Consiglio di Stato Sez. IV n. 7208 del 22 agosto 2024
Ambiente in genere.Procedure di riesame dell’AIA e BAT
Le procedure di riesame dell’AIA devono essere avviate e concluse, con l’adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT.
Gli impianti, prima di essere assoggettati a riesame, possono continuare a funzionare nell’assetto determinato dall’autorizzazione in essere prima della pubblicazione delle nuove BAT ma, qualora i gestori chiedano di apportare modifiche (siano esse sostanziali o meno), la clausola di salvaguardia perde efficacia e l’autorità competente, prima di rilasciare qualsiasi nuova autorizzazione, deve avviare e concludere il procedimento di riesame. Al riguardo, non è in alcun modo sostenibile l’assunto secondo cui l’Amministrazione possa ritenersi libera di avviare il procedimento di riesame in qualsiasi momento (anche l’ultimo giorno) del quadriennio. Tale conclusione è infatti contraddetta dall’art. 21, § 3, direttiva 2010/75/UE, secondo cui: “3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, relative all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente garantisce che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4; b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”. Dalla necessità di rispettare il principio del raggiungimento del risultato entro il quadriennio discende, infatti, la necessità dell’avvio immediato della procedura.
Pubblicato il 22/08/2024
N. 07208/2024REG.PROV.COLL.
N. 05936/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5936 del 2023, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di -OMISSIS- s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
-OMISSIS- S.r.l., titolare dell’omonimo impianto, sito in Aprilia, autorizzato al trattamento meccanico (TM) e, dal 2011, anche al trattamento biologico-meccanico (TBM) dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20.03.01) che le vengono conferiti dai comuni convenzionati, con il ricorso di primo grado ha impugnato il provvedimento n. G14615 del 3 settembre 2020 (pubblicato sul BURL 153 del 22 dicembre 2020, n. 153) con il quale la Regione Lazio ha autorizzato le modifiche non sostanziali dell’AIA (determinazione G08506 del 26 luglio 2016), rilasciata in favore della -OMISSIS- s.r.l. (odierna controinteressata), relativa all’impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti, pericolosi e non, localizzato nel Comune di -OMISSIS- in località -OMISSIS-.
Con l’impugnata determinazione, in particolare, la Regione Lazio ha concesso un incremento del 10% della capacità di trattamento fissata in origine nell’AIA intestata alla controinteressata -OMISSIS-, quantunque con riferimento esclusivo ai soli “rifiuti urbani e speciali non pericolosi”, comprensivi, quindi, dei rifiuti solidi urbani codice EER 20.03.01, che, invece, secondo quanto prospettato in ricorso, dovrebbero essere trattati dall’impianto TBM di -OMISSIS- in quanto dotato delle necessarie competenze tecniche e, soprattutto, con una capacità di trattamento ampiamente sufficiente fino a esaurimento della relativa capacità autorizzata.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
I. Violazione e falsa applicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (D.C.R. 18.1.2012, n. 14 aggiornato da D.C.R. 5.8.2020 n. 4) e dei principi di autosufficienza, efficienza, efficacia, economicità, idoneità, alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica (artt. 177, 182-bis, 199 e 200, d.lgs. 152/2006; art. 7, d.lgs. 36/2003), nonché dei principi di buon andamento, imparzialità e buona amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41 Carta di Nizza; art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, anche con precedenti provvedimenti, sviamento;
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29-bis e segg., d.lgs. 152/2006, con riguardo al principio di individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (c.d. BAT), e della D.G.R. n. 239 del 18.04.2008 e s.m.i. sulle modifiche non sostanziali. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e buona amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41 Carta di Nizza; art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, travisamento, contraddittorietà, anche con precedenti provvedimenti, sviamento).
In sintesi, -OMISSIS- ha lamentato nel giudizio di primo grado che la Regione, con l’adozione dei provvedimenti impugnati, avrebbe autorizzato il trattamento dei rifiuti codice EER 20.03.01 a mezzo di impianto privo della sezione di trattamento biologico, consistendo l’installazione della -OMISSIS- in un impianto di mero trattamento meccanico; la controinteressata, inoltre, a seguito della collocazione nell’ATO (Ambito territoriale ottimale) di Latina come da disposizioni del Piano regionale dei rifiuti approvato nel 2020, avrebbe potuto essere autorizzata in ampliamento solo per le tipologie di rifiuti e di trattamenti diversi da quelli inerenti ai rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01, in considerazione del divieto disposto nell’antescritto Piano regionale di apertura di nuovi impianti; non sarebbe, quindi, provato il requisito della “non sostanzialità della modifica”, non essendo chiaro il quantitativo già autorizzato di rifiuti urbani trattabili a partire dal quale è stato computato l’incremento del 10%.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato, contestandone l’invalidità derivata e propria, la determinazione n. G13002 del 26 ottobre 2021.
Con tale provvedimento, in particolare, la Regione ha preso atto sia della pendenza di procedimento penale presso il Tribunale di Roma nei confronti dei titolari della -OMISSIS- e del suo direttore pro tempore, relativo a violazioni nella gestione dell’impianto con riferimento alla mancata stabilizzazione della frazione organica, al rispetto delle BAT di settore di cui alla Decisione UE 2018/1147 e alla caratterizzazione dei rifiuti in relazione alla successiva attività di miscelazione, sia della sentenza 15 luglio 2021, n. 33089, della Corte di Cassazione Penale, resa nel suddetto procedimento penale, che, annullando l’ordinanza del -OMISSIS- del Tribunale penale di Roma, ha rimesso allo stesso Tribunale l’esame della richiesta del P.M di sequestro preventivo dell’impianto della controinteressata.
Anche alla luce di tali sopravvenienze, la Regione ha deciso di attivare il procedimento di riesame dell’AIA, prendendo comunque atto dell’avvio dell’esercizio e modifica non sostanziale dell’AIA in precedenza assentita ancorché, come anzidetto, era stato richiesto in sede penale il sequestro preventivo dell’impianto anche per la mancanza di una linea di stabilizzazione della frazione organica putrescibile presente nel rifiuto urbano indifferenziato.
Tanto premesso, ad avviso della ricorrente in primo grado, la mancanza della sezione di trattamento biologico, in tesi di parte ricorrente, confermerebbe, pertanto, l’assoluta inutilità dell’impianto di -OMISSIS- ai fini della pianificazione dei rifiuti urbani indifferenziati nell’ATO Latina al quale appartiene anche la -OMISSIS-.
Il provvedimento che ha confermato l’avvio di esercizio dell’impianto della controinteressata, in ogni caso, sarebbe stato adottato, secondo -OMISSIS-, in contrasto con la disciplina europea e con la stessa disciplina di Piano nella parte in cui prevedono che il rifiuto urbano indifferenziato, avente codice EER 20.03.01, debba essere sottoposto a un trattamento “adeguato” e, quindi, destinato ad impianti dotati di sezione di trattamento biologico (di cui -OMISSIS- è invece priva, essendo per la parte in questione un impianto di mero TM).
Premessa, quindi, la dedotta violazione delle norme che regolano la caratterizzazione del rifiuto urbano -OMISSIS- ha lamentato l’illegittima determinazione della tariffa di accesso ai sensi della d.G.R n. 516/2008 dal momento che la Regione pretenderebbe di addossare ai comuni utenti, e quindi ai cittadini, anche i costi della gestione dei rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01 svolta da -OMISSIS- in un impianto non conforme alle BAT Conclusions del 2018 e alla normativa statale di cui All. VIII.
Con successivi motivi aggiunti del 12 aprile 2022, -OMISSIS- ha impugnato la determinazione n. G01151, del 7 febbraio 2022, con la quale l’Amministrazione resistente, nell’emendare la precedente determinazione n. G13002/2021 dal riferimento a buona parte dei procedimenti penali pendenti a carico di -OMISSIS- presenti nell’atto oggetto del ricorso introduttivo, ha ulteriormente confermato le precedenti determinazioni in merito alla possibilità di trattare i rifiuti EER 20.03.01, rinviando al successivo procedimento di riesame la valutazione e verifica della corretta gestione effettuata dall’impianto del rifiuto urbano indifferenziato codice EER 20.03.01 in ingresso e della eventuale frazione organica separata dallo stesso, nonché della classificazione e verifica dei rifiuti in uscita, con riferimento alla piena aderenza con quanto previsto dalle BAT di settore di cui alla Decisione UE 2018/1147, anche ricorrendo ad eventuali modifiche impiantistiche.
Con ricorso incidentale del 1° luglio 2022, la -OMISSIS- S.r.l ha dedotto : l’inammissibilità del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti per contestazione tardiva del Piano regionale dei rifiuti, approvato con D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020, e con il quale è stato deciso il trasferimento dell’impianto della -OMISSIS- dall’ATO di Frosinone a quello di Latina; il divieto, poi, di realizzazione di nuovi impianti, richiamato da controparte e contenuto nel Piano rifiuti 2020, si riferirebbe solo alle strutture assentibili ex novo e non a quelle oggetto di modifica come nel caso in esame; la successiva Determinazione del 3 dicembre 2020 n. G. 14615, quindi, costituirebbe un atto meramente conseguenziale, assorbito da quanto già a suo tempo stabilito nei precedenti atti autorizzatori e nel Piano rifiuti 2020; il ricorso ed i motivi aggiunti sarebbero in ogni caso infondati in ragione della pendenza del procedimento di riesame anche perché, ai sensi dell’art. 29 octies del d.lgs. n. 152/2006 “Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.”
Il T.a.r Latina, con la sentenza 20 giugno 2023, n. 10459, ha accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale, in sintesi ritenendo che “L’art. 29 octies del d.lgs 152/2006 è quindi chiaro nel prevedere la immediata operatività dell’obbligo di adeguamento – anche d’ufficio - alle sopravvenute BAT dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
31. Il termine quadriennale di adeguamento è infatti previsto solo come il limite temporale massimo entro il quale concludere il riesame e l’eventuale aggiornamento (sul punto inequivoco il comma 6 dell’art. 20 octies) e non già, come erroneamente dedotto dalla difesa regionale, il termine entro il quale attivare il procedimento di riesame.
32. Ne consegue, nel caso di specie, l’immediata vincolatività delle BAT del 2018 che, invece, la Regione ha totalmente obliterato nel procedimento di modifica dell’AIA concluso con il provvedimento del 2021 impugnato con il ricorso introduttivo, ancorché ad ottobre 2022 fosse fissato il limite massimo per il relativo adeguamento, con conseguente irrilevanza della qualificazione operata dalla Regione di modifica - non sostanziale - dell’impianto”.
-OMISSIS- ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi:
1)inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale e per motivi aggiunti di primo grado perché non promossi nei termini ex artt. 29, 41 e 43 cpa avverso la DCR della Regione Lazio n.4 del 5/08/2020 di approvazione del Piano Rifiuti 2020 e della sopravvenuta e conseguenziale Deliberazione di Giunta regionale n.290 del 12/05/2022. Violazione e falsa applicazione artt. 34, 35 e 39 3 cpa. Motivazione apparente. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere;
2. Violazione e falsa applicazione degli artt.29 ter, comma 1, 20 octies, comma 11, 29 nonies, comma 1 e 5 comma 1 lett. 1 bis D. Lgs.152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art.7 cpa. Motivazione apparente. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Infondatezza della immediata applicazione delle BAT.
Si sono costituiti nel giudizio di appello la Regione Lazio e -OMISSIS- s.r.l., chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
Successivamente al deposito della sentenza, la Regione Lazio, con determinazione n. G08977, del 28.06.2023, ha concluso il procedimento di riesame dell’AIA di -OMISSIS-, stabilendo, tra le altre cose, «di confermare in ottemperanza alla sentenza del TAR n. -OMISSIS- del 20/06/2023 che la società per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati codice EER 20.03.01, fino all’emissione del provvedimento di riesame dell’A.I.A., dovrà continuare ad esercitare nei limiti di quanto fatto salvo dalla sentenza suddetta».
La medesima determinazione, a pag. 9, precisa che l’interpretazione della sentenza fatta propria dall’Amministrazione regionale è quella secondo cui «il gestore continui ad esercitare l'attività sulla base dell'originaria AIA in attesa dell'esito del riesame».
Con la successiva determinazione n. G11211 del 16.08.2023 la Regione ha, infine, rilasciato a -OMISSIS- la nuova AIA.
Tale provvedimento – che sostituisce integralmente tutti i provvedimenti autorizzatori precedenti, ivi inclusi quelli oggetto del giudizio di primo grado, annullati con la sentenza impugnata – prevede, per quanto di interesse nel presente giudizio di appello:
i. l’inserimento della stabilizzazione biologica del sottovaglio del rifiuto urbano indifferenziato, e, quindi, la trasformazione dell’impianto di -OMISSIS- in un impianto di trattamento meccanico-biologico;
ii. una disposizione transitoria che consente a -OMISSIS- di operare, anche per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, fino alla realizzazione della sezione di stabilizzazione biologica.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
In via preliminare, il Collegio rileva che, secondo la logica della ragione più liquida (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3. lett.a), può prescindersi dall’esame della eccezione di inammissibilità dell’appello in considerazione della infondatezza del gravame nel merito.
Tanto premesso, come esposto in narrativa, con il primo mezzo di gravame, la parte appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non si sarebbe pronunciata in relazione all’eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata per mancata contestazione del Piano regionale dei rifiuti 2020, di cui alla DCR n.4 del 5/08/2020.
Secondo la società appellante, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui sostiene che il Piano regionale dei rifiuti si sia limitato a trasferire l’impianto della -OMISSIS- s.r.l. dall’ATO di Frosinone all’ATO di Latina, mentre il ricorso ed i motivi aggiunti diversamente avevano contestato i provvedimenti che disposto l’aumento di attività dell’impianto di TM con modifica non sostanziale.
La -OMISSIS-, al riguardo, evidenzia che il Piano regionale dei rifiuti 2020, oltre a disporre il trasferimento del suo impianto dall’ATO di Frosinone a quello di Latina, aveva tenuto conto degli stessi codici CER, incluso il codice EER 20.03.01, pertanto il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati codice EER 200301 era stato autorizzato prima dell’adozione degli atti impugnati in primo grado.
-OMISSIS-, infine, lamenta che il perimetro dell’annullamento disposto dalla sentenza impugnata sarebbe più ristretto della domanda proposta da -OMISSIS-, in quanto l’effetto caducatorio sarebbe limitato alle sole autorizzazioni alla modifica non sostanziale (aumento del 10% della capacità di trattamento) ovvero alla messa in esercizio delle stesse modifiche, e non all’autorizzazione della capacità di trattamento assentita a -OMISSIS- con gli atti precedenti a quelli, in via principale, gravati con il ricorso R.G. -OMISSIS-.
Il motivo, nelle sue varie articolazioni, non è fondato.
Rileva in via preliminare il Collegio che l’odierna società appellante è priva dell’interesse a censurare la sentenza nella parte in cui avrebbe, in tesi, concesso un bene della vita più limitato rispetto quello oggetto del petitum azionato da -OMISSIS- in primo grado.
Ciò posto, non trova rispondenza negli atti l’affermazione della parte appellante secondo cui -OMISSIS- sarebbe contemplata nell’apposito capitolo sui rifiuti solidi urbani del PRGR 2020.
Al contrario, il PRGR 2020 – in ottemperanza della sentenza della CGUE nel caso C-323/13 – afferma il principio per cui tutti i rifiuti urbani indifferenziati devono essere conferiti in impianti di trattamento meccanico e biologico (TMB e/o TBM).
Dunque, in impianti che, diversamente dai TM, siano dotati di sezione di stabilizzazione biologica dei rifiuti urbani ai fini del loro corretto smaltimento in discarica.
Di contro, oltre a non fare alcuna menzione di -OMISSIS- tra gli impianti previsti dal PRGR 2020 nel ciclo dei rifiuti urbani, lo stesso Piano menziona, quale unico impianto nell’ATO Latina, il TBM di -OMISSIS-.
L’inammissibilità del ricorso di -OMISSIS- per mancata impugnativa del PRGR 2020 è, quindi, priva di fondamento.
È sufficiente al riguardo rilevare che -OMISSIS- non aveva alcun onere di impugnare il PRGR 2020, posto che la riperimetrazione degli impianti è avvenuta facendo salva integralmente la posizione di -OMISSIS-, il cui impianto è stato confermato come unico impianto TBM dell’ATO abilitato a ricevere i rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01 di che trattasi.
Semmai, sarebbe stato onere di -OMISSIS- impugnare il Piano, posto che esso non la menzionava nel capitolo sui rifiuti urbani e non la considerava in alcun modo ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di trattamento del codice EER 20.03.01 dell’ATO Latina.
La tesi di -OMISSIS-, secondo la quale il PRGR 2020, nel riperimetrare gli ATO di Frosinone e Latina, avrebbe già tenuto conto dell’esistenza dell’impianto TM di -OMISSIS- e delle relative autorizzazioni all’ampliamento, costituisce, inoltre, un’affermazione meramente apodittica, priva di qualsivoglia riscontro.
Dalla circostanza per cui il PRGR 2020 non fa alcuna menzione dell’impianto di -OMISSIS- nella sezione sui rifiuti urbani discende che qualsiasi autorizzazione rilasciata successivamente a -OMISSIS- è di per sé illegittima per contrasto con il divieto, previsto dallo stesso PRGR 2020, di autorizzare nuovi impianti di trattamento di rifiuti urbani laddove ve ne siano già di idonei a soddisfare il fabbisogno dell’ATO.
Ai sensi di tale divieto, infatti, l’impianto di -OMISSIS- – proprio in quanto non contemplato nel PRGR 2020 – è a tutti gli effetti “nuovo” e sono, quindi, vietati anche gli incrementi di capacità che fanno riferimento a un impianto da qualificare, ai sensi dello stesso Piano, come “nuovo”.
Contrariamente a quanto assume l’appellante, nessuna contraddizione sussiste, inoltre, tra le sentenze del TAR Lazio n. -OMISSIS- (relativa al ricorso R.G. -OMISSIS- di -OMISSIS- contro l’autorizzazione dell’impianto TM mobile di -OMISSIS-) e la sentenza oggetto del presente giudizio di impugnazione.
La sentenza n. -OMISSIS- riguarda, infatti, un impianto di -OMISSIS- diverso da quello oggetto del presente giudizio e, segnatamente, un TM mobile, abilitato ad operare su tutto il territorio nazionale, e quindi, anche prima del PRGR 2020, nell’ATO Latina in cui operava già allora -OMISSIS- come unico impianto TBM.
È parimenti priva di fondamento l’eccezione di improcedibilità dell’originario ricorso di -OMISSIS-, basata sull’assunto secondo cui -OMISSIS- avrebbe omesso di impugnare la delibera regionale n. 290/2022, attuativa della delibera ARERA n. 363/2021, che ha individuato gli impianti “minimi” e, tra questi, oltre all’impianto TBM di -OMISSIS- anche l’impianto TM di -OMISSIS-.
Infatti, come già evidenziato in fatto, -OMISSIS- ha proposto tempestivo ricorso avverso la suddetta delibera regionale n. 290/2022 innanzi al TAR Lazio, iscritto al R.G. -OMISSIS- tuttora pendente.
Peraltro, la delibera regionale dovrebbe a rigore considerarsi venuta meno (invalidità ad effetto caducante) in ragione del fatto che la presupposta delibera ARERA n. 363/2021 è stata annullata con sentenza del TAR Lombardia, Milano, n. -OMISSIS-, definitivamente confermata con sentenza dal Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
Con il secondo mezzo di gravame -OMISSIS- deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe affermato il principio secondo cui la Regione era tenuta ad avviare immediatamente il procedimento di riesame, non appena pubblicate le BAT europee del 2018, senza tenere conto che così argomentando si violerebbe la sfera di discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione competente godrebbe nel determinare, entro il termine di legge, quando avviare la singola procedura di riesame.
Ad avviso dell’appellante, l’obbligo di avviare la procedura di riesame non aveva carattere automatico, essendo state richieste delle modifiche non sostanziali, in quanto l’art.29 octies del D.lgs. n.152/06 prevede che l’Amministrazione possa provvedere entro il quadriennio al riesame
Il motivo non è fondato.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, le procedure di riesame dell’AIA devono essere avviate e concluse, con l’adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT.
Gli impianti, prima di essere assoggettati a riesame, possono continuare a funzionare nell’assetto determinato dall’autorizzazione in essere prima della pubblicazione delle nuove BAT ma, qualora i gestori chiedano di apportare modifiche (siano esse sostanziali o meno), la clausola di salvaguardia perde efficacia e l’autorità competente, prima di rilasciare qualsiasi nuova autorizzazione, deve avviare e concludere il procedimento di riesame.
Al riguardo, rileva il Collegio che non è in alcun modo sostenibile l’assunto secondo cui l’Amministrazione possa ritenersi libera di avviare il procedimento di riesame in qualsiasi momento (anche l’ultimo giorno) del quadriennio.
Tale conclusione è infatti contraddetta dall’art. 21, § 3, direttiva 2010/75/UE, secondo cui: “3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, relative all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente garantisce che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4; b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”.
Dalla necessità di rispettare il principio del raggiungimento del risultato entro il quadriennio discende, infatti, la necessità dell’avvio immediato della procedura.
La fondatezza di tale conclusione trova pieno riscontro nella normativa di attuazione della disposizione euro-unitaria.
E, in effetti, l’art. 29-octies, comma 6, d.lgs. 152/2006 stabilisce, con una formulazione letterale che non lascia spazi a dubbi interpretativi di sorta, che: “6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”.
In altri termini, dalla piana interpretazione letterale di quest’ultima disposizione si ricava l’esistenza di un obbligo di risultato da adempiere nel termine quadriennale, e non soltanto, come pretenderebbe di contro la società appellante, l’onere di semplicemente attivare la procedura di riesame entro il predetto termine.
Dall’altro lato, è la stessa norma nazionale a disciplinare la soglia di rilevanza che fa scattare l’obbligo di immediato avvio del riesame (fermo restando il rispetto del quadriennio per la conclusione), ossia una modifica dell’autorizzazione detenuta prima dell’entrata in vigore delle nuove BAT.
Nella direzione per cui la pubblicazione delle nuove BAT implichi un immediato e incondizionato vincolo per l’amministrazione competente è inoltre orientata anche la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione penale proprio sul caso della -OMISSIS- (Sez. III, n. 33089/2021: doc. 26; e Sez. IV, n. 39150/2022: doc. 27).
Alla luce di tale quadro regolatorio e interpretativo, il Collegio rileva che l’impianto di -OMISSIS-, secondo quanto evidenziato dall’organo tecnico nell’apposito parere, non soltanto non era aggiornato alle nuove BAT del 2018, ma non era neppure conforme alle BAT nazionali del 2007, che già recepivano i BREF europei del 2006, poi confermati dalle BAT europee del 2018.
A sostegno di tale conclusione depongono:
-la nota ARPA Lazio Prot. 13 dicembre 2022.0086393.U, acquisita al prot. regionale n. 1265845.13 dicembre 2022;
-la determinazione di conclusione del procedimento n. G08977 del 28 giungo 2023;
-la determinazione di riesame dell’AIA n. G11211 del 16 agosto 2023.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge, pro quota, in favore della Regione Lazio e di -OMISSIS- s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere