Questione relativa alla base USA di Vicenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanze: 3992/2008
Registro Generale: 5344/2008
Sezione Quarta
composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta
Cons. Pier Luigi Lodi
Cons. Anna Leoni Est.
Cons. Bruno Mollica
Cons. Raffaele Greco
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 29 Luglio 2008 .
Visto l\'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l\'appello proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI, n. 12
contro
CODACONS
rappresentato e difeso da: Avv. CARLO RIENZI
con domicilio eletto in Roma VIALE GIUSEPPE MAZZINI, n . 73
ECOISTITUTO DEL VENETO “ALEX LANGER” non costituitosi;
CODACONS VENETO non costituitosi;
CASELLA ANTONIO non costituitosi;
VERLATO DINO non costituitosi;
RIZZOLI VITTORIO non costituitosi;
ZACCARIA BENEDETTO non costituitosi;
XAUSA ANNA non costituitosi;
STUPIGGIA ANTONIO non costituitosi;
SOCCIO MATTEO non costituitosi;
BONATO BRUNO non costituitosi;
SCALZOTTO FRANCESCO non costituitosi;
MAGNAGUAGNO FILIPPO non costituitosi;
ALBERA GIANCARLO non costituitosi;
CAZZARO PIETRO non costituitosi;
e nei confronti di
REGIONE VENETO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti EZIO ZANON e LUIGI MANZI
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, n. 5
COMUNE DI VICENZA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LORETTA CHECCHINATO e MAURIZIO TIRAPELLE
con domicilio eletto in Roma VIA P. LUIGI DA PALESTRINA, n. 19
presso FABIO FRANCESCO FRANCO.
PROVINCIA DI VICENZA non costituitasi;
CMR COOPERATIVA MURATORI RIUNITI non costituitasi;
CMC COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI non costituitasi;
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI non costituitosi;
STATI UNITI D\'AMERICA non costituitisi;
AEROPORTI VICENTINI S.P.A.
rappresentati e difesi dagli Avv.ti DARIO MENEGUZZO e ORLANDO SIVIERI
con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA, n. 5
Interveniente ad Opponendum
COMUNE DI PADOVA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRA MONTOBBIO, FABIO LORENZONI e VINCENZO MIZZONI con domicilio eletto in Roma VIA DEL VIMINALE, n.43
per l\'annullamento dell\'ordinanza del TAR VENETO - VENEZIA : Sezione I n. 435/2008, resa tra le parti, concernente NULLA OSTA PER REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO BASE U.S.A. DAL MOLIN ;
Visti gli atti e documenti depositati con l\'appello;
Vista l\'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l\'atto di costituzione in giudizio di:
AEROPORTI VICENTINI S.P.A.
CODACONS
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI VICENZA
REGIONE VENETO
Udito il relatore Cons. Anna Leoni e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Carlo Rienzi, Loretta Checchinato, Luigi Manzi, Fabio Lorenzoni, Orlando Sivieri e l’avvocato dello Stato Cesaroni;
Premesso in punto di fatto
che la vicenda relativa alla realizzazione del progetto Dal Molin volto all’ampliamento della base U.S.A. sita nel territorio di Vicenza risale, secondo la ricostruzione contenuta nell’atto di appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa, all’ottobre del 2004, allorché il Ministro della difesa p.t. espresse il proprio assenso di massima all’ipotizzato ampliamento dell’aeroporto Dal Molin;
che nel corso degli anni 2005, 2006 e buona metà del 2007 la vicenda, anche per la carenza di adeguate informazioni, ha assunto caratteristiche e dimensioni tali da ingenerare nella comunità locale preoccupazioni e proteste non prive di oggettive giustificazioni;
che la carenza di una adeguata informazione e di una corrispondente documentazione si è manifestata non solo nella fase procedimentale, ma anche nella fase processuale dinanzi al TAR del Veneto, che ha dovuto richiedere ripetutamente la documentazione necessaria per la decisione della istanza cautelare;
che il parziale adempimento dell’Amministrazione della difesa e le risposte non sempre adeguate e puntuali della stessa hanno, con ogni probabilità, contribuito a determinare il contenuto del provvedimento cautelare adottato dal giudice di I grado ed impugnato in questa sede;
che, nel giudizio cautelare di appello, tanto il Codacons quanto il Comune di Vicenza hanno avanzato riserve circa la produzione documentale depositata presso la Segreteria della Sezione dal Ministero della difesa, eccependone la inammissibilità;
che tale integrazione documentale, nel giudizio cautelare di secondo grado, non incontra, ad avviso del Collegio, le prospettate preclusioni processuali, ma non si sottrae ad una valutazione critica in termini di lealtà processuale, a norma dell’art.88 c.p.c.;
Considerato in diritto
che con determinazione del 17 luglio 2007 del Direttore generale del Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori del demanio: 1) è stato autorizzato lo sviluppo dell’area dell’aeroporto “Dal Molin” per l’insediamento delle strutture dell’Esercito americano secondo le linee descritte nelle schede presentate per i singoli fabbricati di cui alla lista di progetti allegata; 2) è stata riservata la approvazione finale del progetto base presentato dall’Esercito americano al positivo compimento di una serie di condizioni; 3) è stata autorizzata la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della progettazione e della realizzazione dei lavori pur in pendenza di approvazione del progetto base, previo il rispetto di una serie di condizioni; 4) è stata riservata l’approvazione del progetto finale elaborato dal contraente aggiudicatario al positivo riscontro circa il rispetto delle previste prescrizioni ed indicazioni;
che le opere oggetto di autorizzazione, non riconducibili alle attività a diretto finanziamento Nato (per le quali è previsto un diverso iter programmatorio ed autorizzatorio), si inquadrano nelle attività a finanziamento diretto statunitense, regolamentate dall’Accordo bilaterale Italia- Stati Uniti d’America del 20 ottobre 1954, stipulato nell’ambito della mutua collaborazione tra gli Stati aderenti alla Nato, che prevede che la realizzazione dei programmi sia eseguita a cura di apposita Commissione mista costruzioni, attualmente collocata nell’ambito della Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;
che il Pro-memoria d’intesa fra Italia e Stati Uniti d’America del 20 ottobre 1954 sulle procedure delle costruzioni da eseguirsi nel quadro delle infrastrutture bilaterali prevede, fra l’altro, che le costruzioni non saranno eseguite con fondi italiani e che ad esse saranno applicabili soltanto le leggi italiane di carattere generale che governano le costruzioni e non quelle che disciplinano e controllano le spese pubbliche;
che, inoltre, il Memorandum d’intesa tra il Ministero della difesa ed il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti del 2 febbraio 1995 ribadisce le competenze della Commissione mista costruzioni in merito alle costruzioni finanziate esclusivamente con fondi statunitensi;
che una apposita direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa (SMD-PL 11/78), sottoscritta dalle due parti, regolamenta le procedure da seguire per la realizzazione delle infrastrutture di interesse degli Stati Uniti nel quadro dell’accordo bilaterale del 1954;
che l’art.5 del DPR n. 170 del 19/4/2005 (“Regolamento concernente disciplina delle attività del genio militare a norma dell’art.3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109”) prevede che la realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da paesi alleati, è disciplinata da appositi memorandum d’intesa; che le attività connesse alla realizzazione della infrastrutture sono espletate da Geniodife sulla base di progetti redatti dal paese alleato, fatti salvi i particolari casi nei quali, su proposta di Geniodife, lo Stato maggiore della difesa autorizzi il paese alleato all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione; che in entrambi i casi appositi accordi regolano le modalità di controllo da parte delle autorità nazionali;
che la determinazione autorizzatoria del 17 luglio 2007, come indicato nelle premesse della stessa, trae la propria ragione dal consenso prestato dal Governo italiano al Governo degli Stati Uniti per l’esecuzione del programma, nell’ambito di intervenuti rapporti internazionali fra Stati, confermato in più occasioni dai diversi Governi succedutisi nel tempo e da ultimo formalizzato nella lettera del Presidente Prodi al Presidente Bush del 18/5/2007 e ribadito nella nomina dell’ on. Paolo Costa quale Commissario straordinario di Governo per lo svolgimento delle attività necessarie a favorire la realizzazione dell’ampliamento dell’insediamento militare americano all’interno dell’aeroporto “Dal Molin” di Vicenza;
che la natura del consenso prestato, quale atto promanante dal Governo nell’esercizio del potere politico e la sua riconducibilità alle attività di carattere internazionale fra Stati giustificano il regime delle forme proprio dell’ordinamento nel quale l’atto si è formato;
che, pertanto, in ragione della sua natura il consenso appare sottratto al sindacato giurisdizionale di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 31 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, recante il Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
che il nulla osta prestato dal Ministero della difesa si inquadra correttamente nella procedura fissata dal Memorandum del 1995, per ciò che attiene agli obblighi assunti dal Ministero stesso tramite gli organi competenti(nella specie Geniodife, nel cui ambito opera la Commissione mista costruzioni);
che gli atti di natura internazionale che disciplinano le attività in questione prevalgono sulla ordinaria disciplina interna in materia di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione di commesse pubbliche, come del resto previsto dall’art. 5 del DPR n. 170 del 2005;
che la determinazione autorizzatoria, contrariamente a quanto affermato nella ordinanza impugnata, reca esplicita menzione, fra le condizioni apposte per l’approvazione finale del progetto, sia della collocazione degli accessi sia della elaborazione di una ipotesi alternativa di localizzazione dell’insediamento;
che appaiono privi di riscontri concreti i profili di danno ambientale segnalati nella ordinanza impugnata e che non appare, altresì, comprovata la necessità, nella procedura risultante dal Memorandum del 1995, della consultazione della popolazione interessata, dovendosi tale ipotesi ricondurre a dichiarazioni del Ministro della difesa, come risulta dai resoconti parlamentari del 30.1.2007 (CAMERA DEI DEPUTATI) e del 1°.2.2007 (SENATO DELLA REPUBBLICA), depositati agli atti del presente procedimento;
che, infine, in data 4 dicembre 2007, a seguito di successivi approfondimenti effettuati in coerenza alle raccomandazioni del Commissario di Governo di verificare ipotesi alternative di sviluppo, è stata emessa da Geniodife una nuova autorizzazione per la progettazione dell’intervento sul lato ovest (subordinata all’approvazione del progetto finale, su cui la Regione Veneto ha espresso in data 9/1/2008 la valutazione favorevole di incidenza ambientale) la quale consente di sostituire in tutto o in parte un insediamento militare già esistente e permette il riuso di aree aventi prevalentemente la medesima destinazione e la conservazione a verde dell’area ad est della pista aeroportuale prevista dal precedente progetto;
che l’efficacia di detta successiva autorizzazione, viene tuttavia paralizzata dalla ordinanza di cui si chiede l’annullamento, che inibisce nei confronti di chicchessia l’inizio di ogni attività diretta a realizzare l’intervento;
Ritenuto, conclusivamente, sulla base di quanto esposto, che: 1) le attività di cui si discute sono regolamentate da accordo bilaterale internazionale fra Italia e Stati Uniti d’America; 2) le procedure fissate in tale accordo prevedono il totale finanziamento a carico degli Stati Uniti e l’assegnazione delle commesse sulla base della procedura speciale pattizia e non delle norme interne, salvo che per le norme italiane di carattere generale regolanti le costruzioni; 3) l’atto di assenso del Governo italiano alla richiesta del Governo statunitense costituisce espressione di potere politico, insindacabile a livello giurisdizionale; 4) la determinazione autorizzatoria impugnata è rispettosa delle condizioni previste per l’approvazione del progetto; 5) non è prevista negli accordi intervenuti fra i due Governi la consultazione popolare; 6) non appaiono comprovate ragioni di danno ambientale capaci di costituire ostacolo alla realizzazione delle opere in questione;
Ritenuto, pertanto, che non sussistevano i requisiti per la concessione del provvedimento cautelare chiesto in primo grado e che, di conseguenza, va riformata l’ordinanza impugnata;
P.Q.M.
accoglie l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, previo annullamento della ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti in primo grado.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 29 Luglio 2008
L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Gaetano Trotta
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo