Consiglio di Stato Sez. VI n. 299 del 13 gennaio 2020
Urbanistica.Conseguenze dell’acquisizone gratuita
L'acquisizione gratuita, quale sanzione autonoma conseguente all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, non affranca da responsabilità il proprietario dell'area qualora risulti che egli abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto.
Pubblicato il 13/01/2020
N. 00299/2020REG.PROV.COLL.
N. 06896/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6896 del 2013, proposto da
Maria Barba, Giuseppina Barba, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Gaeta, con domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;
contro
Comune di Nocera Inferiore non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00063/2013, resa tra le parti, concernente sospensione lavori e ingiunzione a demolire opere abusivamente realizzate
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati n.c.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00063/2013, di reiezione del ricorso proposto dalle sig.re Maria Barba e Giuseppina Barba avverso le ingiunzioni di sospensione dei lavori e di demolizione (cfr., rispettivamente nn. 17731 e 17732 del 23.04.1997) adottate dal comune di Nocera Inferiore, aventi ad oggetto le opere abusive realizzate sull’area in comproprietà sita in località collina S. Andrea.
Intero compendio sottoposto a sequestro penale.
2. Valutate le opere abusive unitariamente, tanto da averle ritenute integranti un unico complesso immobiliare realizzato nel corso del tempo senza alcun titolo edilizio, il Tar ha respinto il ricorso escludendo la fondatezza dei motivi d’impugnazione rubricati nell’affidamento maturato in capo al ricorrente sulla legittimità dello status quo risalente a numerosi anni addietro.
I giudici di prime cure hanno, altresì, escluso che il sequestro penale fosse d’ostacolo all’adozione dell’ordinanza di demolizione, sì da ritenere legittima, in caso di inottemperanza alla demolizione, la comminatoria della sanzione di acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale.
3. Appellano la sentenza sig.re Maria Barba e Giuseppina Barba.
4. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2019 la causa, su richiesta della parte, è stata trattenuta in decisione.
5. I motivi d’appello muovono da un comune denominatore assunto a presupposto di fatto delle censure: le opere abusive, diacronicamente considerate, sono state realizzate nel corso del tempo dalle imprese che si sono via via succedute nella conduzione del fondo, sicché, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di prime cure, non possono essere unitariamente considerate come un unico complesso immobiliare abusivamente realizzato.
5.1 Tale conclusione non è condivisibile.
Il costrutto concettuale sotteso all’argomentazione in esame è che le opere non sono state concepite né realizzate in base ad un unico disegno o intenzione soggettiva, essendosi sedimentate (di fatto ed oggettivamente) nel corso del tempo: sicché sarebbe assente alla radice il carattere unitario di esse in grado di consentire d’individuare i tratti salienti di un complesso immobiliare abusivamente edificato.
Il ragionamento riposa su una concezione (pan-)penalistica dell’abuso edilizio che va alla ricerca dell’elemento soggettivo (dell’autore) dell’illecito edilizio: laddove, viceversa, nell’ambito amministrativo, preordinato alla tutela della pianificazione urbanistica ed ambientale, rileva esclusivamente il nocumento (materialmente ed oggettivamente) arrecato dalle opere abusive al regolare sviluppo ed assetto del territorio.
È sufficiente l’alterazione del contesto territoriale o paesaggistico in cui le opere abusive ricadono, comunque realizzato nel corso del tempo, per (dover) indurre l’amministrazione, preposta alla tutela dei valoro incisi, ad adottare nei confronti del proprietario del fondo (cfr. art. 31 e ss. d.P.R. 380/2001) i provvedimenti sanzionatori di ripristino dello statu quo ante.
Né, contrariamente a quanto suppongono le ricorrenti, rileva (o scrimina l’illecito ricorrendo ancora una volta a principi penalistici) l’affidamento ingeneratosi nel proprietario del compendio immobiliare della legittimità della situazione maturata nel corso del tempo.
L’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito edilizio è in re ipsa e non può ammettersi nessun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato, con la conseguenza che, ove sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di demolizione, la sanzione ripristinatoria costituisce atto dovuto (cfr. Cons. Stato, ad plen., n. 9 del 2017).
6. Con specifico riguardo ai singoli motivi d’appello.
6.1 Non sussiste la lamentata violazione dell’art. 4 l. n.47/85 poiché l’adozione della sospensione dei lavori è atto dovuto sicché il relativo provvedimento, ancorché adottato contestualmente all’ordinanza di demolizione, non ne inficia la legittimità
6.2 Ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo alle censure che lamentano l’omessa considerazione dell’effetto preclusivo all’esecuzione della demolizione del sequestro penale sull’area di sedime delle opere: le ricorrenti potevano chiedere al giudice penale il dissequestro del cantiere proprio al fine di ottemperare alla prescrizione demolitoria; o almeno potevano dare la prova di essersi attivato a tale fine senza aver ottenuto l’eventuale autorizzazione.
6.3 Infine sui motivi d’appello avverso il capo di sentenza che ha ritenuto legittima la comminatoria di acquisizione al patrimonio del comune delle aree di sedime in caso d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
6.4 Va qui ribadito che l’acquisizione gratuita, quale sanzione autonoma conseguente all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, non affranca da responsabilità il proprietario dell’area qualora risulti che egli abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all’ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all’ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto.
6.5 Da ultimo, le appellanti censurano l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove avrebbero omesso di scrutinare il motivo d’impugnazione proposto avverso l'ordinanza di demolizione nella parte in cui non avrebbe individuato con precisione i beni oggetto di acquisizione gratuita in caso di mancata demolizione.
Il motivo è infondato.
In continuità con l’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2015 n. 13), l'omessa indicazione dell'area da acquisire da parte dell'ordinanza ingiuntiva del ripristino, non costituisce motivo di illegittimità atteso che l'indicazione di tale area è elemento necessario per la sola successiva misura sanzionatoria dell'acquisizione gratuita.
7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
8. L’omessa costituzione in giudizio del Comune esonera dalla pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Paolo Carpentieri, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere