Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6409, del 29 dicembre 2014
Ambiente in genere.Legittimità Ordinanza sospensiva dell’attività di verniciatura fanali in luogo o in aggiunta a quella degli occhiali.
La verniciatura dei fanali non è comparabile a quella degli occhiali, essendo incontestabile, che maggiori sono le quantità di solventi e vernici utilizzate per la verniciatura dei fanali con i conseguenti effetti di inquinamento perlomeno olfattivo. La società era obbligata in base all’autorizzazione ad essa rilasciata a comunicare all’amministrazione qualunque mutamento del processo produttivo ai sensi dell’art. 48 del DPR 303/56, ogni variazione o mutamento del ciclo produttivo. Gli articoli 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie non consentono l’esercizio di attività inquinanti nelle zone abitate, sicché si è fatta legittima applicazione di tali norme nel disporre la cessazione dell’attività di verniciatura di fanali, trattandosi di impianto posto in un fabbricato destinato ad uso residenziale in cui risultano allocati una scuola materna, elementare e media, un esercizio commerciale di generi alimentari e uno sportello delle poste. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 06409/2014REG.PROV.COLL.
N. 04992/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4992 del 2004, proposto dalla s.n.c. Cristal Color in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Paoletti, Claudio Mussato e Pietro Mussato, con domicilio eletto presso Nicolò Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34;
contro
il Comune di Rigolato, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste n. 108 del 22 marzo 2003, resa tra le parti, concernente sospensione dell’attività di verniciatura fanali e di smaltimento di sostanze pericolose.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Consigliere Doris Durante;
Udito l’avvocati Nicolò Paoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Comune di Rigolato, con provvedimento del sindaco (ordinanza n. 3 del 9 marzo 2001), ordinava alla società Cristal Color l’immediata sospensione dell’attività di verniciatura fanali e l’allontanamento e lo smaltimento nei modi consentiti dalla legge delle sostanze e preparati pericolosi presenti nei locali.
Il provvedimento era adottato dopo aver acquisito i pareri dell’A.S.S. n. 3 “Alto Friuli” di Gemona e dell’ARPA di Udine su sollecitazione di alcuni cittadini e delle maestre della attigua scuola di Comeglians che segnalavano la presenza di odori fastidiosi in alcuni locali della scuola prodotti dalle emissioni della fabbrica situata nello stesso stabile.
In tale occasione si accertava tra l’altro che mentre l’attività autorizzata era quella di “occhialeria” con lavorazione di smaltatura e cottura al forno di occhiali, di fatto veniva esercitata l’attività di verniciatura di fanali, classificata come industria insalubre di 1°classe con decreto 5 settembre 1994 ai sensi dell’articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie.
2.- La s.n.c. Cristal Color, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, impugnava il suddetto provvedimento, assumendone la illegittimità alla stregua dei seguenti motivi:
1) illogicità e contraddittorietà, atteso che la verniciatura dei fanali non differirebbe per uso di materiali e processo produttivo da quella autorizzata di verniciatura degli occhiali;
2) errata e travisata interpretazione delle norme, perché in limine la violazione contestata avrebbe potuto dar luogo ad una sanzione pecuniaria e non già alla cessazione dell’attività;
3) violazione dell’articolo 216 del T.U.LL.SS. perché sarebbe mancata la previa diffida ad eliminare gli inconvenienti e regolarizzare le strutture difformi;
4) illogicità in relazione alla necessità dell’immediata cessazione di un’attività esercitata da lungo tempo, circa otto anni;
5) violazione della legge n. 241 del 1990, per la violazione degli obblighi partecipativi.
3.- Il TAR con la sentenza n. 108 del 22 marzo 2003 rigettava il ricorso, ritenendo determinanti per la cessazione dell’attività le circostanze che l’attività di verniciatura di fanali non fosse stata autorizzata e che fosse classificata come attività insalubre di prima classe, a fronte delle quali, nessuna rilevanza assumeva l’asserita identità del ciclo produttivo e delle materie prime usate per la verniciatura dei fanali.
Quanto al mancato rispetto del momento partecipativo, ad avviso del TAR, sarebbe stato giustificato dall’urgenza del provvedimento adottato a tutela della salute pubblica ai sensi dell’articolo 54 del d. lgs. n. 267 del 2000 in conformità alle risultanze del sopralluogo effettuato dall’azienda sanitaria competente per territorio e dell’ARPA.
4.- Con atto di appello notificato il 4 maggio 2004, la s.n.c. Cristal Color ha impugnato la suddetta sentenza di cui assume l’erroneità alla stregua dei motivi dedotti con il ricorso di primo grado e riproposti in veste critica.
Il Comune di Rigolato non si è costituito in giudizio e alla pubblica udienza del 14 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- L’appello è infondato e va respinto.
6.- Con il primo motivo di appello la società assume che la verniciatura dei fanali non differirebbe in alcun modo dalla verniciatura degli occhiali oggetto di autorizzazione, nella quale ben potrebbe essere compresa.
Il motivo è infondato.
La società nel 1993 era stata autorizzata alla verniciatura e smaltatura manuale di occhiali metallici con cottura a forno.
La verniciatura dei fanali non è comparabile a quella degli occhiali, essendo incontestabile, pur prescindendo da ogni valutazione sulle materie prime utilizzate in questo processo produttivo (in sede di sopralluogo, non fu possibile all’ARPA accertare la natura e la composizione delle vernici per mancanza delle etichettature), che maggiori sono le quantità di solventi e vernici utilizzate per la verniciatura dei fanali con i conseguenti effetti di inquinamento perlomeno olfattivo.
Peraltro non compete a questo giudice alcuna valutazione di merito, a fronte della classificazione dell’attività di verniciatura dei fanali quale attività insalubre di prima classe.
7.- La società era inoltre obbligata proprio in base all’autorizzazione ad essa rilasciata a comunicare all’amministrazione qualunque mutamento del processo produttivo (“resta l’obbligo per la ditta di notificare allo scrivente…ai sensi dell’art. 48 del DPR 303/56, ogni variazione o mutamento del ciclo produttivo”), sicché anche sotto questo profilo si appalesa la legittimità della contestazione del Comune.
Né ha pregio, per le considerazione svolte sopra, l’assunto che l’attività di verniciatura dei fanali in luogo o in aggiunta a quella degli occhiali non integrerebbe una variazione del ciclo produttivo.
8.- Non è esatto che non siano state indicate nel provvedimento le norme violate, atteso il riferimento al Testo Unico delle leggi sanitarie e alla classificazione della specifica attività di verniciatura di fanali come attività inquinante di 1°categoria, diversamente dalla verniciatura degli occhiali.
9.- Gli articoli 216 e 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie non consentono l’esercizio di attività inquinanti nelle zone abitate, sicché si è fatta legittima applicazione di tali norme nel disporre la cessazione dell’attività di verniciatura di fanali, trattandosi di impianto posto in un fabbricato destinato ad uso residenziale in cui risultano allocati una scuola materna, elementare e media, un esercizio commerciale di generi alimentari e uno sportello delle poste.
10.- L’urgenza del provvedimento adottato a tutela della salute pubblica giustifica la censurata assenza del momento partecipativo, peraltro non necessario, laddove il provvedimento dell’amministrazione a fronte delle circostanze di fatto e di diritto presenti i caratteri della doverosità.
11.- La circostanza che l’attività si svolgesse da circa otto anni, non assume rilevanza, atteso che non v’è controversia sull’attività autorizzata e legittimamente esercitata di smaltatura di occhiali, che non viene in considerazione, bensì sulla diversa attività di verniciatura di fanali, il cui esercizio è stato accertato in sede di sopralluogo dall’ARPA di Udine e dall’A.S.S. n. 3 “Alto Friuli” di Gemona e che è stato inibito per la potenziale pericolosità per la salute pubblica e quella degli stessi lavoranti.
12.- Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
Nessuna statuizione va presa sulle spese di giudizio, non essendosi costituito in giudizio il Comune intimato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),l definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)