Cass. Sez. III n. 15657 del 20 prile 2010 (CC 15 dic 2010)
Presidente: Ferrua Est. Grillo Ric. Impresa Individuale Sferrazza
Ambiente in genere. Responsabilità da reato degli enti
Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese individuali, che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata dall'art. 1, comma secondo, D.Lgs. n. 231 del 2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/12/2010
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1883
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 24615/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESA INDIVIDUALE SFERRAZZA Maria Rita;
avverso la ordinanza del 27.04.2010 del Tribunale - Sezione Riesame - di Caltanissetta;
udita nella udienza del 15 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato GRILLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 27 aprile 2010 il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del GIP di quel Tribunale reiettiva della richiesta di applicazione di misura interdittiva della revoca dell'autorizzazione alla raccolta trasporto e conferimento di rifiuti speciali formulata nei confronti della "IMPRESA INDIVIDUALE SFERRAZZA MARIA RITA" corrente in Caltanissetta nell'ambito del procedimento penale a carico di SFERRAZZA Maria Rita per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi e non e per la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260), applicava nei confronti della impresa suddetta la misura interdittiva richiesta dal P.M. per la durata di un anno. Il Tribunale era pervenuto a tale conclusione, anzitutto condividendo la gravità del quadro indiziario già ritenuta dal G.I.P., nonché rilevando un concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto da alcuni accertamenti svolti dalla P.G. successivamente al sequestro preventivo di un'area nella quale la SFERRAZZA e i suoi sodali sversavano in modo illecito i rifiuti, dai quali emergeva che l'impresa individuale della SFERRAZZA continuava a svolgere attività di discarica, sia pure in siti diversi, ma contigui rispetto alla area precedentemente sequestrata. Aveva, quindi, il Tribunale mantenuto fermo il giudizio di gravità indiziaria già espresso dal GIP (ma insufficiente a giustificare l'adozione delle misure cautelari originariamente richieste dal P.M. procedente per carenza delle esigenze cautelari), ed espresso l'avviso che anche le esigenze cautelari fossero nella specie configurabili sia pure in modo meno intenso rispetto a quello prospettato dal P.M., tanto da accogliere solo in parte le sue richieste.
Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della impresa individuale SFERRAZZA Maria Rita deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 5, 45 e 46, e art. 9, comma 2, sostenendo l'inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni previste dal detto Decreto legislativo, in quanto nella nozione di ente non poteva essere ricompresa l'impresa individuale.
Ha poi dedotto inosservanza della legge processuale penale per violazione degli artt. 192, 273, 274 e 275 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della motivazione.
A tale ultimo riguardo la difesa ha anzitutto premesso che una delle due società - la TRA.DE COM. - delle quali la SFERRAZZA (a sua volta di titolare dell'omonima impresa individuale operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti) si avvaleva per la propria attività, in realtà operava in settore del tutto diverso (commercio e vendita di prodotti per l'edilizia): tale circostanza, non presa adeguatamente in considerazione dal Tribunale del Riesame, ha fatto sì che la presenza di rifiuti nello spiazzale retrostante l'area di vendita al pubblico del detto materiale edile venisse erroneamente ricondotta alla società TRA.DE.COM. individuata come intenta a sversare rifiuti.
Ha poi rilevato come il Tribunale abbia ritenuto sussistere le esigenze cautelari sulla base di fuorvianti note informative della P.G. che in realtà ipotizzavano - ma senza alcun riscontro - una prosecuzione di illecita attività di smaltimento dei rifiuti e in modo del tutto illogico attribuito rilievo ad alcune segnalazioni anonime qualificate come riscontro alle note informative della P.G.. Rileva quale elemento di contraddittorietà la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria pur avendo qualificato come frutto di congetture l'ulteriore ipotesi accusatoria del P.M. utilizzata per la proposizione dell'appello.
In questo ambito si sarebbe anche collocata l'ulteriore riflessione del Tribunale derivante dalla ritenuta prosecuzione da parte dell'indagata dell'attività illecita di smaltimento attraverso altra ditta (la SICILBETON) sulla base del tracciamento dei dati del sistema di controllo GPS che avrebbero accertato la presenza di un mezzo di tale ditta (esercente attività di smaltimento di sfabbricidi) in territorio di Caltanissetta, omettendo di considerare che il mezzo di tale impresa era in realtà diretto a Canicattì. Quanto poi alla parte dell'ordinanza riferentesi alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la ricorrente rilevava la sostanziale assenza e illogicità della motivazione basata su (fonti di) prove in realtà mai acquisite in modo certo.
Il ricorso non è fondato.
Va, anzitutto, esaminata la questione, sollevata dalla difesa della ricorrente, concernente la inapplicabilità alla propria impresa individuale delle disposizioni racchiuse nel D.Lgs. n. 231 del 2001. La tesi, che sembra far leva su un conforme e, per quanto è dato conoscere, unico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 6^ 3.3.2004 n. 18941 Soc Ribera rv. 228833), muove dal presupposto che soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano strutturati in forma societaria o pluripersonale, possano farsi gravare gli articolati obblighi nascenti dal testo normativo in esame.
Si tratta di un argomento privo di pregio per un concorrente ordine di ragioni.
Ed invero, il motivo in esame è, in primo luogo, inaccoglibile sotto il profilo generale della inesatta ed incompleta determinazione della gamma dei soggetti destinatari delle prescrizioni normative che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non vanno soltanto individuati attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben possono identificarsi sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalità giuridica nonché di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma 2).
Alle stregua di ciò - ed è questo il secondo profilo di
inaccoglibilità - la ricorrente, fermo restando che nel caso di specie non ci si trova di fronte a società o associazioni, avrebbe dovuto fornire la prova - su di essa incombente - che la propria impresa individuale era priva di personalità giuridica, ossia della indefettibile qualità al cui effettivo possesso la norma subordina la propria efficacia.
Onere probatorio che, nel caso in esame, non è stato minimamente assolto, avendo anzi la ricorrente preso le mosse dall'assiomatico assunto della estraneità di tale categoria di soggetti giuridici al regime normativo di cui si tratta.
Ora, l'insanabile lacuna probatoria qui denunciata se, da un lato, rende evidente la carenza del presupposto argomentativo che, solo, avrebbe dovuto sorreggere il mezzo di censura, d'altro canto, per il suo carattere assorbente, esime questa Corte da una analisi più compiuta della portata soggettiva della norma in questione che non si rivela necessario ai fini della decisione. Purtuttavia alcune considerazioni di carattere generale possono sin d'ora essere aggiunte. Muovendo dalla premessa che l'attività riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 c.c..
Ancora, e più significativamente, l'interpretazione in senso formalistico dell'incipit del D.Lgs. n. 231 del 2001, così come esposto dalla ricorrente (che, a proposito degli enti collettivi, ha evocato il termine di soggetti "metaindividuali") creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.
Peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2001, sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. "unipersonali", così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale. Ed allora una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs., in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali - oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento -anche in termini di irragionevolezza del sistema.
Confermata, allora, l'applicabilità delle disposizioni di cui al richiamato D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, comma 3, va affrontata l'ulteriore questione collegata alla logicità e completezza della motivazione in punto di consistenza indiziaria sia pure per i limitati ambiti di operatività che circoscrivono la competenza del giudice del riesame.
Va detto in proposito che il ragionamento seguito dal Tribunale per dare ingresso alle doglianze del P.M. concretizzatosi, per l'appunto, nella applicazione della misura cautelare sollecitata dal P.M. appellante, si basa, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, su prove certe che sono state individuate in modo congruo e logico:
in particolare è stato dato esatto rilievo alla circostanza oggettiva (in quanto desunta da uno screening del sistema satellitare di controllo - GPS - installato sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti) della presenza di un mezzo della ditta SICILBETON in Caltanissetta nei giorni in cui secondo i formulari FIR il mezzo si sarebbe dovuto trovare in altra località: corretta quindi la deduzione che ne ha tratto il Tribunale di una verosimile falsità dei documenti di trasporto e di una altrettanto verosimile connivenza delle società titolari delle discariche autorizzate. Del tutto logica appare poi la considerazione del Tribunale circa la prosecuzione dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in modo illecito in quanto difficilmente sostenibile la tesi di una riconversione lecita delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti in siti autorizzati anche in considerazione dei tempi tecnici necessari ad una ripresa lecita di tale attività. Se poi a tutto questo si aggiunge la circostanza - opportunamente evidenziata nell'ordinanza impugnata (v. pag. 4) - di una presenza costante della SFERRAZZA sulle aree interessate dallo smaltimento e del ruolo centrale assunto dalla stessa indagata concretizzatosi nell'impartire le necessarie istruzioni in merito alle modalità di scarico, scarico e sistemazione dei rifiuti (vds. pag. 4 della richiamata ordinanza), ben si comprende la conclusione del Tribunale in merito ad una gravità del compendio indiziario non solo riferito alla attività in sè di smaltimento dei rifiuti ma anche e soprattutto al reato associativo caratterizzato - tra gli altri - dall'elemento della stabilità temporale e della suddivisione di ruoli tra i sodali. Ed anzi il Tribunale, proprio al fine di far risaltare la particolare struttura dell'organizzazione delinquenziale ed il suo buon funzionamento, ha evidenziato come i rapporti di parentela o affinità tra i sodali (SFERRAZZA Maria Rita, la cognata CIPOLLA Virginia Rita Maria, SFERRAZZA Claudio Maria, SFERRAZZA Luigi) ed i ruolo specifici ricoperti da tali soggetti all'interno delle varie società operanti nel settore agevolassero la funzionalità di un'associazione delinquenziale che, seppure con un organigramma modesto, era in grado di ben funzionare in quanto sostanzialmente impermeabile dall'esterno.
La rilevata contraddittorietà logica in cui sarebbe incorso il Tribunale nel dare rilievo non univoco alla gravità indiziaria non sussiste, in quanto il Tribunale ha correttamente ricollegato le condotte in concreto svolte dopo l'apposizione del vincolo del sequestro all'area adoperata dalla ditta individuale dell'indagata per lo smaltimento dei rifiuti alle condotte pregresse che avevano portato al sequestro di quell'area, sostanzialmente omologandole in modo logico e coerente con i risultati delle ulteriori indagini. Lo sviluppo logico di una tale ragionamento conduce inevitabilmente a ritenere attuale e concreto anche il quadro cautelare, in quanto - in modo assolutamente esente da censure sul piano logico - proprio perché oggetto del sequestro è stata l'area e non i mezzi della ditta, era ragionevole desumere che l'attività illecita sarebbe potuta proseguire in modo illecito in siti diversi essendo comunque i mezzi dotati delle autorizzazioni al trasporto. L'assenza di riscontri in merito ai luoghi di effettivo sversamento dei rifiuti non toglie validità alla tesi di una prosecuzione dell'attività criminosa in altri luoghi per quella considerazione di fondo contenuta nell'ordinanza circa la scarsa verosimiglianza di una riconversione dell'attività in modo lecito dopo una attività illecita ripetuta nel tempo che aveva portato al sequestro dell'area. In questo senso appare corretta la conclusione del Tribunale circa la non decisività della documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare la liceità dell'attività successiva al sequestro dell'area, in quanto tali documenti dimostrano soltanto che la ditta dell'indagata (e quelle parallele) aveva provveduto alla doverosa rimozione dei rifiuti pericolosi rinvenuti nell'area sequestrata:
tanto più ciò in relazione a quella ritenuta falsità dei documenti di trasporto di cui si è dianzi parlato a proposito della SICILBETON s.r.l..
Erra quindi la ricorrente nel considerare contraddittorio il ragionamento del Tribunale in quanto il compendio indiziario si sarebbe potuto qualificare di incerta lettura se isolatamente considerato, laddove era invece necessario effettuare una comparazione tra condotte pregresse e condotte successive al sequestro, ritenute sovrapponibili sia per le analoghe modalità di svolgimento dell'attività sia per il ricorso alla stessa società di gestione della discarica (la SICILBETON s.r.l.).
La concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è quindi facilmente ricavabile da quelle specifiche modalità della condotta che valgono sia per la consistenza del quadro indiziario in termini di gravità, sia per la consistenza delle esigenze cautelari da salvaguardare con quegli accorgimenti (divieto di svolgimento dell'attività di impresa) ritenuti molto più idonei della custodia cautelare richiesta dal P.M. a scongiurare il pericolo di recidivanza.
Ma anche il diverso profilo di violazione di legge denunciata dal ricorrente legata al carattere
devolutivo dell'appello non appare fondato.
Se è vero, infatti, che il P.M. appellante nel proporre gravame contro il diniego del GIP si è limitato ad avanzare una richiesta di applicazione tout court della misura senza indicarne la durata, non può per ciò solo considerarsi extra ordinem il provvedimento emesso dal Tribunale con riguarda la fissazione di un termine di durata, rientrando comunque nei poteri del Tribunale e sulla base delle circostanze emergenti dagli atti, l'indicazione in via autonoma della durata della misura, con il solo obbligo del rispetto dei limiti (minimi e massimi) indicati nell'art. 13, comma 2, (limiti nella specie rispettati).
Nè tale provvedimento appare privo di motivazione come sostenuto dalla difesa della impresa ricorrente, in quanto il criterio che ha ispirato il Tribunale nella scelta del termine va necessariamente collegato a quell'esame delle esigenze cautelari che sono state considerate particolarmente intense sotto il profilo del pericolo di recidiva.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011