all’art. 16 comma 2 contenuto nel d.lgs.  59 / 05, in quanto l'abrogazione prevista dell’art. 4 del D. Lvo 128/10 dell'intero del D. L.vo 59/05 è solo di tipo formale.

 

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