Cass. Sez. III n. 17222 del 13 maggio 2026 (CC 18 febbraio 2026) 
Pres. Andreazza Rel. Badas Ric. Lo Scalzo
Ambiente in genere. Occupazione abusiva di demanio marittimo tramite attrezzature balneari

Integra il reato di occupazione arbitraria di demanio marittimo, previsto dall'art. 1161 cod. nav., la condotta di chi acquisisce il possesso o la detenzione di un'area demaniale con modalità corrispondenti all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, tali da impedirne la fruibilità da parte della collettività o da comprimerne significativamente l'uso pubblico. Tale fattispecie si configura anche nel caso di posizionamento quotidiano e sistematico di un numero rilevante di ombrelloni e lettini su un'ampia porzione di arenile, a prescindere dall'effettiva e contestuale presenza dei clienti, in quanto l'occupazione stabile dello spazio demaniale in assenza di bagnanti limita il diritto di libero accesso e godimento della spiaggia da parte dei potenziali utenti, realizzando una compressione dell'uso pubblico del bene

RITENUTO IN FATTO

    Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Vibo Valentia, adito nell'interesse di Francesco Lo Scalzo avverso il decreto, emesso il 18 agosto 2025, con il quale il Gip del Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto, nei confronti del ricorrente, (in concorso con un altro soggetto) nella sua qualità di gestore del Lido Campanella, situato in area demaniale, il sequestro preventivo di un'area demaniale, adibita a parcheggio, di diversi fabbricati e autovetture, di 99 ombrelloni e 198 lettini collocati su mq. 1092 di spiaggia, in relazione al reato di cui di cui agli artt. 110 cod. pen. 54 e 1161 del Codice della navigazione, per avere abusivamente occupato, un'area demaniale individuata catastalmente, sita nel Comune di Tropea, nella località balneare Baia di Riaci, in assenza di idonea concessione demaniale, area oltretutto sottoposta a vincolo paesaggistico, ivi collocando il suddetto parcheggio, diversi fabbricati e autovetture, oltre a 99 ombrelloni e 198 lettini, questi ultimi posti su 1092 m quadri di spiaggia, rigettava l'istanza di riesame.
    Avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, Francesco Lo Scalzo, ha proposto ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo, col quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 1161 del codice della navigazione. Si lamenta la radicale carenza motivazionale del provvedimento impugnato, tale da configurare il vizio di motivazione apparente, pur a fronte delle specifiche censure difensive sviluppate nel ricorso sottoposto al Tribunale del riesame, nel quale era evidenziato: che il Lido Campanella aveva cessato di esistere sin dal 27 settembre 2018 e che il ricorrente svolgeva esclusivamente un'attività itinerante di vendita e noleggio di sdraio e ombrelloni; che i manufatti in sequestro risalivano ad epoca antecedente al 1967, pertanto non necessitavano di un titolo edilizio; che, con riferimento all'area asseritamente demaniale, pendeva un giudizio civile di fronte alla Corte d'appello e che oltretutto il Tribunale di Vibo Valentia, in altro procedimento, aveva già accolto l'istanza di dissequestro della medesima area; che gli ombrelloni e lettini non avevano mai occupato illegittimamente aree demaniali, in quanto il ricorrente si limitava a noleggiarli giornalmente agli avventori; che infine i tre mezzi sottoposti a sequestro erano anch'essi adibiti regolarmente al commercio in forma itinerante e che il parcheggio insiste in un'area privata, di proprietà di un terzo. Il Tribunale, infatti, si era limitato a dare atto dell'esito sfavorevole del primo grado del giudizio civile, senza confrontarsi col provvedimento favorevole emesso in altro procedimento, n. 1371 del 2025 RGNR, né considerare la devoluzione difensiva relativa alla consulenza tecnica a firma del geometra Fazio; inoltre nell'escludere che il ricorrente si fosse limitato a una mera attività di noleggio di lettini e ombrelloni, in virtù del numero degli stessi al momento dell'accertamento, non aveva tenuto conto che detta verifica era avvenuta nella settimana centrale di agosto quando numerosissimi sono i turisti e, soprattutto, del fatto che non risultasse nessun accertamento in ordine alla temporaneità dell'allocazione degli ombrelloni e dei lettini e alla non esclusività dell'utilizzazione; che i furgoni erano regolarmente muniti di licenza per la vendita ambulante oltre che per definizione amovibili. In definitiva era del tutto carente la necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari come degli indizi di colpevolezza, alla luce degli elementi forniti dalla difesa.
    Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando la corretta applicazione dell'art. 1161 cod. nav. in quanto il posizionamento quotidiano sulla spiaggia, dall'alba al tramonto, di un rilevante numero di ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, impedisce la fruibilità da parte dei potenziali utenti o determina comunque la compressione dell'uso di un'area demaniale, a prescindere dall'effettiva presenza sul posto dei clienti stessi.
    Il ricorrente, con memoria tempestivamente depositata, premesso che nelle more il sequestro è stato limitato ai soli ombrelloni, avendo il Lo Scalzo ripristinato l'area su cui insisteva il manufatto amovibile e ottenuto la restituzione degli autoveicoli, per cui è venuto meno l'interesse all'impugnazione relativamente all'occupazione dell'area e ai predetti mezzi, ha replicato che la documentazione comprovante che ricorrente svolgeva un'attività di noleggio, avrebbe imposto una motivazione rafforzata in ordine alla stabilità dell'occupazione e all'esclusivo godimento del bene, non essendo indicativo il numero degli ombrelloni poiché l’accertamento era stato eseguito nella settimana di Ferragosto. Inoltre, il Tribunale non avrebbe argomentato in ordine alla sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene ablato e il reato commesso, funzionale alla misura ablativa della confisca di cui all'articolo 240, comma 1, cod. pen., mentre in ossequio al perseguimento della finalità special preventiva è stata concretamente paralizzata una legittima attività di impresa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è inammissibile.
    È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che il ricorso per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione soltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6, n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916).
    Tale doverosa premessa consente di rilevare i plurimi profili di inammissibilità del motivo.

3.1. Va rimarcato che la decisione attaccata è idoneamente motivata ed è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di occupazione arbitraria di demanio marittimo, di cui all'art. 1161 cod. nav., l'acquisizione del possesso o della detenzione dello stesso in modo corrispondente all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, in modo da impedirne la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso (Sez. 3, Sentenza n. 30666 del 29/03/2018, Rv. 273762 - 01; Sez. 3, n. 42404 del 29/09/2011, Rv. 251400; Sez. 3, n. 4855 dell'11/01/2006, Rv. 233305). In applicazione di tale principio questa Corte ha ritenuto integrata alla fattispecie in discorso nel caso, analogo a quello per cui si procede, del titolare di un chiosco bar, autorizzato solo al noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni, ma non all'occupazione stabile dello spazio demaniale in assenza di bagnanti; elemento quest'ultimo, della occupazione a prescindere dalla presenza di eventuale clientela, ricorrente anche nel caso in esame (che riguarda il posizionamento di centinaia di lettini e quasi 100 ombrelloni, in un’ampissima area di arenile, peraltro fino al tardo pomeriggio, non risultando oltretutto che gli stessi fossero ancora occupati dagli avventori) e attinto da una inammissibile istanza rivalutativa, ancor prima che da un, altrettanto inammissibile, in questa sede, censura afferente l'apparato motivazionale.
3.2. Da ciò consegue la piena configurabilità, allo stato degli atti, del reato di cui all'art 1161 cod. nav.
3.3. Le ulteriori questioni sollevate con riguardo alla permanenza del vincolo sugli autoveicoli (due furgoni e un rimorchio) e sui manufatti abusivi edificati su area demaniale, in linea con le conclusioni difensive, sono superate dalla rinuncia del ricorrente, che ha dichiarato di non avere più interesse in quanto gli autoveicoli sono stati restituiti, i manufatti in sequestro demoliti e l'area ripristinata. È di conseguenza superata, in questa sede, anche la questione, peraltro anch'essa genericamente prospettata e comunque di contenuto eminentemente rivalutativo, attinente alla contestata appartenenza al Demanio di una porzione dell'area abusivamente occupata.
3.4. La doglianza nella parte in cui evoca l’insussistenza del periculum in mora è infine del tutto generica, risolvendosi in una mera affermazione di non condivisione delle conclusioni dei due giudici di merito, per di più, se compiutamente apprezzata al di là della prospettazione formale, afferisce, alla motivazione del provvedimento, in realtà tutt'altro che lacunosa, oltre che logica e coerente, considerato che, nel caso in discorso, il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in ordine alla natura impeditiva del sequestro, finalizzato a ostacolare l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze del medesimo reato, privando il ricorrente degli strumenti in grado di limitare la fruizione, da parte della collettività, dell'area abusivamente occupata.

    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 febbraio 2026.