Cass. Sez. III n. 37568 del 15 ottobre 2021 (UP 8 set 2021)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. PG in proc. Giardina
Ambiente in genere.Arbitraria occupazione di area demaniale

Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. contestato agli imputati ha natura di reato permanente, dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene demaniale e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste, tanto che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla data dell'impossessamento o dell’accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 dicembre 2019 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari, ha assolto Pietro Giardina, Maurizio Giardina e Daniela Giardina dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 54 e 1161 cod. nav. (contestatogli per avere, in concorso tra loro, quali proprietari di un immobile sito in Filicudi, località Pecorini, occupato l’area a esso adiacente appartenente al demanio marittimo, realizzando una terrazza e una rampa in calcestruzzo a servizio dell’edificio di loro proprietà; in Filicudi, in data successiva al 1994 e con condotta in corso), rilevando la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. e disponendo anche il dissequestro delle opere sottoposte a vincolo reale.
Il Tribunale ha giudicato di particolare tenuità il danno, in considerazione del non significativo incremento di superficie e di volumetria, e non abituale la condotta, stante l’incensuratezza di Maurizio e Daniela Giardina e la non specificità dei precedenti di Pietro Giardina, dichiarando di conseguenza non punibili gli imputati.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Messina, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 131 bis, comma 3, d. pen., in quanto la condotta contestata agli imputati aveva avuto inizio nel 1994 ed era ancora in corso, con la conseguente abitualità della stessa e la impossibilità di applicare a essa la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non applicabile a reati che, come quello contestato agli imputati, abbiano a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero non è fondato.

2. Va, anzitutto, richiamata la nozione di abitualità indicata, con riferimento alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., dalle Sezioni Unite nella sentenza Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Tushaj, Rv. 266591), secondo cui "Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento", con la precisazione, in motivazione, che “… l'unica praticabile soluzione interpretativa è quella di ritenere che si sia fatto riferimento a fattispecie concrete nelle quali si sia in presenza di ripetute, distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti”.
La giurisprudenza successiva ha poi chiarito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere dichiarata neppure in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, poiché anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativo al riconoscimento del beneficio, in quanto significativo di una devianza "non occasionale" (Sez. 6, n. 18192 del 20/03/2019, Franchi, Rv. 275955; Sez. 2, n. 41453 del 16/05/2018, Ndaye Adams, Rv. 274237; Sez. 3, n. 19159 del 29/03/2018, Fusaro, Rv. 273198; Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017, dep. 2018, Lesmo, Rv. 272123), e anche che la punibilità per la particolare tenuità del fatto non può esclusa neanche in presenza della commissione di ulteriori reati successivi a quello da giudicare (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Konstadin Anci, Rv. 278347).

3. Va poi anche ricordato che il reato di arbitraria occupazione di area demaniale di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. contestato agli imputati ha natura di reato permanente (v. Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Guazzolini, Rv. 275837; Sez. 3, n. 26249 del 26/04/2018, Fabbri, Rv. 273317; Sez. 3, n. 1358 del 30/10/2014, dep. 2015, Iversa, Rv. 261956; Sez. 3, n. 27071 del 29/5/2014, Diotallevi, Rv. 259306; Sez. 3, n. 16417 del 16/03/2010, Apicella, Rv. 246765; Sez. 3, n. 47436 del 6/11/2003, PG in proc. Armanno, Rv. 227067, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398), dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene demaniale e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste, tanto che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla data dell'impossessamento o dell’accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160; Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, Orlando, Rv. 225734).

4. Ne consegue l’erroneità della affermazione contenuta nel ricorso del pubblico ministero circa la natura abituale del reato contestato agli imputati, che precluderebbe l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, in quanto, come già chiarito da questa stessa Sezione, il reato permanente, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione, della condotta, non è riconducibile nell'alveo del comportamento abituale che preclude l'applicazione di cui all'art. 131 bis cod. pen. (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, P.M. in proc. Derossi, Rv. 265448, nella quale è anche stato precisato che la persistenza della condotta importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza, aspetto che, però, non è stato prospettato con il ricorso in esame, nel quale si è solo affermata la reiterazione e la abitualità della condotta, senza analizzare il pregiudizio conseguente alla sua permanenza).
Risulta, dunque, erroneo il riferimento alla abitualità della condotta contenuto nel ricorso in esame, da cui dovrebbe derivare la preclusione alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, versandosi in ipotesi di reato permanente, caratterizzato dalla sola protrazione della condotta ma non dalla sua ripetizione, che invece connota il reato abituale, non ostativa di per sé alla applicazione di detta causa di esclusione della punibilità (salva la necessaria valutazione della incidenza protrazione della condotta, ancora in atto, che però nel caso di specie non è stata in alcun modo prospettata né analizzata nel ricorso), con la conseguente infondatezza del ricorso, che deve, pertanto, essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 8/9/2021